Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 10935 del 23/01/2014


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 10935 Anno 2014
Presidente: SIRENA PIETRO ANTONIO
Relatore: BIANCHI LUISA

Data Udienza: 23/01/2014

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
DELLA PENNA FABIO N. IL 22/09/1972
avverso la sentenza n. 627/2012 TRIB.SEZ.DIST. di ORTONA, del
28/03/2013
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 23/01/2014 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. LUISA BIANCHI
Udito il Procuratore Generale in persona del D
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che ha concluso per

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Udito, per la parte civile, l’Avv
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RITENUTO IN FATTO

2. Ha presentato ricorso per cassazione il Procuratore Generale di Ancona che
rileva la mancata applicazione della sanzione accessoria della sospensione della
patente di guida.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso è fondato. Il giudice ha determinato la durata della sospensione
della patente di guida in relazione al reato di cui all’art. 186, co. 2, lett. C del
codice della strada (che prevede la sospensione della patente di guida da 1 a
2 anni) in due anni e cioè nella misura massima prevista, senza alcuna
motivazione che chiarisca le ragioni della scelta operata, limitandosi ad una
mera formula di stile con riferimento alla ritenuta equità .
Questa Corte ha invece fissato il principio (Sez.IV 24.4.96, Salbi rv.206297;
Sez. IV 17.3.99, Galtineri rv.213150 e più di recente Sez. IV 26.6.2007 n.
35670 rv. 237470) secondo cui il giudice deve fornire una motivazione sul
punto, con riferimento ai parametri posti dall’art.218, co.2, cds., allorchè la
sanzione applicata si allontani sensibilmente dal minimo edittale, dovendo in
tale caso rendere esplicite le ragioni che sorreggono la valutazione
discrezionale cui il giudice si è determinato; solo quando la durata coincida con
quella eventualmente indicata dalle parti o con il limite temporale minimo o sia
a questo assai vicina, non vi è necessità di esplicita motivazione.
Valuterà anche il giudice di rinvio se eventualmente la sanzione medesima
dovesse essere raddoppiata in relazione alla appartenenza a terzi del veicolo
con cui è stato commesso il reato.
2.Conclusivamente, la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio
limitatamente alla durata della sospensione della patente e poiché la
determinazione della sospensione della patente è statuizione esterna ed
autonoma rispetto alla definizione del procedimento ex art. 444 e sgg.
cod.proc.pen., resta fermo il “patto” intervenuto tra le parti.
P.Q.M.
annulla la sentenza impugnata limitatamente al punto concernente la durat a
della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di
guida, con rinvio al Tribunale di Chieti.

2

1.11 Tribunale di Chieti-Ortona ha applicato a Della Penna Fabio la pena
concordata tra le parti per il reato di cui all’art. 186, lett. C) e co. 2 sexies del
codice della strada commesso il 21.1.2011 alle ore 01,20 (orario notturno)
disponendo la conversione della pena con il lavoro di pubblica utilità.

Così deciso il 23.1.2014.

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