Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 10939 del 20/02/2014


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 10939 Anno 2014
Presidente: SIRENA PIETRO ANTONIO
Relatore: PICCIALLI PATRIZIA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D’APPELLO DI
SASSARI
nei confronti di:
CANE() FABRIZIO N. IL 20/09/1989
i bltr :
sqA O FA1UZI01. IL 20/0/1989
avverso la sentenza n. 436/2011 TRIB.SEZ.DIST. di ALGHERO, del
02/11/2012
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 20/02/2014 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. PATRIZIA PICCIALLI
Udito il Procuratore GeRerale in persona del Dott. ea/ 1″1″‘`-‘(-che ha concluso per

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Udito, per la parte civile, l’Avv

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/C,

Data Udienza: 20/02/2014

Ritenuto in fatto

Il Procuratore generale presso la Sezione distaccata di Corte di appello di Sassari ricorre
avverso la sentenza di cui in epigrafe, che, nel dichiarare CANE° FABRIZIO colpevole del
reato di cui all’articolo 186, comma 2, lettera b), del codice della strada [tasso alcolemico
0,92 g/I], ha sostituito la pena principale detentiva e pecuniaria con quella del lavoro di

Le doglianze riguardano:
– l’omessa applicazione della confisca del veicolo condotto dal trasgressore i
– la mancata applicazione della sanzione amministrativa aggiuntiva prevista per la
commissione del fatto in ora notturna

i
– la concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena, nonostante fosse
stata applicata la sanzione sostitutiva del lavoro di pubblica utilità, pur se
subordinatamente all’ipotesi, meramente eventuale, del mancato positivo svolgimento del
lavoro di pubblica utilità ,

Considerato in diritto

Fondata è solo l’ultima doglianza.

Manifestamente infondata è, invece, la prima, giacchè la confisca del veicolo, secondo
la disciplina applicabile ratione temporis , poteva e doveva disporsi solo nell’ipotesi
contravvenzionale di cui alla lettera c) del comma 2 dell’arcolo 186 del codice: ergo,
nel caso in cui il tasso alcolemico fosse stato eccedente 1,5 O. Ipotesi qui non ricorrente.

Inaccoglibile è anche la seconda censura, ove si consideri che, in atti, non risulta
contestata l’aggravante dell’aver commesso il fatto in orario notturno (articolo 186,
comma 2 sexies, del codice della strada). Né dalla sentenza è possibile apprezzare una
contestazione in fatto di tale circostanza: ciò che impedisce di valutarla in questa sede.

Fondato è l’ultimo motivo, derivandone che va eliminato il beneficio della sospensione
condizionale della pena.

Valgono i seguenti principi:

– La richiesta della pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità di cui all’art. 186, comma
9 bis, del codice della strada, implica la tacita rinuncia al beneficio della sospensione
2

pubblica utilità [fatto commesso il 2 giugno 2010].

condizionale della pena, stante la incompatibilità tra i due istituti (cfr. Sezione III, 7
novembre 2012, Cinciripini)
– La pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità è istituto più favorevole rispetto al
beneficio della sospensione condizionale della pena (ancora sent. citata).

Ne deriva che non poteva essere concesso il beneficio della sospensione condizionale
della pena, essendo stato applicato il lavoro sostitutivo.

a supporto della concessione del beneficio de quo subordinatamente ad una condizione
futura ed incerta, quale quella del mancato fruttuoso svolgimento del lavoro di pubblica
utilità.

Vale del resto osservare che proprio tale condizione apposta dal giudicante mal si concilia
con la prognosi che è alla base del beneficio della sospensione condizionale della pena.

Si impone, pertanto, l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata sul punto
sopra indicato e la disposizione afferente la sospensione condizionale della pena va
eliminata ex art. 620, lettera I) c.p.p.

PQM
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al punto concernente la
sospensione condizionale della pena, che elimina; rigetta nel resto.
Così deciso in data 20 febbraio 2014

Il Consigliere estensore

Il Presidente

Né è certamente corretto giuridicamente il ragionamento sviluppato dal giudice di merito

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