Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 10969 del 05/12/2013


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 10969 Anno 2014
Presidente: SIRENA PIETRO ANTONIO
Relatore: GRASSO GIUSEPPE

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D’APPELLO DI
ANCONA
nei confronti di:
VASQUEZ DIAZ JULIO CESAR N. IL 17/08/1986
inoltre:
VASQUEZ DIAZ JULIO CESAR N. IL 17/08/1986
avverso la sentenza n. 647/2012 TRIBUNALE di MACERATA, del
06/07/2012
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIUSEPPE GRASSO;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. Uld ■-.4) ihje

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Data Udienza: 05/12/2013

RITENUTO IN FATTO
1. Il Tribunale di Macerata con sentenza del 6/7/2012, applicò a
Vasquez Diaz Julio Cesar, imputata del reato di cui all’art. 186, comma 2, lett.
c), la pena concordata dalle parti.
2.

Il Procuratore Generale di Ancona proponeva ricorso per

cassazione, lamentando con l’unitaria censura violazione di legge, per le
ragioni di cui appresso.

il giudice aveva omesso di applicare la sanzione obbligatoria accessoria della
confisca del mezzo.

CONSIDERATO IN DIRITTO
3.

Il ricorso è inammissibile per tardività. Invero, la sentenza

gravata, secondo l’assunto dello stesso ricorrente, era stata comunicata
all’ufficio del Procuratore Generale territorialmente competente il 14/9/2012,
mentre il ricorso risulta spedito, come consta dall’annotazione in atti, il
29/10/2012, quando ormai era decorso il termine quindicinale previsto dalla
legge (non assume rilievo il deposito presso la segreteria, il quale non
assicura la definitiva fuoriuscita dell’atto dalla disponibilità della parte, in
senso conforme, fra le tante, Cass., Sez. II, 19/6/2012, n. 32863, Rv.
253535; n. 40259/’08; n. 40165/09, Rv. 244606).
Come, infatti, chiarito da questa Corte, in varie occasioni, la sentenza di
applicazione della pena deliberata in sede di udienza preliminare e nell’ipotesi
prevista dal primo comma dell’art. 544, cod. proc. pen. mantiene natura di
provvedimento camerale, con la conseguenza che, in tal caso, il termine per
impugnare è di quindici giorni (art. 585, comma 1, cod. proc. pen.),
decorrente, nel caso d’indicazione di un termine più lungo per il deposito della
motivazione della sentenza, dalla comunicazione o notificazione ai soggetti
legittimati a proporre impugnazione (Cass., n. 43040/’11, Rv. n. 251113; in
senso conforme n. 5496/10, Rv. n. 246125; n. 5984/’09, Rv. n. 242453; n.
2101/’98, Rv. n. 212119; n. 295/’94, Rv. n. 195617).

4. Nulla va disposto in ordine alle spese del procedimento trattandosi
di ricorso ad iniziativa della parte pubblica.

P.Q.M.

1

In violazione di legge, nonostante il veicolo si appartenesse all’imputato,

Dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma il 5/12/2013.

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