Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 10932 del 23/01/2014


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 10932 Anno 2014
Presidente: SIRENA PIETRO ANTONIO
Relatore: BIANCHI LUISA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
OYARCE SAN MARTIN CHRISTIAN ALEJANDRO N. IL
16/01/1972
avverso la sentenza n. 2268/2009 CORTE APPELLO di BOLOGNA,
del 08/06/2010
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 23/01/2014 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. LUISA BIANCHI
Udito il Procuratore Generale in persona del D
che ha concluso per

(1,CG-

Udito, per la parte civile, l’Avv
Udit i difensor Avv.

71,(:cAirD /1

Data Udienza: 23/01/2014

17822/2013

1.0yarce San Martin Christian Alejandro, per il tramite del difensore di fiducia
avv.to Domenico Noris Bucchi, ricorre per la cassazione della sentenza della
corte di appello di Bologna che ha confermato quella del tribunale di Reggio
Emilia con la quale il predetto imputato veniva riconosciuto colpevole del reato
di cui all’articolo 73 del d.p.r. 309 del 90 e condannato alla pena di quattro
anni di reclusione e € 18.000 di multa. Deduce la violazione della legge
processuale per nullità della notifica del decreto di citazione a giudizio in grado
di appello e per l’omessa notifica a uno dei due difensori di fiducia dello stesso
decreto. In ordine al primo motivo, dopo avere premesso le vicende relative
alla nomina dei vari difensori di fiducia da parte dell’imputato, rappresenta che
il decreto di citazione a giudizio in grado di appello gli era stato notificato
presso l’avvocato Federico Bertani, suo difensore, quale domicilio eletto ma
che tale elezione di domicilio risultava solo dall’atto di appello del medesimo
difensore mentre non era in realtà mai stata effettuata dallo stesso imputato.
Con il secondo lamenta che di tale decreto di citazione non è stato dato
avviso al secondo difensore di fiducia, avvocato Ryanair.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso non merita accoglimento.
Anche di recente questa Corte, seguendo un orientamento confermato anche
/dalle sezioni unite della Corte (sentenza n. 119 del 2005 Rv. 229539), ha
ribadito che la nullità conseguente alla notificazione all’imputato del decreto di
citazione a giudizio presso lo studio del difensore di fiducia invece che presso il
domicilio eletto è d’ordine generale a regime intermedio, perché idonea
comunque a determinare una conoscenza effettiva dell’atto in ragione del
rapporto fiduciario con il difensore, sicché é soggetta ai termini di deduzione di
cui all’art. 182, comma secondo, cod. proc. pen.. (sez. H n.35345 del
12/05/2010 Rv. 248401). Parimenti ha natura di nullità a regime intermedio
l’omessa notifica , in caso di nomina da parte dell’imputato di due
difensori,dell’avviso della data fissata per l’udienza a uno di essi. Tale nullità
sono sanate se la parte che assiste all’udienza non solleva eccezione a norma
dell’art. 182, comma secondo, cod. proc. pen, come si è verificato nel
presente caso atteso che il difensore di fiducia avv.to Federico Bertani,
presente all’udienza in questione per il tramite di sostituto, non ha formulato
alcuna eccezione al riguardo.
2.Conclusivamente il ricorso deve essere rigettato con condanna del ricorrente
al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

R.,

RITENUTO IN FATTO

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali.

Così deciso il 23.1.2014.

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