Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 1095 del 25/11/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 1095 Anno 2014
Presidente: LOMBARDI ALFREDO MARIA
Relatore: PALLA STEFANO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
FUCA’ MARIO N. IL 22/11/1985
SALAMONE ELEONORA N. IL 30/06/1988
avverso la sentenza n. 2353/2011 CORTE APPELLO di PALERMO,
del 13/12/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. STEFANO PALLA;

Data Udienza: 25/11/2013

Fucà Mario e Salamone Eleonora ricorrono avverso la sentenza 13.12.12 della Corte di appello di
Palermo che ha confermato quella, in data 25.1.11, del Tribunale di Marsala, con la quale sono stati
condannati, per i reati loro ascritti, unificati ex art.8 I cpv. c.p., alla pena — condizionalmente
sospesa per entrambi — di anni uno, mesi otto di reclusione ed C 400,00 di multa ciascuno.
Deducono i ricorrenti, nel chiedere l’annullamento dell’impugnata sentenza, con il primo motivo

consapevolezza da parte degli imputati della falsità delle banconote in loro possesso.
Con il secondo motivo si deduce la configurabilità, al più, degli estremi del reato impossibile
trattandosi di falso nummario grossolano e , con il terzo, si lamenta la mancata concessione
dell’attenuante di cui all’art.62 n.4 c.p., considerato il valore modesto delle banconote spese dagli
imputati.
Osserva la Corte che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, in quanto del tutto generici,
con riferimento al primo motivo, atteso che la censura è formulata in modo stereotipato, senza alcun
collegamento concreto con la motivazione della sentenza impugnata, della quale non vengono
nemmeno precisamente individuati i capi o i punti oggetto di doglianza, laddove peraltro i giudici
territoriali hanno evidenziato come proprio il modus operandi dei due imputati, che hanno posto in
essere una condotta ripetitiva di spendita nei riguardi di più soggetti sempre con modalità
assolutamente sospette, sia dimostrativa delle finalità che erano quelle di trarre in inganno ignari
commercianti del luogo.
Manifestamente infondati sono gli altri due motivi di gravame, solo la particolare capacità
professionale del teste Capizzi, funzionario della Banca d’Italia, essendo stata in grado — hanno
rilevato i giudici — di apprezzare la falsità delle banconote in sequestro, in parte peraltro
efficacemente spese dagli imputati nei riguardi di soggetti che, in relazione all’entità del danno
subito e considerato il numero delle banconote in possesso degli imputati, non hanno patito un
pregiudizio — hanno del tutto correttamente ritenuto i giudici siciliani — tale da rendere applicabile
l’invocata attenuante del danno patrimoniale di particolare tenuità.

violazione dell’art.606, comma 1, lett.b) ed e) c.p.p. per non essere stata raggiunta la prova della

Alla inammissibilità dei ricorsi segue la condanna di ciascun ricorrente al pagamento delle spese
processuali e di una somma di favore della Cassa delle Ammende che reputasi equo determinare in
€1.000,00.
P.Q.M.
La Corte, dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti, singolarmente, al pagamento delle

Roma, 25 novembre 2013

spese processuali e della somma di € 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

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