Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 10937 del 23/01/2014


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 10937 Anno 2014
Presidente: SIRENA PIETRO ANTONIO
Relatore: BIANCHI LUISA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
GANCITANO MICHELE N. IL 06/04/1982
avverso la sentenza n. 402/2012 CORTE APPELLO di FIRENZE, del
08/03/2013
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 23/01/2014 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. LUISA BIANCHI
Udito il Procuratore Generale in persona del D
che ha concluso per

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Data Udienza: 23/01/2014

36362/2013

2. Avverso tale sentenza ha presentato ricorso per cassazione il difensore
dell’imputato. A fondamento del ricorso deduce con un primo motivo
mancanza di motivazione sulle ragioni per le quali non si sono ritenute
attendibili e valide le conclusioni cui è giunto il consulente della difesa, volte a
dimostrare la non affidabilità del risultato del prelievo ematico eseguito. Con
un secondo motivo lamenta l’erronea applicazione di legge nel determinare
la conversione della pena detentiva in pena pecuniaria.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato. A fronte delle dichiarazioni dell’agente di pg che effettuò
il controllo, dei referti medici e delle analisi eseguite al Pronto Soccorso
(queste ultime attestanti un tasso alcolemico di 2,11 g/1) la difesa del
Gancitano ha sostenuto la mancanza di prova sicura dello stato di ebbrezza
alcolica dell’imputato in misura superiore ai limiti di cui all’art. 186, co.2,
lett.C, assumendo che il metodo utilizzato per tali analisi non era sicuro
secondo quanto attestato dal proprio consulente tecnico e che comunque tale
valore poteva essere stato alterato dall’uso di un detegergente alcolico
utilizzato per la disinfezione della cute prima del prelievo. La corte di appello
ha disatteso tali argomenti rilevando che valeva in contrario: 1)
la
dichiarazione di un teste assolutamente “terzo” che aveva assistito
all’incidente e che aveva riferito che “Gancitano è venuto verso di me
dicendomi che ha fatto tutto da solo e poi ha detto di aver bevuto un po”,
dichiarazione che valeva ad escludere l’ipotesi del colpo di sonno; 2) non vi
era nessun elemento che potesse dimostrare l’uso effettivo di quel
disinfettante che il consulente riteneva tale da poter alterare il risultato
dell’analisi; 3) le analisi effettuate dovevano ritenersi pienamente valide ed
attendibili; 4) non era rilevante la circostanza che il medico del pronto
soccorso non avesse rilevato e annotato lo stato di ebbrezza alcolica, stato
che era stato evidentemente “sovrastato” e “coperto” dal complessivo stato
del Gancitano per il politraumatismo subito. Sulla base di tali argomenti, logici
e congrui, la corte ha disatteso i dubbi avanzati dalla difesa di modo che
non appaiono giustificate le critiche ancora ad essa rivolte, apparendo
piuttosto le stesse volte ad ottenere una più favorevole valutazione delle
risultanze processuali .
2. Quanto al tasso di conversione , occorre puntualizzare che i fatti di cui si
discute sono avvenuti il 21.2.2009, in epoca precedente alla legge 15 luglio
2009 che ha modificato il criterio di ragguaglio tra pene pecuniarie e pene

CONSIDERATO IN FATTO
1. La Corte d’Appello di Firenze
ha confermato la sentenza del Tribunale di
Livorno che ha ritenuto Gancitano Michele responsabile di aver guidato in
stato di ebbrezza (art. 186 C.d.S., co. 2 lett. c e co. 2 bis) e lo ha
condannato a tre mesi di arresto e 1500,00 euro di ammenda, con benefici di
legge e sospensione della patente di guida per un anno.

3. Conclusivamente il ricorso deve essere rigettato con condanna del ricorrente al
pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali .
Così deciso il 23.1.2014.

detentive fissato dall’art. 135 cod.pen. Poiché il giudice nella presente
situazione ha operato la conversione ai sensi dell’art. 53 della I. n. 689/81,
che impone di determinare il valore giornaliero cui può essere assoggettato l’
imputato in misura non inferiore alla somma indicata dall’art. 135 cod.pen.,
aumentandolo eventualmente fino a 10 volte, è del tutto corretto l’operato del
giudice che ha preso a riferimento l’importo di euro 38 fissato all’epoca del
fatto e lo ha aumentato fino a 50; certamente non doveva essere preso a
riferimento quello di euro 250 di nuova introduzione, essendo quest’ultimo,
con riferimento alla specifica situazione considerata, certamente disposizione
meno favorevole e pertanto non applicabile ai fatti commessi
precedentemente alla sua entrata in vigore.

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