Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 10919 del 10/12/2013


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 4 Num. 10919 Anno 2014
Presidente: BRUSCO CARLO GIUSEPPE
Relatore: D’ISA CLAUDIO

SENTENZA
Sul ricorso proposto da:
1.ANTONUCCI GIANLUCA

n. il 20.05.1956

2.GRIECO GIUSEPPE

n. il 03.01.1948

3.SEPE ALFREDO

n. il 04,01,1959

4.SCUTO GIUSEPPE

n. il 13.09.1963

5.TITAS RAFFAELE

n. il 18.06.1962

avverso la sentenza n. 3773/2012 della Corte d’appello di Napoli del
18.07.2012
Visti gli atti, la sentenza ed i ricorsi
Udita in PUBBLICA UDIENZA del 10 dicembre 2013 la relazione fatta
dal Consigliere dott. CLAUDIO D’ISA
Udito il Procuratore Generale nella persona del dott. Aldo Policastro che
ha concluso per il rigetto di tutti i ricorsi.

Data Udienza: 10/12/2013

L’avv. Rosario Arienzo, difensore di fiducia dell’ANTONUCCI, insiste
nell’accoglimento dei motivi del ricorso.
L’avv. Davide Giugno, difensore di fiducia dello SCUTO, rinuncia al
primo motivo del ricorso, insiste nell’accoglimento degli altri motivi.
RITENUTO IN FATTO
1. ANTONUCCI Gianluca, GRIECO Giuseppe, SEPE Alfredo, SCUTO Giuseppe
e TITAS Raffaele ricorrono per cassazione avverso la sentenza, in epigrafe
indicata, della Corte d’Appello di Napoli che ha confermato la condanna nei

del 27.04.2011, in ordine a più delitti di cui all’art. 73 d.P.R. 309/90 per traffici
di sostanza stupefacente proveniente dall’estero (sud America) e vendita in
Italia, ed, in parziale riforma della stessa, concesse al GRIECO le attenuanti
generiche ritenute equivalenti alle contestate aggravanti e alla recidiva, ha
rideterminato nei suoi confronti e di SCUTO e TITAS la pena loro inflitta in primo
grado.
2. 1 ANTONUCCI Gianluca (risponde dei capi 1 e 2) denuncia.

1)

Violazione di legge nella specie dell’art. 73 L.S., con riferimento

alla partecipazione del ricorrente nel reato contestato, si espone che i giudici
hanno preso in esame unicamente l’aspetto oggettivo che caratterizza la figura
del concorso nel reato, ma non anche quello soggettivo dato dalla coscienza e
volontà di concorrere con altri alla realizzazione della fattispecie criminosa. Nel
caso di specie sono stati presi in considerazione

contatti sporadici tra

l’ANTONUCCI ed altri compartecipi non idonei a fondare un

giudizio di

responsabilità. Si è poi ritenuta la sussistenza dell’aggravante di cui all’art. 80.
co. 2 della L.S. pur dandosi atto dell’assenza di un accertamento tecnico sullo
stupefacente sequestrato finalizzato a determinarne il principio attivo. Vengono
svolte considerazioni in diritto analoghe a quelle esposte dalla difesa dello
SCUTO.
2.2 GRIECO Giuseppe (capi 5,6,7, 8, 9 e 13) denuncia:
a) violazione di legge e vizio di motivazione. Si adduce che il testo letterale
della motivazione del provvedimento impugnato risulta essere la riproduzione
integrale di quelle che sono le intercettazioni telefoniche captate, senza sul punto
motivare. In effetti, la sentenza riproduce il testo letterale dell’ordinanza
cautelare priva di qualsivoglia considerazione giurisprudenziale, né vi è
motivazione alcuna in relazione alle doglianze difensive.
b) Rideterminazione della pena nel minimo edittale. Nella sua requisitoria il
P.M. aveva chiesto l’applicazione delle attenuanti generiche, chiedendo una
2

