Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 10948 del 12/11/2013
Penale Sent. Sez. 4 Num. 10948 Anno 2014
Presidente: ZECCA GAETANINO
Relatore: ESPOSITO LUCIA
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
MAGORGA ERISA N. IL 04/07/1984
avverso l’ordinanza n. 17/2012 CORTE APPELLO di BOLOGNA, del
29/05/2012
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCIA ESPOSITO;
sete le conclusioni del PG Dott.Y: (b o (p wiK9..&,00 < e r
lette/yi CitAi ufirQb y_ao Ad/ (Jcgono; Uditi dif sor Avv.; , Data Udienza: 12/11/2013 Ritenuto in fatto 1.Con ordinanza in data 4/6/2012 la Corte di Appello di Bologna rigettava la
richiesta di riparazione proposta da Magorca Elisa in relazione all'ingiusta
detenzione sofferta per due giorni di carcere e 71 giorni di arresti domiciliari quale
indagata per il reato di cui all'art. 73 DPR 309/90 (cui era seguito proscioglimento
in sede di giudizio abbreviato).
2.La Corte ravvisava colpa grave, ostativa al riconoscimento dell'indennizzo, nel proprietà deteneva un sacchetto contenente 263,66 grammi di cocaina, che
asseriva aver ivi collocato su richiesta del fidanzato, dedito all'uso di tale sostanza
stupefacente. La predetta, inoltre, aveva dichiarato che il bagaglio era pronto per la
partenza dei due in Albania. La Corte rilevava che la condotta descritta, consistente
nell'assecondare il compagno nell'occultamento anche temporaneo della droga nel
proprio bagaglio personale e, nel contempo, nell'affermare nel corso
dell'interrogatorio dinanzi al Gip la propria piena conoscenza ed acquiescenza, era
oggettivamente idonea a indurre il convincimento degli inquirenti circa il ruolo di
agevolazione nella detenzione della droga della istante. Ciò ancorché nella sentenza
assolutoria si fosse ritenuto che tale comportamento non potesse superare la
connivenza irrilevante penalmente, in mancanza di elementi idonei a far ritenere
una consapevole agevolazione dell'altrui illecito.
3. Avverso la richiamata ordinanza propone ricorso per cassazione la Magorca, a
mezzo del difensore, deducendo violazione di legge e vizio motivazionale in
relazione alla sussistenza di colpa grave idonea a dare causa all'ingiusta detenzione.
Evidenzia che i comportamenti agevolativi tenuti dalla ricorrente erroneamente
erano stati ritenuti dai giudici territoriali idonei a sostenere la condotta agevolatrice,
pur essendo stati esclusi dal Gip e valutati privi di alcun disvalore penalmente
rilevante, con pronuncia passata in giudicato.
4. Il Procuratore Generale, con requisitoria scritta, ha rilevato l'infondatezza del
ricorso, chiedendone il rigetto. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha
prodotto propria memoria illustrativa. Considerato in diritto 4. Il ricorso va rigettato per le ragioni di seguito esposte.
Come è noto, in tema di riparazione per l'ingiusta detenzione, il giudice di merito,
per valutare se chi l'ha patita vi abbia dato o abbia concorso a darvi causa con dolo
o colpa grave, deve valutare, in modo autonomo e completo, tutti gli elementi
probatori disponibili, con particolare riferimento alla sussistenza di condotte che
2 comportamento tenuto dalla Magorca. Si era accertato che ella in un borsone di sua rivelino eclatante o macroscopica negligenza, imprudenza o violazione di leggi o
regolamenti, fornendo del convincimento conseguito una motivazione che, se
adeguata e congrua, è incensurabile in sede di legittimità. Al riguardo, il giudice
deve fondare la sua deliberazione su fatti concreti e precisi, esaminando la condotta
tenuta dal richiedente sia prima che dopo la perdita della libertà personale, al fine
di stabilire, con valutazione ex ante - e secondo un iter logico motivazionale del
tutto autonomo rispetto a quello seguito nel processo di merito - non se tale
condotta integri estremi di reato ma solo se sia stata il presupposto che abbia apparenza della sua configurabilità come illecito penale, dando luogo alla
detenzione con rapporto di "causa ad effetto" (Cass. Sez. U, Sentenza n. 34559 del
26/06/2002, dep. 15/10/2002, De Benedictis, Rv. 222263). Il giudice della
riparazione, cioè, ben può rivalutare, ai fini dell'accertamento del diritto alla
riparazione e non della penale responsabilità, i fatti accertati o non esclusi dai
giudici del merito (Cass. Sez. 4, Sentenza n. 27397 del 10/06/2010,
dep. 14/07/2010, Rv. 247867). La giurisprudenza di legittimità, inoltre, ha chiarito
che il piano valutativo del tutto diverso tra le condotte da considerare per la
sussistenza delle condizioni per la liquidazione dell'equo indennizzo e gli elementi
posti a base della decisione da parte del giudice della cognizione dimostra che tutti
gli elementi probatori devono essere rivalutati, in quanto, pur se ritenuti
insufficienti ai fini della dichiarazione di responsabilità, possono essere tali da
configurare il dolo o la colpa grave, soprattutto nel momento dell'emissione della
misura cautelare personale (Cass. Sez. 4, Sentenza n. 10987 del 15/02/2007,
dep. 15/03/2007, Rv. 236508). Condotte rilevanti in tal senso possono essere di
tipo extraprocessuale (grave leggerezza o trascuratezza tale da avere determinato
l'adozione del provvedimento restrittivo) o di tipo processuale (autoincolpazione,
silenzio consapevole sull'esistenza di un alibi) che non siano state escluse dal
giudice della cognizione.
4.1 Ciò premesso, è da rilevare che correttamente i giudici del merito hanno
rilevato la sussistenza in capo alla ricorrente della colpa grave ostativa alla
concessione dell'indennizzo, in conformità ai parametri giurisprudenziali suindicati.
Ed invero il provvedimento impugnato correttamente indica gli elementi plurimi
della condotta della ricorrente che, valutati ex ante, hanno dato origine
all'apparenza di illecito penale, ponendosi come causa della detenzione. Tali
elementi sono atti a integrare un atteggiamento di connivenza che, ancorché non
punibile, è apprezzabile in materia di riparazione. La giurisprudenza di legittimità ha
già avuto modo di affermare che la connivenza ben può integrare la colpa grave,
potendo essere ritenuta indice del venir meno a elementari doveri di solidarietà
sociale nel tollerare che il reato sia consumato, sempreché - come nel caso in
3 ingenerato, ancorché in presenza di errore dell'autorità procedente, la falsa esame - l'agente sia in grado di impedire la consumazione o la prosecuzione
dell'attività criminosa, al contempo creando l'apparenza di un contributo
apprezzabile rispetto all'azione criminosa (Cass. sez. 4, n. 16369 del 18/3/2003, RV
224773).
5.Ne consegue che il ricorso, fondato su un'inaccettabile commistione di piani
motivazionali tra la sentenza assolutoria di merito e la riconsiderazione dei
medesimi elementi in sede di esame della condotta risarcitoria, deve essere Si dichiarano compensate le spese nei confronti del convenuto Ministero poiché le
argomentazioni difensive sviluppate nella memoria prodotta non investono
questioni decisive nei rapporti tra le parti private. P. Q. M. La Corte di Cassazione rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle
spese processuali. Compensa le spese tra le parti.
Così deciso in Roma il 12-11-2013. rigettato.