Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 10922 del 18/12/2013
Penale Sent. Sez. 4 Num. 10922 Anno 2014
Presidente: SIRENA PIETRO ANTONIO
Relatore: GRASSO GIUSEPPE
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
CATZULA MARIO N. IL 21/05/1965
avverso la sentenza n. 189/2012 CORTE APPELLO di CAGLIARI, del
15/11/2012
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 18/12/2013 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. GIUSEPPE GRASSO
3 eit C-Q.44,3
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
che ha concluso per
9/CChn
Udito, per la p
Uditi dif
l’Avv
v
Data Udienza: 18/12/2013
RITENUTO IN FATTO
1. Il Tribunale di Oristano, con sentenza dell’11/10/2011, dichiarato
Catzula Mario responsabile del delitto di omicidio colposo, con violazione delle
norme che disciplinano la circolazione stradale, ai danni di Cadeddu Adalgisa
(in particolare, l’imputato effettuando manovra di retromarcia alla guida di
autocarro raccoglitore della immondizia urbana, per colpa specifica e generica,
investiva la Cadeddu, la quale, postasi sulla fiancata posteriore del mezzo
pesante era intenta a lanciare all’interno del cassone dello stesso sacchi
contenenti spazzatura), applicate le attenuanti generiche, con criterio di
equivalenza, condannò l’imputato alla pena sospesa stimata di giustizia.
1.1. La Corte d’appello di Cagliari, alla quale si era rivolto il Catzula, con
sentenza del 15/11/2012, esclusa la contestata aggravante, ridusse la pena,
confermando nel resto la sentenza di primo grado.
2. L’imputato propone ricorso per cassazione corredato da unitario,
articolato motivo di censura, denunziante violazione di legge e vizio
motivazionale rilevabile in questa sede.
Assume il ricorrente che la Corte territoriale era incorsa in errore non
avendo considerato che nell’evento non poteva osservarsi alcun contributo
causale dell’imputato, il quale aveva tenuto condotta pienamente prudente e
diligente, non mancando di azionare tutti i dispositivi di sicurezza ed allarme
(luci intermittenti e avviso acustico) e manovrando il mezzo a marcia indietro
obbligata, in strada senza sbocco, a passo d’uomo; dovendosi, invece, rilevare
la condotta della vittima, che aveva costituito, quale circostanza imprevedibile
ed eccezionale, fonte esclusiva dell’investimento. La decisività del ruolo di
quest’ultima andava riscontrata proprio nell’imprevedibilità ed inevitabilità
della pericolosa condotta della medesima, la quale, come nel passato soleva
accadere (e per questo era stata invitata, proprio dall’imputato ad astenersi
da simili operazioni), si era accostata alla fiancata posteriore del mezzo per
lanciarvi dentro i sacchi con la spazzatura, procurando, così, una situazione di
rischio non governabile per il conducente, in ragione della brevità della
distanza, insufficiente per un tempestivo avvistamento
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Il ricorso è privo di giuridico fondamento e, pertanto, deve essere
rigettato.
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Né, viene
soggiunto, l’imprudenza della vittima poteva in alcun modo esonerare da
responsabilità l’imputato, il quale, ove fosse stato diligente, non avrebbe
potuto limitarsi a riporre fiducia <