confronti di ANTONUCCI e SEPE di cui alla sentenza del GUP del locale Tribunale

condanna a 10 anni di reclusione, mentre dalla sentenza di condanna si evince
che il trattamento sanzionatorio non è proporzionato ed adeguato rispetto anche
alle altre posizioni processuali che rispondono delle medesime imputazioni cui è
stato riservato un trattamento più mite.
2. 3 SEPE Alfredo (capi 10, 11, 12) con proprio atto denuncia vizio di
motivazione per avere la Corte trascurato elementi favorevoli emergenti dagli
atti. In particolare, fa riferimento alle dichiarazioni del Greco Francesco
(collaboratore di giustizia) il quale riferisce di avere appreso da altri che il

di quanto dichiarato.
Inoltre, si evidenzia la contraddittorietà della motivazione laddove, essendo
stato assolto dalla detenzione di un’arma in quanto dalla video-chiamata
intercettata, acquisita in atti, non si rileva se l’arma fosse vera o meno, ma, nel
contempo, lo stesso mezzo di prova viene ritenuto idoneo per affermare che la
polvere bianca vista fosse cocaina.
Si eccepisce la nullità della video-chiamata in quanto l’autorizzazione
all’intercettazione era stata rilasciata per le comunicazioni orali ma non per
quelle visive.
Da ultimo si rileva che non vi è stata pronuncia della Corte sulla richiesta di
applicazione dell’attenuante speciale di cui al comma V dell’art. 73 L.S..
Lo stesso ricorrente, a mezzo del suo difensore, avv. Gennaro Pecoraio,
denuncia:
a) violazione di legge per assenza di motivazione in relazione alla
attribuzione al SEPE della utenza telefonica n. 3492328379 posta sotto
intercettazione in ordine al capo 10) della rubrica. Tale censura atteneva ad un
passaggio fondamentale e necessario per il riconoscimento della responsabilità
del ricorrente, costituendo le intercettazioni l’unico riscontro esterno allle
dichiarazioni del collaboratore di giustizia Greco Francesco; il quale, per altro,
non riferisce neanche di sapere che il mittente della sostanza stupefacente da
recapitare al Guardascione fosse il SEPE, bensì si limita a narrare che il casco (in
cui era nascosta la sostanza stupefacente contenuta in un pacchetto di sigarette)
gli era stato consegnato da un soggetto sconosciuto, poi incontrato tempo dopo
a casa del SEPE
b)violazione della legge processuale per l’utilizzo illegittimo della videochiamata dell’1.11.2004 in riferimento al capo d’imputazione 11). Si evidenzia
che i decreti autorizzativi consentivano solo la registrazione delle conversazioni
telefoniche e non anche riprese video, tanto più che la visione delle immagini
3

Guardascione si riforniva da esso Sepe, quindi, egli non era a conoscenza diretta

ledeva il diritto costituzionale dell’inviolabilità del domicilio. La Corte, sul punto,
definisce il mezzo di prova in parola quale “prova atipica” ed osserva che ” nel
nostro ordinamento nessuna disposizione normativa limita i mezzi di prova
atipici. Ed invero, mentre per le intercettazioni vi sono disposizioni normative, ciò
non è richiesto per le video-chiamate”. Si osserva che non è corretto ritenere la
video-chiamata prova atipica, e, poi, se anche non vi sono disposizioni normative
che ne regolarizzano l’acquisizione, comunque, non possono essere violati diritti
di rango costituzionale attraverso la utilizzazione processuale di tale mezzo di

