Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 10927 del 18/12/2013


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 10927 Anno 2014
Presidente: SIRENA PIETRO ANTONIO
Relatore: GRASSO GIUSEPPE

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
TEMPERA LUCA N. IL 05/10/1977
avverso la sentenza n. 1841/2012 CORTE APPELLO di ANCONA, del
11/01/2013
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 18/12/2013 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. GIUSEPPE GRASSO
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
che ha concluso per
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Data Udienza: 18/12/2013

RITENUTO IN FATTO

1. Il Tribunale di Ascoli Piceno, con sentenza del 24/11/2011,
condannò Tempera Luca, imputato del reato di cui all’art. 186, comma 2, lett.
c), cod. della str., alla pena stimata di giustizia.

2. La Corte d’appello di Ancona, con sentenza dell’11/1/2013, rigettò

3.

Avverso quest’ultima sentenza il Tempera ricorreva per

cassazione.

3.1. Con l’unico motivo posto a corredo del ricorso l’imputato
denunzia violazione di legge per essere stati utilizzati atti in contrasto con
l’art. 350, cod. proc. pen., nonché travisamento del fatto.
Assume, in particolare, il ricorrente che la Corte territoriale male aveva
fatto ad avere fondato la propria decisione sulla dichiarazione dell’operatore di
P.G., il quale aveva riferito quanto gli avrebbe dichiarato il Tempera
nell’immediatezza in assenza del difensore.
Inoltre, la Corte di merito, non aveva tenuto conto, nell’affermare la
penale responsabilità dell’imputato, che le risultanze istruttorie non
consentivano di reputare provata la circostanza che costui si fosse
effettivamente posto alla guida, stante ce i testi escussi non erano stati in
grado di precisare se il Tempera aveva guidato l’autovettura, peraltro non di
sua proprietà. «Il tempo trascorso tra il sinistro avuto dal Tempera e l’arrivo
della pattuglia sul luogo è stato tale da permettere a chiunque fosse alla guida
di allontanarsi e lasciare il Tempera solo in auto “seduto con la portiera aperta
con un piede fuori e in stato di incoscienza”».

CONSIDERATO IN DIRITTO

4. Il ricorso, a cagione della sua eclatante infondatezza, non supera il
vaglio d’ammissibilità.
Il primo profilo di censura non può essere preso in considerazione in quanto
nuovo: invero, non consta dall’incontestato e testuale narrato della sentenza
gravata che l’imputato avesse prospettato motivo d’appello sul punto. In ogni
caso, trattasi di circostanza palesemente ininfluente, a fronte di un quadro
probatorio non necessitante di apporti ulteriori e, comunque, destituita di
giuridico fondamento, in quanto al momento dell’assunzione delle
dichiarazioni del Tempera, costui non aveva ancora assunto il ruolo

1

l’impugnazione proposta dall’imputato.

..
d’indagato, neppure in fatto (trattavasi di persona soccorsa a sèguito
d’incidente stradale che non aveva coinvolto altri utenti della strada).
Con il secondo, a dir poco congetturale, senza la corroborazione di alcuna
circostanza concreta, si asserisce essere dubbio che l’autovettura fosse stata
condotta dall’imputato, ipotizzandosi la guida di un fantomatico terzo, del
tutto ignoto, che avrebbe potuto essersi dato alla fuga (peraltro, la pur
ininfluente asserita proprietà di terzi del veicolo è priva di autosufficienza). Ciò
a fronte dell’esaustiva e del tutto logica motivazione della Corte anconetana
(l’uomo era stato trovato malconcio ancora seduto alla guida della vettura
incidentata, di sua proprietà).
Ovviamente, è appena il caso di soggiungere che, in ogni caso, il prospettato
travisamento appare radicalmente estraneo dal paradigma normativo, il quale
evoca l’ipotesi ben diversa in cui il giudice abbia riportato le risultanze
probatorie difformemente dall’acquisito e non già quella in cui, facendo
esercizio del proprio libero convincimento, abbia interpretato le predette
risultanze.

5. All’epilogo consegue la condanna del ricorrente alle spese
processuali e al pagamento della sanzione pecuniaria, stimata congrua, di cui
in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di C. 1.000,00 in favore della cassa delle
ammende.

Così deciso in Roma il 18/12/2013.

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