Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 10949 del 28/11/2013


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 10949 Anno 2014
Presidente: SIRENA PIETRO ANTONIO
Relatore: FOTI GIACOMO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
FANTONI ALESSIO N. IL 31/05/1971
avverso l’ordinanza n. 4/2011 CORTE APPELLO di FIRENZE, del
20/05/2011
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIACOMO FOTI;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott.

à (v.-Ap4J u ivzpett cd ,A.;444402

Uditi difens Avv.;

Data Udienza: 28/11/2013

-1- Fantoni Alessio ricorre per cassazione, per il tramite del difensore, avverso l’ordinanza
della Corte d’Appello di Firenze, del 20 maggio 2011, che ha respinto la richiesta, dallo
stesso avanzata, di riparazione per l’ingiusta detenzione sofferta con riferimento ad un
procedimento penale instaurato a suo carico per il reato di cui all’art. 73 del d.p.r. n. 309/90;
reato dal quale è stato successivamente assolto.
I carabinieri di Firenze avevano tratto in arresto -poi convalidato- il Fantoni, che era stato
notato salire a bordo dell’auto di Vezzosi Matteo e scambiare qualcosa con lo stesso; lo
scambio aveva riguardato una somma di denaro e tre piccoli involucri contenenti sostanza
stupefacente. Nella sentenza assolutoria, rilevava il giudicante che il Fantoni era soggetto
tossicodipendente e, al momento dei fatti, in crisi di astinenza, e che non poteva affermarsi
con certezza che tra i due vi era stato uno scambio di denaro con sostanza stupefacente.
La corte d’appello ha rigettato l’istanza di riparazione, avendo ritenuto che il Fantoni, con
il suo comportamento, precedente l’arresto, gravemente colposo, aveva contribuito a dar
causa al provvedimento restrittivo.
-2- Avverso tale decisione viene proposto, dunque, ricorso per cassazione, ove si
denunciano i vizi di violazione di legge e di motivazione dell’ordinanza impugnata, con
riguardo all’affermata sussistenza del presupposto impeditivo al riconoscimento del diritto
alla riparazione, cioè di una condotta gravemente colposa del richiedente.
-3- L’Avvocatura Generale dello Stato, ritualmente costituitasi in giudizio nell’interesse del
Ministero dell’Economia e delle Finanze, chiede dichiararsi inammissibile ovvero rigettarsi il
ricorso.

Considerato in diritto.
Il ricorso è infondato.
-1- In tema di riparazione per ingiusta detenzione, questa Corte ha costantemente affermato
che ha diritto all’indennizzo colui che, oltre ad essere stato giudicato non colpevole per il
reato in relazione al quale ha subito ingiusta privazione della libertà personale, non abbia
tenuto comportamenti dolosi o gravemente colposi che abbiano determinato, o concorso a
determinare, l’intervento dell’autorità inquirente. Il giudice della riparazione è dunque
chiamato ad accertare se la condotta dell’istante, precedente o successiva a detto intervento,
si sia posta, pur in presenza di errore da parte dell’autorità procedente, in termini sinergici nel
trarre in errore l’autorità giudiziaria. Tale condotta, ostativa al riconoscimento del diritto
all’indennizzo, deve manifestarsi con comportamenti concreti, precisamente individuati, che
lo stesso giudice è tenuto ad apprezzare in modo autonomo e completo al fine di stabilire,
con valutazione “ex ante”, non se essi abbiano rilevanza penale, bensì solo se si siano posti
come fattore condizionante rispetto all’emissione del provvedimento di custodia cautelare.
Proprio con riguardo a soggetti accusati di violazioni delle leggi in materia di stupefacenti,
è stato affermato -come è stato opportunamente ricordato nell’ordinanza impugnata- che, se è
vero che la mera condizione di tossicodipendenza non può integrare gli estremi di una
condotta gravemente colposa, nei termini intesi dall’alt 314 cod. proc. pen., ostativa al
riconoscimento del diritto alla riparazione, è tuttavia altrettanto vero che tale significato può
ben attribuirsi al comportamento -pur ritenuto penalmente irrilevante- del tossicodipendente
che, nel procurarsi le droghe dalle quali è dipendente, tenga comportamenti che lascino
ragionevolmente ritenere che egli sia interessato ad acquisire sostanze destinate, oltre che al
consumo personale, anche allo spaccio (Cass. nn. 37037/08, 31973/10, 34662/10, 10653/12).
-2- Orbene, tali ulteriori ed ambigui comportamenti sono stati dalla corte territoriale
riscontrati nel caso del Fantoni, notato dai carabinieri sull’auto di Vezzosi Matteo, a bordo

2_

Ritenuto in fatto.

P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché alla
rifusione, in favore del Ministero delle Finanze, delle spese del presente giudizio, che liquida
in complessivi euro 750,00.
Così deciso in Roma, il 28 novembre 2013.

della quale era appena salito, mentre effettuava con quest’ultimo uno scambio; in particolare,
secondo quanto risultava nel verbale di arresto, era stato visto il Vezzosi che stava per
consegnare al Fantoni delle banconote mentre quest’ultimo si apprestava a consegnare al
primo alcuni piccoli involucri. Subito intervenuti, gli agenti avevano notato il Fantoni tentare
di occultare negli slip tre involucri, risultati contenere sostanza stupefacente, ed il Vezzosi
riporre in tasca banconote per complessivi 100,00 euro; lo stesso Fantoni aveva in tasca
285,00 euro.
La corte territoriale ha, quindi, rilevato che l’odierno ricorrente era stato sorpreso, non solo
a detenere della sostanza stupefacente, suddivisa in dosi, ma anche in atteggiamento
quantomeno fortemente sospetto ed equivoco, laddove, invece di denunciare subito la sua
condizione, ha tentato, alla vista degli agenti, di nascondere negli slip gli involucri contenenti
la droga. Comportamento che, secondo il coerente argomentare del giudice della riparazione,
certamente presentava, anche a voler prescindere dalle notazioni contenute nel verbale di
arresto, estremi di grave ambiguità, tali da legittimare l’intervento degli agenti e la successiva
convalida dell’arresto.
-3- Il ricorso deve essere, in conclusione, rigettato ed il ricorrente condannato al pagamento
delle spese processuali ed alla rifusione, in favore del Ministero resistente, delle spese del
presente giudizio, che complessivamente si liquidano in euro 750,00.

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