poi, alla asserita valenza del provvedimento autorizzativo relativo alle
intercettazioni telefoniche, è contraddittorio affermare che esso copra anche la
video-ripresa. Si argomenta: o li mezzo di prova atipico non incontra davvero
alcun limite legale ed allora non vi è necessità di un provvedimento formale che
ne fondi la validità; se, invece, è necessario un provvedimento autorizzativo non
è ammissibile che un’autorizzazione riguardante un mezzo di prova “minore”
possa legittimare uno “maggiore”. Si chiama a conforto della fondatezza del
motivo la giurisprudenza costituzionale e quella di legittimità.
c)Vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza del fatto di cui
al capo 11): comunque, anche se fosse ritenuta utilizzabile la video chiamata,
non vi è prova della qualità della sostanza, nelle immagini si nota anche la
presenza di un mitra, dalla cui detenzione il SEPE è stato assolto proprio perché
non è dato rilevare se fosse un’arma vera, non si comprende per quale motivo la
polvere bianca, video registrata, si debba ritenere cocaina.
2. 4 SCUTO Giuseppe (capo 3) , a mezzo del suo difensore, avv. Davide
Giugno, denuncia:
I) la nullità, prevista dall’art. 179 c.p.p., della notifica dell’avviso ex art.
415 bis c.p.p. e di tutti gli atti successivi, per l’illegittima adozione di procedura
di notifica prevista dall’art. 161 n. 4 c.p.p. senza che ne sussistessero i
presupposti di legge. Si espone che l’avviso ex art. 415 bis c.p.p. è stato
notificato al difensore di fiducia sulla base della semplice relata di notifica il
messo notificatore si era limitato ad annotare di non aver rinvenuto il
destinatario dell’avviso al domicilio dichiarato, ciò nonostante è stata utilizzata la
procedura prevista dal richiamato art. 161.
La difesa eccepiva, innanzi al GUP, il difetto di notifica evidenziando che
l’ufficiale giudiziario non si era preoccupato di verificare se l’assenza del
destinatario dell’atto fosse temporanea, non seguiva, poi nessuna seria ed
approfondita assunzione di informazione tra i vicini di casa, di tal che non si
4

prova, sicuramente più invasivo della intercettazione telefonica orale. In ordine,

vede nell’ipotesi di “impossibilità” di effettuare la notifica come richiesto dalla
citata norma. La Corte d’appello sul punto, richiamando l’argomentare del GUP,
ha affermato che:”…la relata negativa allo Scuto, pur attestata attraverso l’uso
di una modulistica, dà atto che lo Scuto era sconosciuto all’indirizzo indicato ai
sensi dell’art. 161c.p.p.. Tale attestazione, facente fede fino a querela di falso e
rispetto alla quale alcuna prova contraria risulta addotta, è certamente idonea ad
integrare la condizione di cui all’art. 161 comma 4…”. Per il ricorrente tale
motivazione è giuridicamente inaccettabile in quanto non tiene conto che la

accertamenti, ma è fondata sull’assunto dell’assenza di prova contraria non
addotta.
II) violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla omessa
indicazione di elementi probatori idonei ad affermare la responsabilità
dell’imputato in ordine ai reati contestati. In particolare, circa la partecipazione
dello Scuto (la cui condotta, nell’economia della consumazione del delitto di cui
all’art. 73 d.P.R. 309/90 di importazione dalla Spagna di un quantitativo di kg.
169 di hashish, è consistita nell’aver eseguito il viaggio ed accompagnato
l’autotreno a bordo del quale è stato trasportato lo stupefacente) i giudici si sono
espressi in termini di non verosimiglianza in ordine al fatto che lo SCUTO non
abbia presenziato o sia rimasto estraneo alla consegna dello stupefacente, atteso
che, sulla base della ricostruzione dei fatti emergente dalle osservazioni della
P.G., egli non aveva mai lasciato l’autocarro e, solo sulla via del ritorno tra Pisa e
Livorno, aveva lasciato il mezzo per allontanarsi insieme al Civitillo (altro
coimputato non ricorrente). Si obietta che la ricostruzione contrasta con gli atti
processuali rispetto ai contenuti delle registrazioni telefoniche, tra cui quella RR
2006/04 progressivo n. 928 del 14.09.2004 ore 5,32 laddove, all’esito di
un’attenta lettura delle relative trascrizioni, appare chiaro che, contrariamente a
quanto sostenuto illogicamente in motivazione, lo stupore espresso dai due
interlocutori (Martorana e Titas) circa la presenza dello SCUTO, manifesti
l’assenza dello stesso in altri episodi analoghi a quello contestato, incorrendo nel
medesimo errore del GUP circa l’attribuzione al ricorrente di un ruolo
partecipativo ed asseritamente reiterato nelle attività presuntivamente illecite.
Similmente, continua la difesa del ricorrente, si rileva l’evidente carenza
motivazionale circa la consapevolezza dello SCUTO in ordine alla natura illecita
del trasporto da effettuare e, a fortiori, dell’asserita partecipazione attiva nella
consegna della presunta sostanza stupefacente. L’unico dato storico accertato si
riduce alla conoscenza del fatto che lo SCUTO ha aiutato il Martorana nello

presunzione di impossibilità di effettuare la notifica non è dipesa dagli omessi

spostare alcune cassette di plastica vuote di colore verde poste all’interno del
camion.Inoltre dalle numerose intercettazioni esaminate dai giudici non è mai
emersa la natura del trasporto commissionato al Martorana ed al quale lo SCUTO
ebbe a partecipare ignaro della illiceità del lavoro. Tutte le intercettazioni
intercorrono tra il Martorano ed il Titas i quali mantengono lo SCUTO estraneo
alle loro conversazioni. Va evidenziato che la P.G. ebbe ad interrompere l’attività
di pedinamento ben prima che avvenisse la presunta consegna della sostanza
stupefacente.

preconcetta convinzione che l’apparenza determinata dalle modalità del
ritrovamento del presunto stupefacente fosse di per sé sola idonea a far ritenere
accertata la responsabilità del ricorrente, ma nessuno si è preoccupato di
accertare la effettiva natura della sostanza stupefacente sottoposta a sequestro,
né tanto meno di sottoporla ad esame di laboratorio per verificarne la
percentuale drogante. Pertanto, i giudici del gravame di merito, assumendo per
dogma un dato indimostrato, hanno palesemente violato la legge penale
sostanziale.
III) violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all’applicazione
della circostanza aggravante di cui all’art. 80 comma 2° L.S.. Mancando
l’accertamento sulla qualità del presunto stupefacente non può esser dato
rilievo, come hanno fatto i giudici del merito, al solo valore ponderale. Nel caso
di specie non è dato conoscere la qualità e lo stato di purezza dello stupefacente
per cui la C.A. perviene alla illogica e contraddittoria conclusione che.”…
trattandosi di 169 Kg. di hashish è indubbio che trattasi di quantitativo di
eccezionale portata. Non può infatti non rilevarsi che il quantitativo sequestrato
supera certamente al di là di ogni indagine sul grado di purezza i predetti
cinquanta chilogrammi…”.
IV)violazione di legge e vizio di motivazione relativamente alla mancata
concessione delle attenuanti generiche.
2. 5 TITAS Raffaele (capi l, 2, 3), a mezzo del suo difensore avv.
Maurizio Capozzo, denuncia:
a) Violazione di legge e vizio di motivazione. Si espone che la Corte
d’appello, nel quantificare la pena, ha completamente disatteso i criteri di cui
all’art. 133 cod. pen..
Inoltre, palesemente erroneo è il riconoscimento dell’aggravante di cui
all’art. 80 L.S. relativa all’ingente quantità di stupefacenti ascrivibile all’imputato.
Si osserva che è stato completamente ignorato che la effettiva quantità di droga
6

Nel merito, la Corte partenopea ha fondato la propria decisone sulla

riconducibile al convenuta attiene al 25% dell’intera partita. Si richiama la
giurisprudenza in materia delle SS.UU, di questa Corte.

RITENUTO IN DIRITTO
3. Le censure esposte, delle quali molte dedotte con formulazioni
concernenti apprezzamenti di merito relativi alla valutazione degli elementi di
prova incensurabile in questa sede, sono comunque infondate e comportano il
rigetto di tutti i ricorsi.

nell’ambito di controlli finalizzati alla repressione del traffico internazionale di
sostanze stupefacenti, relativa ad una consegna controllata di sostanza
stupefacente, in data 7.08.2004. La Polizia doganale di Francoforte sul Meno
intercettava due attrezzature meccaniche nelle quali era stata occultata una
rilevante partita di cocaina, spedita tramite circuito DHL su un volo proveniente
da Caracas, in transito per Francoforte sul Meno e destinata a Napoli.
Tale spedizione, recante come destinatario tale “Pirozzi Vittorio via
Benedetto Croce nr. 36, Giugliano in Campania – 80014”, consisteva più
precisamente in due pezzi meccanici di metallo contenenti, rispettivamente,
cocaina in polvere per kg 9,600 circa e “pasta di coca” per kg 11,00 circa, per un
peso complessivo di kg 20,600 circa (oggetto del capo 1 della rubrica).
Dall’annotazione, sulla “lettera di vettura”, di due utenze telefoniche, che da
accertamenti risultavano in uso a due persone venezuelane, iniziava un’attività
di intercettazione che metteva in luce l’esistenza di un vasto giro di traffico di
ingenti quantitativi di sostanza stupefacente, prevalentemente importata dai
paesi del sud America e destinata al mercato napoletano e romano.
Da questo primo riscontro positivo, l’attività investigativa si è allargata nei
confronti di tutte le persone che, attraverso il monitoraggio delle utenze
intercettate, risultavano, di volta in volta, coinvolte in tali traffici illeciti, con la
conseguente scoperta di ulteriori importazioni di droga. Infatti, oltre al già citato
primo sequestro, le attività di PG consentivano di pervenire al sequestro di altre
partite di sostanze stupefacenti in quantità consistenti.
Inoltre, la P.G., grazie al sistema satellitare GPS delle utenze monitorate,
riusciva, con servizi di sopralluogo, appostamento e pedinamento a seguire, in
alcune circostanze, anche “in diretta”, le varie fasi delle trattative, della
consegna della sostanza stupefacente e ad individuare, oltre ai soggetti coinvolti,
altresì i mezzi che gli stessi usavano per incontrarsi tra di loro e per trasportare
la sostanza stupefacente.
7

La vicenda processuale che ci occupa inizia con un’attività di indagine,

Dal complesso delle attività di. indagine sono stati, acquisiti precisi
elementi circa l’esistenza, nel napoletano, di un’organizzazione criminale
internazionale operante da tempo e dedita in prevalenza al traffico cocaina,
collegata direttamente ai cartelli sudamericani produttori della droga,
riconducibile a Guardascione Eugenio, personaggio già emerso in occasione della
consegna controllata citata in precedenza, quale destinatario di parte dello
stupefacente.
Un elemento decisivo per l’accertamento dei fatti è stata ritenuta la

arresto, ha fornito ogni elemento utile in suo possesso per la disarticolazione
del gruppo delinquenziale in esame.
Le indagini, poi, hanno consentito di accertare il formarsi di un legame
criminale tra Guardascione ed un gruppo operante nel territorio laziale
specializzato nel trasporti di cocaina dalla Spagna, riconducibile a Bartoli
Mario, titolare di fatto della “Bartoli Trans Società Cooperativa.
L’anello di congiunzione tra i due gruppi è risultato essere Biglietti Luca
(coimputato non ricorrente), di professione autotrasportatore, già alle
dipendenze del Guardascione e successivamente assunto dal Bartoli.

