Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 10947 del 07/11/2013


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 4 Num. 10947 Anno 2014
Presidente: BRUSCO CARLO GIUSEPPE
Relatore: VITELLI CASELLA LUCA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
MAGALETTI GIUSEPPE N. IL 21/09/1954
nei confronti di:
MINISTERO DELL’ECONOMIA E FINANZE

A;

avverso l’ordinanza n. 2/2010 CORTE APPELLOISEZ.DIST. di
TARANTO, del 26/09/2011
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCA VITELLI
CASELLA;
le conclusioni del PG Dott.
lette
ce,
usk

Data Udienza: 07/11/2013

Ricorrente MAGALETTI Giuseppe

Ritenuto in fatto

Ricorre personalmente per cassazione, MAGALETTI Giuseppe –

cod. proc.pen, dal delitto di furto aggravato in concorso con Serio Gerardo,
con sentenza 11 maggio 2009 ( irrevocabile il 26 luglio 2009) – avverso
l’ordinanza emessa in data 17 febbraio 2010 dalla Corte d’appello di LECCE Sezione staccata di TARANTO con la quale veniva respinta la domanda di
riparazione per l’ ingiusta

detenzione

subita

per giorni ventisei, sul

presupposto dell’accertata presenza del prevenuto, unitamente al correo, alla
stazione autocorriere di Taranto ove, con due segnalazioni anonime, si erano
denunziati furti patiti dai viaggiatori, tant’ è vero che il Magaletti, alla vista dei
Carabinieri, si diede alla fuga, avendo poi negato ogni addebito in sede di
interrogatorio di garanzia, dopo l’avvenuto arresto in flagranza. Ha ritenuto la
Corte distrettuale sussistente un comportamento dell’istante connotato da colpa
grave, avendo egli contribuito ad ingenerare negli inquirenti,con condotta
gravemente negligente ed imprudente, il convincimento ( in seguito rivelatosi
erroneo ) di aver concorso nella perpetrazione dei furti.
Censura il ricorrente l’ordinanza deducendo un unico motivo per manifesta
illogicità e contraddittorietà della motivazione.
Secondo l’istante, la Corte d’appello avrebbe errato nel ritenere sussistente la
colpa grave, sinergica alla causazione della detenzione, attribuendo illegittimo
rilievo a condotte del tutto legittime e non equivoche, tali da non poter trarre in
inganno l’autorità giudiziaria.
Il Procuratore Generale, con la requisitoria scritta in atti, ha concluso per il
rigetto del ricorso.
Con

memoria in atti, l’Amministrazione resistente,costituitasi a ministero

dell’Avvocatura Generale dello Stato, ha eccepito l’inammissibilità del ricorso
siccome sottoscritto personalmente dalla stessa parte e comunque
l’infondatezza nel merito; vinte le spese.

Considerato in diritto

i

assolto dal Tribunale di Taranto, per non aver commesso il fatto ex art. 530 cpv.

Il ricorso va giudicato inammissibile sotto un duplice profilo di forma e di
sostanza.
Come eccepito dall’Amministrazione resistente,l’atto risulta invero sottoscritto
personalmente ed esclusivamente dall’interessato Magaletti

Giuseppe,

recando in calce l’elezione di domicilio in Taranto, alla via Mignogna n. 2 presso
lo studio legale dell’avv.Nicola Cervellera.
Ora, alla stregua dell’ insegnamento –

consolidato e prevalente – della

giurisprudenza di questa Corte – dal quale il Collegio non intende discostarsi – (

41636/ 2010; Sez. 3 n.13197/2008; Sez. 4 n.38003/2002;Sez. 4 n.506/1996 )
il ricorso di cui al combinato disposto degli artt. 315 e 646 cod. proc. pen. può
esser esclusivamente proposto da difensore iscritto nell’albo speciale della
Corte di cassazione, come previsto dall’art. 613 dello stesso codice, essendo
riconosciuta al solo imputato la deroga a tale chiaro precetto,in virtù di quanto
previsto dall’art. 571, comma 1° codice di rito. Né alcuna rilevanza può
rivestire una mera elezione di domicilio presso un legale,ai fini delle notifiche, ai
fini dell’osservanza delle disposizioni regolanti

Vjus postulandi nello specifico

caso. E’ invero fuor di ogni dubbio che la paternità del ricorso risale
esclusivamente alli interessato, come palesemente dimostrato dalla
sottoscrizione e dalla formale redazione dell’atto.
Subordinatamente a quanto fin qui osservato, il ricorso non può non esser
giudicato manifestamente infondato, sotto il profilo sostanziale.
Giova in questa sede ribadire che la Corte distrettuale, seguendo un

iter

argomentativo improntato a canoni valutativi logici e coerenti con le specifiche
risultanze esaminate ( di cui ha dato esaustivamente conto nella motivazione
del provvedimento impugnato, opportunamente richiamando quella della
sentenza di assoluzione, riassuntivamente riportata in parte narrativa, cui si
rinvia ) ha invero evidenziato le condotte che, anteriormente e
successivamente all’adozione della misura cautelare, avevano indotto negli
inquirenti il plausibile ( ancorchè erroneo ) convincimento del coinvolgimento
dell’istante,quale correo, nella perpetrazione di furti in danno di alcuni
viaggiatori, mentre costoro si trovavano nel piazzale della stazione degli
autobus, una volta che il Magaletti, identificato sul posto dai Carabinieri, si diede
alla fuga in compagnia del complice Serio Gerardo, dopochè quest’ultimo aveva
abbandonato parte degli oggetti sottratti.
Alla declaratoria di inammissibilità segue, per legge, la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali nonché ( trattandosi di causa di
inammissibilità riconducibile alla volontà, e quindi a colpa, del ricorrente
stesso:cfr. Corte Costituzionale sent. n. 186 del 7 – 13 giugno 2000 ) al

2

cfr. ex multis: S.U. ord. n. 34535 / 2001; S. U. ord. n.19/2000; Sez. 4 n.

versamento, a favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene
equo e congruo determinare in euro 300,00.

PQM

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle

ammende.
Così deciso in Roma,lì 7 novembre 2013.

spese processuali e della somma di euro 300,00 a favore della cassa delle

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA