Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 10931 del 23/01/2014


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 10931 Anno 2014
Presidente: SIRENA PIETRO ANTONIO
Relatore: BIANCHI LUISA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
BETTIO TANCREDI N. IL 20/07/1985
avverso la sentenza n. 1058/2012 CORTE APPELLO di PALERMO,
del 23/01/2013
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 23/01/2014 1 relazione fatta dal
Consigliere Dott. LUISA BIANCHI
Udito il Procuratore Generale in persona del Do t.
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che ha concluso per

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Udito, per la parte civile, l’Avv
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Data Udienza: 23/01/2014

12125/2013

1. La corte di appello di Palermo, in riforma della sentenza del tribunale di Trani
che aveva assolto Bettio Tancredi dal reato di cui agli articoli 423,449 codice
penale per non aver commesso il fatto, lo riteneva invece responsabile del
predetto reato per avere, secondo la formulata contestazione, nell’omettere
ogni cura dell’appezzamento di terreno circostante l’abitazione da lui occupata
che lasciava del tutto incolto e pieno di sterpaglie e finanche accatastando
attorno ad esso materiale facilmente infiammabile ed in particolare numerose
pedane di legno, contribuito a cagionare un evento che aveva l’obbligo di
prevenire in forza della posizione di garanzia e controllo assunta a seguito
dell’acquisto del medesimo terreno, consentendo che l’ incendio, divampato in
prossimità della recinzione della proprietà, si sviluppasse intensamente e
grandemente distruggendo completamente l’immobile, fatto verificatosi il 24
luglio del 2009.
Il tribunale era pervenuta alla pronuncia assolutoria rilevando in primo luogo
che la causa dell’incendio non poteva essere attribuita a una condotta colposa
dell’imputato essendosi accertato che l’origine del fuoco era localizzata in un
fondo agricolo attiguo a quello del prevenuto; inoltre la disponibilità del fondo
da parte dell’imputato non poteva ritenersi provata atteso che nonostante il
medesimo ne fosse acquirente in base a un contratto preliminare di acquisto
(in ordine al quale erano però sorte contestazione) ad occuparsene era il
padre dell’imputato, Bettio Adelchi, che lo utilizzava per l’attività lavorativa
dal medesimo esercitata nell’allestimento di spettacoli di piazza e che aveva
collocato nella proprietà delle pedane in legno che avevano contribuito ad
incrementare l’ incendio; in terzo luogo l’imputato aveva comunque
dimostrato di essersi preso cura del terreno facendolo pulire dalle erbacce
soltanto due mesi prima dell’incendio.
Secondo la corte d’appello doveva invece condividersi quanto osservato dal
pubblico ministero appellante. All’imputato non era stato contestato di aver
determinato l’incendio ma di aver contribuito a causare l’evento con espresso
riferimento al concetto di concausa di cui all’articolo 41 codice penale; in fatto
era risultato provato che il fuoco aveva avuto inizio fuori dal fondo dell’
imputato , in un terreno agricolo confinante ma era altrettanto indubitabile
che la straordinaria capacità distruttiva dell’evento si era incrementata proprio
all’interno del terreno del Bettio compromettendo tutto quanto ivi esistenti
compreso il fabbricato; ciò era avvenuto per il difetto di manutenzione del
fondo e per la presenza delle pedane; sotto il primo profilo i verbalizzanti
avevano attestato che come peraltro dimostrato dalle fotografie e da relazioni
in atti lo stato di manutenzione del fondo era del tutto carente essendovi
accatastate sia pedane in legno sia altro materiale potenzialmente
infiammabili; inoltre il teste Marano (cioè colui che aveva stipulato il
preliminare di compravendita del fondo stesso) aveva riferito di aver
personalmente notato lo stato di abbandono della proprietà e di aver allertato
sia l’imputato che il di lui padre dei rischi di possibili incendi; sempre il teste
Marano dichiarava di aver visto almeno in due occasioni anche l’attuale
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RITENUTO IN FATTO

