Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 10921 del 18/12/2013


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 10921 Anno 2014
Presidente: SIRENA PIETRO ANTONIO
Relatore: ROMIS VINCENZO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
RUGGIERI GINO N. IL 21/02/1970
avverso la sentenza n. 189/2006 CORTE APPELLO di ANCONA, del
06/04/2012
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 18/12/2013 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. VINCENZO ROMIS
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. MALI
che ha concluso per d 31..q'(

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Udito, per la parte civile, l’Avv
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Data Udienza: 18/12/2013

RITENUTO IN FATTO

1. Il Tribunale di Ascoli Piceno, all’esito di giudizio celebrato con il rito abbreviato, condannava Ruggieri Gino alla pena di anni uno e mesi otto di reclusione ed euro 3.000,00 di multa per
violazione dell’art. 73 del d.P.R. n. 309/90 in relazione all’illecita detenzione di 157,938
grammi di sostanza stupefacente del tipo eroina.

rialmente competente, dolendosi del riconoscimento della predetta attenuante, e presentava
appello l’imputato il quale censurava l’affermazione di colpevolezza, il diniego delle attenuanti
generiche e l’entità della pena asseritamente eccessiva.
La Corte d’Appello disattendeva la richiesta, avanzata dalla difesa, di declaratoria di inammissibilità dell’impugnazione del P.G., osservando al riguardo che il ricorso proposto dall’ufficio
requirente si era convertito “ope legis” in appello ai sensi dell’art. 580 c.p.p., trattandosi di ricorso avverso sentenza pronunciata in giudizio abbreviato ed avendo proposto appello l’imputato.
Nel merito, la Corte territoriale disattendeva la tesi difensiva secondo cui la droga caduta in
sequestro sarebbe stata detenuta dall’imputato per il proprio uso personale, e, sul piano sanzionatorio, concedeva all’imputato le circostanze attenuanti generiche.
La Corte d’Appello riteneva meritevole di accoglimento la doglianza del P.G. alla luce dei prindpi enunciati in materia nella giurisprudenza di legittimità, tenuto conto del dato ponderale
della droga detenuta dal Ruggieri e delle modalità della condotta, circostanze ritenute rivelatrici di “una pur rudimentale organizzazione ed una serie di legami con il mondo dei tossicodipendenti, ai fini di spaccio” (così testualmente a pag. 7 della sentenza).

3. Ricorre per cassazione il Ruggieri, per mezzo del difensore deducendo motivi che possono
sintetizzarsi come segue: 1-2) con i primi due motivi si denuncia vizio di motivazione in ordine alla ritenuta colpevolezza sul rilievo che non sarebbe stata acquisita la prova certa della

2. Avverso detta decisione proponeva ricorso per cassazione il Procuratore Generale territo-

destinazione dello stupefacente ad attività di spaccio, non potendo farsi carico all’imputato di
dimostrare la finalità dell’uso personale, e tenuto conto che la sostanza aveva un principio attivo pari a grammi 8,547, e quindi tale da poter essere assunta in un breve arco di tempo; 3)
con il terzo motivo si deduce parimenti vizio di motivazione, in ordine al diniego dell’ipotesi
della leve entità del fatto, ed anche in proposito viene evidenziato il dato ponderale concernente il principio attivo della sostanza, e si sostiene che sarebbe stato travisato il contenuto
di telefonate pervenute sul cellulare del Ruggieri mentre era in atto il controllo da parte dei
Carabinieri ed alle quali avevano risposto questi ultimi.
CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso deve essere rigettato per le ragioni di seguito indicate.
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2. La Corte territoriale, quanto alla ritenuta colpevolezza del Ruggieri, ha valorizzato le circostanze fattuali emerse nella fase delle indagini, con particolare riferimento al quantitativo
della droga, ai dati logistici ed a quanto percepito dai verbalizzanti per diretta osservazione:
il Ruggieri, alla vista dei Carabinieri, cercò di disfarsi di un involucro all’interno del quale fu
rinvenuta eroina suddivisa in dosi confezionate con involucri “a goccia” termosaldati; nel
corso di perquisizioni nei confronti dell’imputo furono rinvenuti un bilancino di precisione ed
un altro involucro al cui interno vi era eroina “a sasso” di varia pesatura; nel corso degli ac-

