Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 10974 del 18/12/2013


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 10974 Anno 2014
Presidente: SIRENA PIETRO ANTONIO
Relatore: GRASSO GIUSEPPE

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PEDULLA’ VINCENZO N. IL 09/09/1966
avverso l’ordinanza n. 34/2012 CORTE APPELLO di REGGIO
CALABRIA, del 11/01/2013
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIUSEPPE GRASSO;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott.
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Data Udienza: 18/12/2013

FATTO E DIRITTO
1. Pedullà Vincenzo, a mezzo del proprio difensore, ha proposto ricorso per
cassazione avverso l’ordinanza della Corte di Appello di Reggio Calabria,
depositata il 16/1/2013, con la quale venne rigettata la sua istanza di
riparazione per l’ingiusta detenzione subita in regime di custodia cautelare, in
esecuzione dell’ordinanza custodiale eseguita 1’1/6/2009 e revocata il 24/9/2009,
con l’accusa di aver fatto parte di un’associazione ad delinquere finalizzata alla

extraeuropei, dalla quale, poi, verrà assolto.

2. La Corte territoriale aveva escluso la ricorrenza dell’invocato istituto
reputando che l’irrogazione della misura aveva trovato significativa causa nella
condotta gravemente colposa del richiedente sulla base delle seguenti
considerazioni: 1) era stato accertato che, attorno alla preminente attività
organizzativa del cittadino indiano Singh Saevjeet si era articolato un sodalizio
rivolto a trarre profitti dall’illecita regolarizzazione nel territorio nazionale di
cittadini stranieri, fittiziamente assunti, dietro compenso, da imprenditori locali,
tra i quali l’odierno ricorrente; 2) il Pedullà, contattato da Ferrò Roberto, del
quale era amico, aveva accettato, seconde le sue stesse ammissioni, in
prospettiva di allargare la propria attività d’imprenditore turistico, di assumere
due o tre cittadini stranieri, divenuti poi cinque, su consiglio del Ferrò, il quale gli
avrebbe spigato che non tutte le domande venivano accolte, consegnando
effettivamente la necessaria documentazione; 3) una tale condotta appariva
grossolanamente imprudente, stante che il Pedullà, il quale, peraltro, nel
passato, aveva mostrato di essere ben consapevole delle opportune modalità
attraverso le quali avvalersi della collaborazione lavorativa di cittadini
extracomunitari, incaricando il proprio commercialista per il disbrigo dei
necessari incombenti amministrativi, si era affidato a persona priva di specifica
competenza e qualificazione, il cui unico titolo vantato era un figlio impiegato
presso un patronato, senza considerare che per lo meno sprovveduta era
apparsa un sì cospicua assunzione quando ancora la stagione balneare era
lontana da venire.
In definitiva, la Corte territoriale così concludeva:

«Deve conclusivamente

ritenersi che il quadro indiziario, poi ritenuto insufficiente dal giudicante, era
inizialmente giustificato dal comportamento tenuto dal Pedullà, essendo la sua
estraneità al sodalizio criminoso emersa solo a seguito dello sviluppo delle
indagini che hanno consentito di ricondurre alla iniziativa del Ferrò, a sua volta
su richiesta di un cittadino extracomunitario collegato al promotore Singh

L

commissione di più delitti in materia d’immigrazione clandestina di cittadini

Sarvjeet, l’inoltro delle pratiche relative al Pedullà. Con il che resta
definitivamente dimostrato, secondo una valutazione condotta ora per allora, che
la misura era giustificata da un consistente quadro indiziario, al quale ha in parte
contribuito anche l’istante con la sua condotta, quantomeno altamente
negligente ed imprudente».

3. Il Pedullà col proposto ricorso per cassazione chiede l’annullamento
dell’ordinanza impugnata criticando il ragionamento della Corte territoriale,

Questa in sintesi la prospettazione impugnatoria. La Corte territoriale, alla quale
è inibito riesaminare il materiale probatorio valutato dal giudice del procedimento
penale, non aveva considerato che dalla lettura del decreto di archiviazione
emergeva come le indagini, che avevano portato alla richiesta della misura
cautelare, erano state svolte con superficialità. Inoltre, il contegno del Pedullà,
anche tenendo conto delle dichiarazioni da costui rese in sede d’interrogatorio di
garanzia, non aveva contribuito all’emissione della misura, essendosi il
medesimo avvalso per il disbrigo delle pratiche di persona competente (il Ferrò
era un commercialista che prestava attività all’interno di un patronato). In ogni
caso, soggiunge il ricorrente, <

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