Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 1093 del 25/11/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 1093 Anno 2014
Presidente: LOMBARDI ALFREDO MARIA
Relatore: PALLA STEFANO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
DI DOMENICO GENNARO N. IL 13/10/1960
avverso la sentenza n. 109/2010 TRIBUNALE di CAGLIARI, del
01/06/2011
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. STEFANO PALLA;

Data Udienza: 25/11/2013

Di Domenico Gennaro ricorre avverso la sentenza 1.6.11 del Tribunale di Cagliari che ha
confermato quella del locale giudice di pace con la quale è stato condannato, per il reato di cui
all’art.582 c.p., alla pena di C 400,00 di multa, oltre al risarcimento dei danni in favore della parte
civile Zedda Andrea, liquidati in C 800,00.
Deduce il ricorrente, con il primo motivo, violazione dell’art.606, comma 1, lett. e) c.p.p. per avere

che potesse giustificare la reazione inconsulta del Di Domenico >, laddove invece si sarebbe dovuto
indagare in maniera più approfondita, anche mediante la rinnovazione del dibattimento così come
richiesta con i motivi di appello, per verificare la .
Con il secondo motivo si deduce l’intervenuta prescrizione del reato alla data del marzo del 2012.
Osserva la Corte che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto, con riferimento al
primo motivo, sostanzialmente aspecifico e comunque manifestamente infondato, avendo il giudice
di appello compiutamente motivato affermando la responsabilità dell’imputato sulla base delle
dichiarazioni della p.o. Zedda Andrea, confermate da quelle dei testimoni esaminati, oltre che dalla
certificazione medica attestante la sussistenza delle lesioni nei termini di cui all’imputazione, senza
che sia emersa — ha sottolineato il tribunale — alcuna condotta aggressiva dello Zedda che potesse
giustificare la reazione violenta del Di Domenico.
La rileva inammissibilità del ricorso dovuta alla manifesta infondatezza dei motivi, non
consentendo il formarsi di un valido rapporto di impugnazione, preclude la possibilità di ritenere e
dichiarare le cause di non punibilità di cui all’art.129 c.p.p., tra le quali la prescrizione maturata
successivamente alla sentenza impugnata con il ricorso (Sez.un., 22 novembre 2000, De Luca, n.32;
Sez.IV, 20 gennaio 2004, n.18641).
Alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che reputasi equo determinare in
C 1.000,00.

il giudice di appello apoditticamente ritenuto di non aver riscontrato alcuna < condotta aggressiva P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Roma, 25 novembre 2013

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