rabinieri – e gli interlocutori usavano un linguaggio cifrato agevolmente riconducibile a richiesta di droga.
Orbene, le censure dedotte dal ricorrente – come si rileva agevolmente dal tenore della loro
formulazione – risultano ripetitive delle tesi già proposte in appello, e/o concernenti apprezzamenti di merito non deducibili in questa sede avendo la Corte di merito dato adeguatamente conto del proprio convincimento con le argomentazioni sopra ricordate che risultano
prive di qualsiasi connotazione di illogicità. Giova sottolineare che, secondo il consolidato indirizzo interpretativo di questa Corte, “è inammissibile il ricorso per cassazione fondato su
motivi che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del
gravame, dovendosi gli stessi considerare non specifici. La mancanza di specificità del motivo, invero, dev’essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma
anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata
e quelle poste a fondamento dell’impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità conducente, a mente dell’art.
591 comma 1 lett. c), all’inammissibilità” (in termini, Sez. 4, n. 5191 del 29/03/2000 Ud. dep. 03/05/2000 – Rv. 216473; conf. Sez. 5, n.11933 del 27/01/2005, dep. 25/03/2005,
Rv. 231708).
2.1. Rileva il Collegio che nella concreta fattispecie legittimamente la Corte distrettuale ha
ritenuto versarsi in ipotesi di detenzione illecita di sostanza stupefacente, punibile ai sensi
dell’art. 73 del d.P.R. n. 309/90.
Mette conto sottolineare che le innovazioni di cui alla legge n. 49 del 2006 non hanno modificato il quadro normativo precedente, quanto alla configurazione della detenzione per uso di
terzi come elemento costitutivo del reato; ed invero, l’art. 73, comma 1 bis, del d.P.R. n.
309/90 – introdotto con la citata legge – si limita ad indicare alcuni elementi sintomatici dai
quali può trarsi la conclusione che la sostanza non era destinata ad uso esclusivamente personale: tra questi elementi sintomatici vengono in considerazione anche le circostanze
dell’azione e le modalità della custodia della sostanza. Insomma, la nuova disposizione, sia
pure con una formulazione atipica (perché ha inserito in una norma sostanziale criteri di valutazione della prova), ha in buona sostanza ripetuto i criteri di cui già in precedenza la giurisprudenza si avvaleva per individuare gli elementi sintomatici della destinazione allo spaccio delle sostanze stupefacenti.

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certamenti giunsero sul telefono del Ruggieri numerose chiamate – alle quali risposero i Ca-

Dunque, in relazione alle situazioni nelle quali l’uso della sostanza stupefacente non è ancora
avvenuto è richiesto al giudice di determinare quale fosse la finalità della detenzione. Si tratta di un’indagine concernente quello che sarebbe stato l’uso futuro dello stupefacente detenuto, e cioè il progetto presente nella mente dell’agente. Essendo quindi in questione un atteggiamento interiore non ancora manifestatosi con dati oggettivi, la sua ricostruzione non
può che avvenire in chiave prevalentemente indiziaria, e, quindi, mediante la valutazione di
tutte le contingenze del caso concreto.

dall’imputato e, pur a fronte delle allegazioni difensive dell’imputato, sono pervenuti alla
conclusione che la droga detenuta era, quanto meno in parte, destinata ad attività di spaccio. Orbene, si tratta di valutazione di merito che – in quanto ancorata ad un percorso argomentativo privo di qualsiasi connotazione di illogicità, in sintonia con i consolidati princìpi
di diritto enunciati nella giurisprudenza di legittimità, nonchè fondata su significative emergenze probatorie – si sottrae alle dedotte censure la cui connotazione di infondatezza risulta
pertanto palese.
2.2. Per quanto concerne la ritenuta insussistenza dei presupposti per la configurabilità dell’ipotesi attenuata di cui al quinto comma dell’art. 73 del d.P.R. n. 309/90, mette conto ricordare che le Sezioni Unite di questa Corte, ribadendo un principio costantemente affermato nella giurisprudenza di legittimità, hanno precisato che detta attenuante “può essere riconosciuta solo in ipotesi di minima offensività penale della condotta, deducibile sia dal dato
qualitativo e quantitativo, sia dagli altri parametri richiamati dalla disposizione (mezzi, modalità, circostanze dell’azione), con la conseguenza che, ove venga meno anche uno soltanto
degli indici previsti dalla legge, diviene irrilevante l’eventuale presenza degli altri” (Sez. Un.,
n. 17/2000, imp. Primavera ed altri, RV. 216668): l’impugnata decisione – laddove, in accoglimento del gravame del P.G. territoriale, ha ritenuto ostative al riconoscimento dell’attenuante in parola il dato ponderale (157,938 grammi di sostanza stupefacente del tipo eroina) e le modalità dell’azione (ritenute rivelatrici di una organizzazione, sia pur rudimentale,
e di una serie di legami con il mondo dei tossicodipendenti) – si pone perfettamente in sintonia con tale principio.

3. Al rigetto del ricorso segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Roma, 18 dicembre 2013

Il Presidente

Il Con igliere estensore

(Pietro Antonio Sirena)

(V ncenzo Romis)
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I giudici di merito si son posti il problema della destinazione della droga detenuta

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

IV Sezione Penale

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