Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 10934 del 23/01/2014


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 10934 Anno 2014
Presidente: SIRENA PIETRO ANTONIO
Relatore: BIANCHI LUISA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PELLEGRINI NATALINO N. IL 01/02/1969
ROSSETTI MARIA ELENA
avverso la sentenza n. 68/2007 TRIBUNALE di TORINO, del
02/07/2012
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 23/01/2014 la relazione fatta d
Consigliere Dott. LUISA BIANCHI
Udito il Procuratore Generale in persona del D
che ha concluso per

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Udit i difensor Avv.

e

nAns

31ceaTAD

Data Udienza: 23/01/2014

24289/2013

1.Pellegrini Natalino e Rossetti Maria Elena, per il tramite del difensore di
fiducia avv.to Wilmer Perga, ricorrono per la cassazione della sentenza del
Tribunale di Torino che ha confermato quella del giudice di pace con cui il
Pellegrino è stato riconosciuto colpevole dei reati di cui agli artt.590 e 582
cod.pen. in danno di Milanesio Enrico e condannato alla pena di giustizia e al
risarcimento del danno in favore del Milanesio, mentre Milanesio Enrico è stato
assolto dalla contestazione ex art. 582 cp in danno di Rossetti Elena Maria,
madre del Pellegrini.
Lamentano carenza di motivazione per la ritenuta responsabilità del Pellegrini
che sarebbe priva di prova e di effettiva motivazione sia per quanto riguarda
l’incidente stradale che le lesioni volontarie, per le quali la difesa aveva
invocato la scriminante ex art.52 cod.pen. stante la condotta aggressiva del
Milanesio che si era avventato con forza sulla Rossetti, madre del ricorrente;
priva di motivazione sarebbe anche la ritenuta assenza di responsabilità del
Milanesio nei confronti della Rossetti, la cui testimonianza è stata
ingiustamente ritenuta non attendibile. Si deduce poi carenza di motivazione
relativamente alla mancata concessione delle attenuanti generiche a al
risarcimento del danno liquidato al Milanesio.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso non merita accoglimento. Al Pellegrini era stato contestato il reato
di cui all’art. 590 co. 1 c.p. perché, percorrendo — alla guida dell’autovettura
Y10 targata CA086AC – via Passalacqua con direzione Via Cernaia, svoltando a
destra in Via Bertola, non dando la precedenza a Milanesio Enrico il quale a
piedi stava attraversando sulle strisce pedonali Via Bertola con direzione verso
Via Cernaia, investendo il predetto e colpendolo in particolare all’emicostato
sinistro e alla caviglia sinistra, cagionava al medesimo per colpa – consistita in
negligenza, imprudenza e imperizia e violazione di leggi (art. 191 Cds) lesioni
personali giudicate guaribili in un termine non superiore a gg. 20, con
l’aggravante di aver commesso il fatto con violazione delle norme sulla
disciplina della circolazione stradale, in Torino in data 1.12.2006; nonché
quello di cui all’art. 582 c.p. perché, sferrando un pugno alla testa del
Milanesio e facendolo cadere a terra e battere la testa su un palo della
segnaletica, cagionava al predetto lesiono personali (ecchimosi al cuoio
capelluto e cervicale) giudicate guaribili in un termine non superiore a 20
giorni.
Al Milanesio era stato contestato il delitto di cui agli artt. 81 cpv., 582 c.p.
perché, in esecuzione di un medesimo disegno criminoso, sferrando un pugno
al volto di Pellegrini Natalino, nonché afferrando per il polso destro Rossetti
Elena Maria, strattonandola e spingendola, cagionava al Pellegrini lesioni

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RITENUTO IN FATTO

La motivazione è corretta e logica e trova sostegno e conferma in un
argomentato e compiuto esame delle risultanze processuali essendo solo il
caso di osservare che evidente è la maggiore attendibilità di una persona
estranea alla vicenda piuttosto che delle parti della medesima. Peraltro le
dichiarazioni della teste risultano confermate, almeno in parte, dalle frasi
proferite dalla madre del Pellegrini.
Quanto alle ulteriori doglianze, le stesse sono all’evidenza inammissibili stante
la loro assoluta genericità.
2.Conclusivamente il ricorso deve essere rigettato con condanna dei ricorrenti
al pagamento delle spese processuali.

3

personali giudicate guaribili in gg. 7 e alla Rossetti lesioni personali giudicate
guaribili in gg. 5.
I giudici di merito, come si è detto, hanno ritenuta responsabile unicamente il
Pellegrini e ciò a seguito della ricostruzione di quanto avvenuto basata sulle
dichiarazioni rese da tutti i soggetti che erano stati interessati dall’incidente,
che avevano dato versioni opposte di quanto avvenuto, e di tale Africola Maria
Anna, unica teste “terzo” presente alla vicenda. Proprio sulla base delle
rispettive versioni dei fatti e di quanto dalla medesima dichiarato, il giudice di
primo grado, la cui sentenza è, come noto, integrativa di quella di appello, ha
ricostruito l’incidente nel senso che “il Milanesio, mentre si appresta ad
attraversare la via sulle strisce pedonali, viene urtato di striscio dalla fiancata
destra dell’autovettura guidata dal Pellegrini ricavandone una “infrazione
costale” e diverse escoriazioni e, per la rabbia, dà una manata sul tettuccio
dell’auto investitrice; il Pellegrini – reduce da un recente intervento (doc.
medica in atti) e con ancora i tamponi nel naso – il quale, probabilmente, non
si è accorto dell’investimento (a differenza della passeggera sua madre che
dice al Milanesio “non è stato fatto apposta”) scende dall’auto e, irritato per il
colpo inferto alla stessa e per le grida del Milanesio (“Mi vuoi ammazzare?”)
che si sta rialzando da terra, lo colpisce con un pugno (o un calcio) che lo
manda sbattere il capo contro la palina della segnaletica stradale; nella
colluttazione tra i due interviene la madre, sig.ra Rossetti Elena, che cerca di
dividerli e nella quale il Pellegrini rimane colpito al viso, già dolorante, e la
madre si storce un polso; il Pellegrini e la madre risalgono in auto e si
allontanano velocemente senza preoccuparsi delle condizioni del Milanesio che
viene soccorso dall’Africola”, rilevando che tale ricostruzione era aderente alle
risultanze processuali e trovava conferma in quanto dichiarato dalla teste. Non
altrettanto poteva dirsi per la versione resa dal Pellegrini e dalla Rossetti (che
sostenevano di essere stati aggrediti dal Rossetti, persona di oltre 70 anni) e
tenuto conto che la Rossetti aveva assistito alla deposizione della Africola.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.

Così deciso il 23.1.2014.

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