Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 10960 del 05/12/2013


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 10960 Anno 2014
Presidente: SIRENA PIETRO ANTONIO
Relatore: GRASSO GIUSEPPE

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
VOLPE GIUSEPPE N. IL 18/01/1993
avverso l’ordinanza n. 104/2011 CORTE APPELLO di PALERMO, del
20/02/2012
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIUSEPPE GRASSO;
lette/szutitt le conclusioni del PG Dott.

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Data Udienza: 05/12/2013

FATTO E DIRITTO

1. Volpe Giuseppe, a mezzo del proprio difensore, ha proposto ricorso per
cassazione avverso l’ordinanza della Corte di Appello di Palermo, depositata il
29/2/2012, con la quale venne dichiarata inammissibile la sua istanza di
riparazione per l’ingiusta detenzione, per mancanza d’idonea procura in capo al
difensore.

prospettando unitaria, articolata censura, con la quale viene denunziata
violazione di legge.
Questo, in sintesi, il ragionamento impugnatorio: pur non potendosi affermare
che l’atto con il quale era stato conferito al difensore (due, nel caso di specie) il
potere di agire, per conto e nell’interesse, avesse soddisfatto la forma prescritta
dall’art. 122, cod. proc. pen., non poteva mettersi in dubbio, accedendo ad una
interpretazione sostanzialistica quanto mai necessaria, che il Volpe, peraltro
presente in udienza, aveva voluto conferire mandato per ottenere l’indennizzo di
legge attraverso la procura, apposta in separato foglio, inscindibilmente avvinto
all’atto processuale, attraverso la testuale formula di cui appresso:

«Io

sottoscritto (…) delego a rappresentarmi e difendermi in ogni fase e grado del
presente procedimento, compresa l’eventuale fase esecutiva, gli Avv.ti (…),
conferendo agli stessi ogni facoltà inerente ad un mandato alle liti.>>

3. Con memoria pervenuta il 15/11/2013 l’Avvocatura generale dello Stato si
costituiva per l’Amministrazione finanziaria chiedendo dichiararsi inammissibile
o, comunque, rigettarsi il ricorso.

4. Il ricorso non può essere accolto.
Per un adeguato inquadramento della questione appare necessario prendere le
mosse dal contenuto dell’art. 122, cod. proc. pen., stante che l’art. 315, comma
3, cod. proc. pen., richiama, la disciplina dettata per la riparazione dell’errore
giudiziario e, quindi, in particolare, l’art. 645, cod. proc. pen., il quale, al comma
2, individua nell’interessato il soggetto legittimato, il quale, ove non intenda
agire personalmente, può avvalersi di un curatore speciale.
Ciò importa la necessità del conferimento di una procura speciale che attribuisca
il potere al rappresentante di disporre del diritto sostanziale del rappresentato,
da non confondersi con la procura alle liti di cui all’art. 83, cod. proc. civ., la
quale assegna il potere di rappresentare processualmente la parte, nella veste
tecnica di difensore (S.U. n. 8 del 12/3/1999; Sez. IV, n. 14413 del 18/2/2009;

2. Avverso la summenzionata decisione il Volpe ricorreva per cassazione

Sez. IV, n. 36619 del 5/5/2011; Sez. IV, n. 34141 del 6/7/2011; Sez. IV, n.
10728 del 2012).
«In sostanza la Corte [S.U. n. 8 cit.] con tale pronuncia ha ribadito la
differenza che esiste tra il mero mandato difensivo, con cui si attribuisce al
difensore il potere di esercitare la difesa tecnica e la procura speciale, con la
quale la parte interessata trasferisce ad altro soggetto (ad es. al difensore) un
potere di cui quest’ultimo non è titolare.
Vero è che questa Corte, con recenti pronunce ha manifestato un orientamento

detenzione, la relativa domanda è legittimamente presentata dal difensore
costituito in maniera generica procuratore speciale dall’interessato nel mandato
“ad litem” apposto a margine dell’istanza” (Cass. Sez. 4, Sentenza n. 40293 del
10/06/2008 Cc. (dep. 29/10/2008), Allegrino, Rv. 241471), ma pur sempre si è
tenuto distinto il mero mandato ad litem” dalla procura speciale, precisando che
essi possono essere contenuti in un unico atto>> (Cass. n. 10728 cit.).

4. 1. Nel caso in esame dagli atti indicati dal ricorrente e presenti nel fascicolo
non consta il conferimento della necessaria procura speciale per far valere il
diritto all’indennizzo per l’ingiusta detenzione, sia pure con specifico mandato
attribuito al difensore in seno alla procura alle liti. Invero, l’atto, già
emblematicamente titolato «mandato ad litem>>, attribuisce, nel contesto di
enunciazioni del tutto estranee al procedimento di cui trattasi, il mero potere di
rappresentanza processuale, attraverso un modulo a stampa predisposto.
Inoltre, il tenore sommamente generico, non consente di dedurne in alcun modo
valenze ulteriori e diverse.
Né, è bene soggiungere, la presenza in udienza dell’interessato assume rilievo,
trattandosi di una condotta materiale che non può supplire al difetto originario di
legittimazione all’esercizio dell’azione (Cass., Sez. IV, n. 36619 cit.).

5. Al rigetto del ricorso consegue la condanna alle spese del procedimento e al
rimborso delle spese legali in favore del Ministero costituito, che vista la notula,
si liquidano siccome in dispositivo nella misura reputata di giustizia.
P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ís
nonché alla rifusione in favore del Ministero delle Finanze delle spese del
presente giudizio che liquida in complessivi euro 750,00.
Così deciso nel camera di consiglio del 5/12/2013.

meno formalistico, affermando che “In tema di riparazione per l’ingiusta

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