2. Avverso tale sentenza ha presentato ricorso per cassazione l’avvocato Vito
Galluffo difensore di Tancredi Bettio. Deduce violazione di legge e difetto di
motivazione in relazione all’accertamento della responsabilità. Evidenzia la
necessità che nel caso di sentenza di riforma di una precedente assoluzione
venga dato congruo e dettagliato resoconto degli elementi sui quali la
sentenza di segno contrario si fonda e rileva che la sentenza di cui si discute
si è invece limitata a una mera ricostruzione alternativa delle cause
dell’evento fondata sull’integrale travisamento e sulla parziale lettura dei fatti
posti a fondamento della sentenza riformatrice. Il stesso capo di imputazione
è stato oggetto di una nuova elastica e non condivisibile lettura in quanto
mentre secondo l’originaria impostazione accusatoria il Bettio era accusato di
aver lasciato il terreno del tutto incolto e pieno di sterpaglie, una volta che la
difesa aveva dimostrato che invece il terreno era stato pulito, l’accusa si era
trasformata in quella di totale incuria ed insufficiente cura. Quanto alla
presenza delle pedane. le stesse erano state trattate con materiale modo
ignifugo e ciò era stato dimostrato con documentazione relativa all’acquisto;
secondo il ricorrente il fondo era nel possesso esclusivo del padre
dell’imputato e non poteva ritenersi diversamente per le poche visite che
Bettio Tancredi aveva fatto al proprio genitore; frutto di travisamento è anche
l’affermazione secondo cui l’imputato era parte attiva dell’azienda del padre
perché alcuni soggetti erano rivolti a lui per organizzare degli spettacoli. Il
Bettio Tancredi non sapeva delle pedane e peraltro all’incontro in questione
era presente anche il padre.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso non merita accoglimento.
Secondo la formulata contestazione, Bettio Tancredi è stato chiamato a
rispondere del reato di cui agli artt. 40 cpv., 41, 423 – 449 c.p. per avere con
colpa, consistita nell’ omettere ogni cura dell’appezzamento di terreno
circostante la abitazione da lui occupata sita in c/da Pergola, che lasciava del
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ricorrente all’interno del fondo e lo stesso imputato aveva ammesso di
essersi recato cinque volte nel fondo dopo la stipula del preliminare avvenuta
nel 2008, per far visita al padre. Pertanto non poteva accogliersi la tesi
dell’imputato, seguita dal Tribunale, secondo cui il possesso del fondo doveva
ricondursi in via esclusiva al padre del prevenuto. Anche rispetto alla
presenza delle pedane l’imputato non poteva ritenersi del tutto estraneo in
quanto, pur essendo l’attività imprenditoriale formalmente intestata al padre
, una testimone del tutto indifferente, Maschi Stefania, aveva riferito di aver
avuto modo di notare che delle persone che volevano organizzare degli
spettacoli si erano rivolte proprio all’attuale ricorrente; se ne doveva
logicamente dedurre che il prevenuto fosse al corrente dell’esistenza nel
fondo delle pedane; la corte d’appello riteneva poi che non si poteva ritenere
che le pedane di legno fossero in materiale ignifuga, come sostenuto
dall’imputato sulla base di alcune fatture, atteso che non vi era prova che le
fatture, tra l’altro assai risalenti nel tempo, fossero riferibili proprio alle
pedane di cui si discute

tutto incolto e pieno di sterpaglie e finanche accatastando attorno ad essa
materiale facilmente infiammabile ed in particolare numerose pedane in
legno, contribuito a cagionare un evento che aveva l’obbligo di prevenire in
forza della posizione di garanzia e controllo assunta e segnatamente l’incendio
divampato in prossimità della recinzione della proprietà che, presto
sviluppatosi intensamente e grandemente a causa delle sterpaglie e del legno,
distruggeva completamente l’immobile.
E’ agevole ed evidente ricavare che la condotta colposa contestata al
medesimo, dalla Corte di appello ritenuta sussistente, è stata fin dall’origine
individuata nel difetto di cura e manutenzione del fondo per la presenza sia
di sterpaglie sia di pedane in legno, collegate all’attività svolta dal padre
dell’odierno ricorrente e altamente infiammabili, che avevano contribuito a far
divampare il fuoco nelle dimensioni accertate fin ad assumere la dimensione,
non contestata, dell’incendio. Nessuna modifica vi è stata dunque del fatto
addebitato all’imputato.
Quanto alla ritenuta responsabilità il ricorrente richiama un principio
pacificamente espresso da questa Corte secondo cui la sentenza di appello
che riformi la sentenza assolutoria di primo grado deve farsi carico di
motivare con la dovuta chiarezza ed esaustività il proprio convincimento,
esplicitando le ragioni per cui si è andati in diverso avviso rispetto a quanto
un altro giudice aveva ritenuto. A differenza di quanto sostenuto nel ricorso,la
sentenza impugnata non si è sottratta a tale onere avendo la stessa indicato
le ragioni sia in diritto che in fatto per le quali è pervenuta al proprio
convincimento. E’ stato infatti in primo luogo chiarita l’irrilevanza del fatto
che l’incendio avesse avuto origine al di fuori del fondo occupato dal Bettio,
dal momento che risponde del reato di incendio colposo anche chi, pur non
avendo contribuito ad appiccare il fuoco ha tuttavia, colposamente, creato le
condizioni per il divampare dell’incendio (sez. IV 9.3.2009 n. 18997 RV.
243994; sez. IV 4.7.2003 n.36612 Rv. 226029; sez. IV 20.5.1987 n.8891, De
Angelis m.u.176499 e Cass.sez. IV 4.11.87 n.875, Montori m.u. 177471).
In fatto è stata correttamente individuata la responsabilità del prevenuto sulla
base del complessivo compendio probatorio, da cui risultava in primo luogo
che proprio l’imputato aveva la disponibilità del terreno e del fabbricato rurale
che su di esso insisteva, a seguito della stipula da parte sua di un contratto
preliminare di vendita; contratto per la verità mai seguito dal definitivo, per
mancato pagamento dei canoni pattuiti situazione che però non aveva
impedito al Bettio di continuare a disporre del fondo in questione; tale
disponibilità
formale, confermata dalla sua accertata presenza in più
occasioni sul fondo e dallo stretto rapporto di parentela con il padre, che il
prevenuto indicava come unico soggetto cui poteva ricondursi il possesso del
fondo, lo rendeva destinatario di obblighi di manutenzione e controllo al fine
di evitare eventi pericolosi; viceversa il terreno non era stato debitamente
mantenuto in stato di pulizia per la presenza di sterpaglie e di grosse pedane
in legno, di cui l’imputato era a conoscenza, che avevano contribuito a fa ri
propagare il fuoco.
Corretta è in tale situazione l’affermazione di
responsabilità

2.Conclusivamente il ricorso deve essere rigettato con condanna del ricorrente
al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali.

Così deciso il 23.1.2014.

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