Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 10920 del 18/12/2013


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 10920 Anno 2014
Presidente: SIRENA PIETRO ANTONIO
Relatore: GRASSO GIUSEPPE

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D’APPELLO DI
VENEZIA
nei confronti di:
BABBO SILENO N. IL 12/02/1964
avverso la sentenza n. 1643/2011 GIP TRIBUNALE di VENEZIA, del
16/07/2012
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 18/12/2013 la relazione fatta dal
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Consigliere Dott. GIUSEPPE GRASSO
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Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. che ha concluso per

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Data Udienza: 18/12/2013

FATTO E DIRITTO

1. Il Tribunale di Venezia, con sentenza del 6/7/2012, all’esito di richiesta delle
parti ai sensi dell’art. 444, cod. proc. pen., applicò nei confronti di Babbo Sileno,
imputato del reato di cui all’art. 186, comma 2, lett. c) e 2sexies del codice della
strada, la pena dalle stesse concordata.

2. Il Procuratore Generale presso la Corte d’Appello di Venezia proponeva ricorso

violazione della lett. c) del predetto art. 186, non era stata disposta la confisca
dell’autovettura condotta dall’imputato e che, in violazione dell’art. 222, comma
2bis, cod. della str., era stata effettuata la riduzione di un terzo della durata
della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida
in presenza di fattispecie che non lo prevedeva.

3. La censura è fondata sotto entrambi i profili.
Secondo la previsione cogente di legge andava disposta la confisca del veicolo,
targato AT212LS, risultante di proprietà dell’imputato (si veda il capo
d’imputazione).
Pur avendo oggi acquisita, con la riforma operata con la L. 29/7/2010, n. 120,
veste di sanzione amministrativa accessoria, siccome posta a sussidio di
sanzione penale che punisce condotta che continua ad essere incriminata senza
soluzione di continuità, la stessa è di obbligatoria applicazione, ove il predetto
mezzo sia di proprietà dell’imputato (cfr. Sez. IV, sentenza n. 45365 del
25/11/2010).
La diminuzione fino ad un terzo della sanzione amministrativa della sospensione
della patente di guida, prevista dall’art. 222, comma 2, cit., è limitata ai soli casi
in cui ricorrano le ipotesi di omicidio o lesioni colpose commessi con violazione
delle norme che disciplinano la circolazione stradale, siccome reiteratamente
chiarito da questa Corte (Cass. Sez. IV, n. 34222 dell’11/7/2012, Rv. 253533; n.
7382 del 24/2/2012, Rv. 252390; n. 36352 del 13/7/2011, Rv. 251204; n.
41810 del 3/7/2009, Rv. 245451).

3.1. Deve poi osservarsi che, come noto, resta sottratta alla disponibilità delle
parti l’applicazione e quantificazione delle sanzioni amministrative previste dalla
legge (oltreché, peraltro, di quelle accessorie), trattandosi di àmbito decisionale
devoluto integralmente al giudice (cfr., fra le tante, Cass. Sez. IV, 17/12/2010,
n. 2631; 11/11/2010, n. 114; 21/9/2007, n. 38552; 6/6/2007, n. 36150).

.2

per cassazione denunziando, con l’unico motivo esposto a sostegno, che, in

Inoltre, la natura di sanzione amministrativa di entrambe le previsioni fa
escludere che il divieto di cui al comma 1 dell’art. 445, cod. proc. pen., afferente
alle pene accessorie, possa ad esse estendersi.

4. Ciò posto, la sentenza deve essere annullata sul punto concernente entrambe
le sanzioni amministrative accessorie (confisca e sospensione della patente di
guida), che resta estraneo al patto.
Poiché l’autovettura è di proprietà dell’imputato, della stessa si può disporre

Non necessita esercizio di potere discrezionale precluso al giudice di legittimità
neppure la rideterminazione della durata della sospensione della patente di
guida, che, pertanto, può essere operata in questa sede; infatti, il Tribunale
aveva fissato la durata in parola in un anno, previa l’illegittima riduzione di un
terzo, il che presuppone, all’evidenza, che aveva stimato congrua quella di un
anno e sei mesi, alla quale occorre ora riportarsi.
Di conseguenza, all’annullamento non segue rinvio.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla omessa confisca
del veicolo targato AT212LS, confisca che dispone, nonché alla durata della
sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida che
determina in un anno e sei mesi.

Il Presidente

,..c,(Pietro Antonio Sirena)

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
IV Sezione Penale

confisca in questa sede, ai sensi dell’art. 620, lett. I), cod. proc. pen.

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