Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 1097 del 25/11/2013
Penale Ord. Sez. 7 Num. 1097 Anno 2014
Presidente: LOMBARDI ALFREDO MARIA
Relatore: PALLA STEFANO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
AIMO CABIR N. IL 27/03/1976
avverso la sentenza n. 2247/2011 GIP TRIBUNALE di CUNEO, del
27/07/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. STEFANO PALLA;
Data Udienza: 25/11/2013
Aimo Cabir ricorre avverso la sentenza 27.7.12 emessa dal G.i.p. di Cuneo ai sensi degli artt.444 SS.
c.p.p., con la quale gli è stata applicata, per i reati ascrittigli, unificati ex art.81 cpv. c.p. e concesse
attenuanti generiche equivalenti, la pena di anni uno, mesi sei di reclusione ed € 400,00 di multa.
Deduce il ricorrente, con il primo motivo violazione di legge per avere il giudice proceduto alla
nomina di un difensore di ufficio, all’udienza del 27.7.12, non munito di procura speciale,
impedimento a comparire, perfezionando inoltre l’ipotesi di applicazione della pena, su istanza del
p.m., con la concessione delle attenuanti generiche
procedendo poi a dichiarare la contumacia dell’imputato.
Con il secondo motivo si lamenta che il giudice abbia ritenuto congrua la pena senza operare alcun
valutazione e dopo aver provveduto ad integrare ad istanza del p.m. l’originaria richiesta di
applicazione della pena.
Con dichiarazione pervenuta il 16.9.13 alla cancelleria di questa Corte, Aimo Cabir ha rinunciato al
ricorso.
Osserva la Corte che l’intervenuta rituale rinuncia al ricorso comporta, ai sensi del combinato
disposto di cui agli artt.589-591 c.p.p., l’inammissibilità del gravame, cui consegue la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle
ammende che reputasi equo determinare in e 1.000,00.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e
della somma di € 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Roma, 25 novembre 2013
nonostante il difensore di fiducia avesse fatto pervenire giustificazione attestante il legittimo