Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 10924 del 18/12/2013


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 10924 Anno 2014
Presidente: SIRENA PIETRO ANTONIO
Relatore: GRASSO GIUSEPPE

Data Udienza: 18/12/2013

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D’APPELLO DI
ANCONA
nei confronti di:
PERJA RIFAT N. IL 08/03/1964
avverso la sentenza n. 658/2011 TRIBUNALE di ASCOLI PICENO,
del 04/10/2012
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 18/12/2013 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. GIUSEPPE GRASSO
Udito il Procuratore Genegle in persona del Dott.
che ha concluso per

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FATTO E DIRITTO

1. Il Tribunale di Ascoli Piceno, con sentenza del 4/10/2012, all’esito di richiesta
delle parti ai sensi dell’art. 444, cod. proc. pen., applicò nei confronti di Perja
Rifat, imputato del reato di cui all’art. 186, comma 2, lett. c) e 2bis del codice
della strada, la pena dalle stesse concordata.

2. Il Procuratore Generale presso la Corte d’Appello di Ancona proponeva ricorso

applicazione del citato art. 186, comma 2, lett. c), andava disposta la confisca
obbligatoria del mezzo condotto in stato d’ebbrezza, appartenentesi all’autore del
reato, sanzione intrinsecamente definitiva; invece, il Tribunale aveva
incongruamente statuito «la confisca del mezzo per 180 giorni».

3. La censura è palesemente fondata.
Secondo la ricordata previsione cogente di legge andava disposta la confisca
dell’autovettura targata AP408923, risultante di proprietà dell’imputato (si veda
il capo d’imputazione).
Ciò posto, non è dubbio che il provvedimento in parola importa l’ablazione
definitiva ed irreversibile della proprietà, con la conseguente incompatibilità di
limitazioni temporali dell’efficacia della stessa, come si trattasse di un
provvedimento temporaneo o cautelare.
Inoltre, pur avendo oggi acquisita, con la riforma operata con la L. 29/7/2010, n.
120, veste di sanzione amministrativa accessoria, siccome posta a sussidio di
sanzione penale che punisce condotta che continua ad essere incriminata senza
soluzione di continuità, la stessa è di obbligatoria applicazione, ove il predetto
mezzo sia di proprietà dell’imputato (cfr. Sez. IV, sentenza n. 45365 del
25/11/2010).

3.1. Deve poi osservarsi che, come noto, resta sottratta alla disponibilità delle
parti l’applicazione e quantificazione delle sanzioni amministrative previste dalla
legge (oltreché, peraltro, di quelle accessorie), trattandosi di àmbito decisionale
devoluto integralmente al giudice (cfr., fra le tante, Cass. Sez. IV, 17/12/2010,
n. 2631; 11/11/2010, n. 114; 21/9/2007, n. 38552; 6/6/2007, n. 36150).
Infine, la natura di sanzione amministrativa della previsione fa escludere che il
divieto di cui al comma 1 dell’art. 445, cod. proc. pen., afferente alle pene
accessorie, possa ad esse estendersi.

per cassazione denunziando, con l’unico motivo esposto a sostegno, che, in

4. Ciò considerato, la sentenza deve essere annullata sul punto, estraneo al
patto, concernente la sanzione amministrativa accessoria della confisca, siccome
specificato nel dispositivo dell’impugnata sentenza.
Confisca che in questa sede deve disporsi, ai sensi dell’art. 620, lett. l), cod.
proc. pen., trattandosi di misura obbligatoria, che, pertanto, non importa
esercizio di discrezionalità alcuna.
Di conseguenza, all’annullamento non segue rinvio.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al punto concernente
la disposta <

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