Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 10941 del 20/02/2014


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 10941 Anno 2014
Presidente: SIRENA PIETRO ANTONIO
Relatore: ESPOSITO LUCIA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
SODDE FRANCO N. IL 30/03/1972
avverso la sentenza n. 159/2013 CORTE APPELLO di CAGLIARI, del
25/06/2013
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 20/02/2014 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. LUCIA ESPOSITO
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. (42/1,u. kt
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che ha concluso per f(uputoc& LQ al .0,.(.,>9

Udito, per 1

rte civile/Avv

UditaiPdifensot4Avv.

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Data Udienza: 20/02/2014

Udit i difensor Avv.

Ritenuto in fatto

Con sentenza del 25/6/2013 la Corte d’Appello di Cagliari confermava la
sentenza di primo grado che aveva ritenuto Sodde Franco responsabile del reato
di cui all’art. 186 c. 2 lett. C) C.d.S., commesso il 16/8/2008, per aver circolato
alla guida in stato di ebbrezza alcolica (tasso alcolemico rilevato di 1,74 g/I in
entrambe le misurazioni).
Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione l’imputato.

C.d.S., oltre a vizio motivazionale sul punto. Osserva che gli agenti accertatori,
nel procedere al controllo sullo stato di ebbrezza, non si erano attenuti alle
norme del C.d.S. (presenza del difensore, riservatezza dell’operazione, taratura
dell’apparecchio, informativa puntuale delle operazioni), né avevano considerato
le condizioni di salute prospettate dal Sodde, affetto da danno all’encefalo e
bisognoso della continua assunzione di farmaci, questi ultimi idonei a incidere,
interagendo con alcune bevande alcoliche, sullo stato psicofisico del soggetto e
sui risultati del test. Osserva che la consulenza tecnica di parte, redatta da un
biologo e tossicologo forense, aveva evidenziato l’assoluta incertezza delle
misurazioni effettuate con le apparecchiature in uso alla polizia, e che, in
particolare, non era possibile che fosse veritiera la registrazione di due valori
identici a distanza di dieci minuti, in ragione del funzionamento del metabolismo
umano. Rileva, inoltre, che il tempo intercorso tra le due misurazioni superava la
soglia indicata dall’art. 379 c. 2 delle norme di attuazione al C.d.S. Rappresenta
che le caratteristiche comportamentali descritte dagli agenti erano da porre in
relazione al gravissimo trauma in precedenza subito dall’imputato e non alla
condizione di alterazione dovuta all’uso di alcool.
Con il secondo motivo deduce mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità
della motivazione. Rileva che dall’esame della dott. Mulano, consulente tecnico di
parte, era emerso che era stata fornita spiegazione scientifica sia del presunto
stato di ebbrezza alcolica, riferito al trauma subito dall’imputato, sia
dell’incertezza dell’alcoltest, in ragione della rilevazione di valori identici a
distanza di dieci minuti.

Considerato in diritto

Il ricorso è infondato.
Va premesso che non risultano compiuti i termini prescrizionali stante
l’intervenuta sospensione degli stessi dal 23/2/2001 al 19/10/2011, in ragione di
rinvii richiesti dal difensore.

Deduce, con il primo motivo, violazione e falsa applicazione dell’ad 186 del

Passando all’esame dei motivi proposti, va osservato che i rilievi svolti in
relazione al mancato rispetto delle norme previste dal codice della strada si
caratterizzano per l’estrema genericità, stante la mancata indicazione delle
condotte specifiche imputate agli agenti. Infondata, inoltre, si appalesa la
notazione concernente le condizioni di salute dell’istante in relazione alla
necessità di assunzione di farmaci (non ben individuati): trattasi, infatti, di
circostanza genericamente allegata – peraltro neppure riferita dall’istante agli

adeguate notazioni tecniche, con ciò connotandosi come argomentazione
difensiva costruita ex post. Infondato è, altresì, il rilievo attinente alla distanza
temporale tra le due misurazioni, ritenuta irrispettosa dell’art. 379 c. 2 norme di
attuazione al codice della strada: la disposizione normativa, infatti, prevede
l’intervallo minimo e di massima (in concreto non di molto superato) tra le
medesime. Del pari sono destituiti di fondamento i rilievi concernenti le notazioni
del consulente tecnico di parte circa l’inidoneità dell’apparecchio alla misurazione
(queste ultime costituenti anche oggetto del secondo motivo d’impugnazione,
sotto il profilo motivazionale), notazioni correttamente disattese dai giudici
territoriali in ragione della mancata dimostrazione del malfunzionamento
dell’apparecchiatura e della congruità del dato risultante dalla misurazione
contestata con l’inequivocabile quadro sintomatico descritto dagli agenti
accertatori (“alito fortemente vinoso, occhi lucidi, eccessiva loquacità, difficoltà di
espressione verbale, equilibrio precario”),
Per tutte le ragioni indicate il ricorso va rigettato, con condanna dell’istante al
pagamento delle spese processuali.

P. Q. M.

La Corte di Cassazione rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese processuali.
Così deciso in Roma il 20/2/2014

Il Co sigliere relatore

Il Presidente

accertatori, poiché emersa solo con l’atto d’appello – e non corredata da

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