Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 10948 del 12/11/2013


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 10948 Anno 2014
Presidente: ZECCA GAETANINO
Relatore: ESPOSITO LUCIA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
MAGORGA ERISA N. IL 04/07/1984
avverso l’ordinanza n. 17/2012 CORTE APPELLO di BOLOGNA, del
29/05/2012
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCIA ESPOSITO;
sete le conclusioni del PG Dott.Y: (b o (p wiK9..&,00 < e r lette/yi CitAi ufirQb y_ao Ad/ (Jcgono; Uditi dif sor Avv.; , Data Udienza: 12/11/2013 Ritenuto in fatto 1.Con ordinanza in data 4/6/2012 la Corte di Appello di Bologna rigettava la richiesta di riparazione proposta da Magorca Elisa in relazione all'ingiusta detenzione sofferta per due giorni di carcere e 71 giorni di arresti domiciliari quale indagata per il reato di cui all'art. 73 DPR 309/90 (cui era seguito proscioglimento in sede di giudizio abbreviato). 2.La Corte ravvisava colpa grave, ostativa al riconoscimento dell'indennizzo, nel proprietà deteneva un sacchetto contenente 263,66 grammi di cocaina, che asseriva aver ivi collocato su richiesta del fidanzato, dedito all'uso di tale sostanza stupefacente. La predetta, inoltre, aveva dichiarato che il bagaglio era pronto per la partenza dei due in Albania. La Corte rilevava che la condotta descritta, consistente nell'assecondare il compagno nell'occultamento anche temporaneo della droga nel proprio bagaglio personale e, nel contempo, nell'affermare nel corso dell'interrogatorio dinanzi al Gip la propria piena conoscenza ed acquiescenza, era oggettivamente idonea a indurre il convincimento degli inquirenti circa il ruolo di agevolazione nella detenzione della droga della istante. Ciò ancorché nella sentenza assolutoria si fosse ritenuto che tale comportamento non potesse superare la connivenza irrilevante penalmente, in mancanza di elementi idonei a far ritenere una consapevole agevolazione dell'altrui illecito. 3. Avverso la richiamata ordinanza propone ricorso per cassazione la Magorca, a mezzo del difensore, deducendo violazione di legge e vizio motivazionale in relazione alla sussistenza di colpa grave idonea a dare causa all'ingiusta detenzione. Evidenzia che i comportamenti agevolativi tenuti dalla ricorrente erroneamente erano stati ritenuti dai giudici territoriali idonei a sostenere la condotta agevolatrice, pur essendo stati esclusi dal Gip e valutati privi di alcun disvalore penalmente rilevante, con pronuncia passata in giudicato. 4. Il Procuratore Generale, con requisitoria scritta, ha rilevato l'infondatezza del ricorso, chiedendone il rigetto. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha prodotto propria memoria illustrativa. Considerato in diritto 4. Il ricorso va rigettato per le ragioni di seguito esposte. Come è noto, in tema di riparazione per l'ingiusta detenzione, il giudice di merito, per valutare se chi l'ha patita vi abbia dato o abbia concorso a darvi causa con dolo o colpa grave, deve valutare, in modo autonomo e completo, tutti gli elementi probatori disponibili, con particolare riferimento alla sussistenza di condotte che 2 comportamento tenuto dalla Magorca. Si era accertato che ella in un borsone di sua rivelino eclatante o macroscopica negligenza, imprudenza o violazione di leggi o regolamenti, fornendo del convincimento conseguito una motivazione che, se adeguata e congrua, è incensurabile in sede di legittimità. Al riguardo, il giudice deve fondare la sua deliberazione su fatti concreti e precisi, esaminando la condotta tenuta dal richiedente sia prima che dopo la perdita della libertà personale, al fine di stabilire, con valutazione ex ante - e secondo un iter logico motivazionale del tutto autonomo rispetto a quello seguito nel processo di merito - non se tale condotta integri estremi di reato ma solo se sia stata il presupposto che abbia apparenza della sua configurabilità come illecito penale, dando luogo alla detenzione con rapporto di "causa ad effetto" (Cass. Sez. U, Sentenza n. 34559 del 26/06/2002, dep. 15/10/2002, De Benedictis, Rv. 222263). Il giudice della riparazione, cioè, ben può rivalutare, ai fini dell'accertamento del diritto alla riparazione e non della penale responsabilità, i fatti accertati o non esclusi dai giudici del merito (Cass. Sez. 4, Sentenza n. 27397 del 10/06/2010, dep. 14/07/2010, Rv. 247867). La giurisprudenza di legittimità, inoltre, ha chiarito che il piano valutativo del tutto diverso tra le condotte da considerare per la sussistenza delle condizioni per la liquidazione dell'equo indennizzo e gli elementi posti a base della decisione da parte del giudice della cognizione dimostra che tutti gli elementi probatori devono essere rivalutati, in quanto, pur se ritenuti insufficienti ai fini della dichiarazione di responsabilità, possono essere tali da configurare il dolo o la colpa grave, soprattutto nel momento dell'emissione della misura cautelare personale (Cass. Sez. 4, Sentenza n. 10987 del 15/02/2007, dep. 15/03/2007, Rv. 236508). Condotte rilevanti in tal senso possono essere di tipo extraprocessuale (grave leggerezza o trascuratezza tale da avere determinato l'adozione del provvedimento restrittivo) o di tipo processuale (autoincolpazione, silenzio consapevole sull'esistenza di un alibi) che non siano state escluse dal giudice della cognizione. 4.1 Ciò premesso, è da rilevare che correttamente i giudici del merito hanno rilevato la sussistenza in capo alla ricorrente della colpa grave ostativa alla concessione dell'indennizzo, in conformità ai parametri giurisprudenziali suindicati. Ed invero il provvedimento impugnato correttamente indica gli elementi plurimi della condotta della ricorrente che, valutati ex ante, hanno dato origine all'apparenza di illecito penale, ponendosi come causa della detenzione. Tali elementi sono atti a integrare un atteggiamento di connivenza che, ancorché non punibile, è apprezzabile in materia di riparazione. La giurisprudenza di legittimità ha già avuto modo di affermare che la connivenza ben può integrare la colpa grave, potendo essere ritenuta indice del venir meno a elementari doveri di solidarietà sociale nel tollerare che il reato sia consumato, sempreché - come nel caso in 3 ingenerato, ancorché in presenza di errore dell'autorità procedente, la falsa esame - l'agente sia in grado di impedire la consumazione o la prosecuzione dell'attività criminosa, al contempo creando l'apparenza di un contributo apprezzabile rispetto all'azione criminosa (Cass. sez. 4, n. 16369 del 18/3/2003, RV 224773). 5.Ne consegue che il ricorso, fondato su un'inaccettabile commistione di piani motivazionali tra la sentenza assolutoria di merito e la riconsiderazione dei medesimi elementi in sede di esame della condotta risarcitoria, deve essere Si dichiarano compensate le spese nei confronti del convenuto Ministero poiché le argomentazioni difensive sviluppate nella memoria prodotta non investono questioni decisive nei rapporti tra le parti private. P. Q. M. La Corte di Cassazione rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali. Compensa le spese tra le parti. Così deciso in Roma il 12-11-2013. rigettato.

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