3. 1 Gli odierni ricorrenti rispondono di varie importazioni di sostanza
stupefacente (alcuni quantitativi sono caduti in sequestro, altri deducibili
dagli elementi probatori acquisiti) nonché del trasporto e della consegna di
essa.
Ciò premesso, prima di analizzare le singole posizioni processuali, si
evidenzia come le censure esposte siano ripetitive delle argomentazioni già
sottoposte all’esame della Corte distrettuale e come questa abbia dato
un’adeguata e corretta risposta ad ognuna delle questioni poste, da condividersi
pienamente. Preliminarmente vanno esaminate le tematiche comuni (Antonucci,
Scuto, Titas) relative al dedotto mancato accertamento finalizzato a
determinare la qualità ed il principio attivo delle sostanze stupefacenti
cadute in sequestro e l’eccepita insussistenza dell’aggravante di cui all’art.
80. 2° comma L.S..
Orbene, per l’esame di tali questioni, non si può prescindere da dati
fattuali, cui ha fatto riferimento la Corte distrettuale, vale a dire dai verbali di
sequestro dei notevoli quantitativi di sostanza stupefacente redatti dalla Polizia
Giudiziaria, con specifica descrizione anche della relativa qualità. Con riferimento
ai sequestri che interessano i ricorrenti che hanno eccepito la mancanza di prova
in ordine alla natura della sostanza stupefacente si evidenzia che quelli che

8 u_

collaborazione fornita da Greco Francesco, uno dei corrieri di droga, tratto in

riguardano l’ANTONUCCI ed il TITAS hanno ad oggetto Kg 9,6 di cocaina e Kg 11
di pasta di coca (capo 1), il TITAS e lo SCUTO 169 Kg di hashish (capo 3).
Va, sul punto, ricordato che nel giudizio abbreviato, peraltro, mancando la
fase del dibattimento, è inapplicabile il divieto di utilizzabilità di prove diverse da
quelle in esso acquisite, sancito dall’art. 526 c.p.p., e vige, invece, il principio
della decisione “allo stato degli atti”, stabilito dall’art. 440 comma 1 c.p.p., che
comporta la facoltà di utilizzare tutti gli atti legittimamente acquisiti al fascicolo
del pubblico ministero (Sez. 4, Sentenza n. 6962de1 14.11.2012, rv. 254396;

del 28/01/1993 Rv. 193622 Cass., Sez. Un., 1 ottobre 1991, Sini, in Riv. pen.,
1992, 785).
I verbali di sequestro danno piena contezza sia del quantitativo che della
qualità delle sostanze sottratte al traffico illecito.
Con riferimento all’altra questione, nelle more di questo giudizio, sono
intervenute le Sezioni Unite (sentenza, 24 maggio 2012, PG in proc. Biondi), le
quali hanno affermato che è ravvisabile l’aggravante dell’ingente quantità D.P.R.
n. 309 del 1990, ex art. 80, comma 2, quando la quantità sia superiore a
duemila volte il valore massimo in milligrammi (valore-soglia) determinato per
ogni sostanza nella tabella allegata al dm 11 aprile 2006, ferma restando la
discrezionale valutazione del giudice del merito quando tale quantità sia
superata.
Proprio alla luce di tale puntualizzazione applicativa, qui risulta
correttamente ravvisata la sussistenza dell’aggravante, laddove emerge dagli
atti, ancorché non sia stato accertato il principio attivo delle sostanze
stupefacenti cadute in sequestro, che il rilevante relativo quantitativo (cocaina
ed hashish) fa ritenere sicuramente superato il parametro convenientemente ora
indicato, per esigenze di chiarezza operativa e di uniformità di valutazione, dalle
Sezioni Unite. Giova, infatti, ricordare, in linea generale, che per l’hashish il
quantitativo massimo di principio attivo è pari a mg. 500, giusta le indicazioni
contenute nella tabella allegata al D.M. 11 aprile 2006, onde deve ritenersi
sussistente l’aggravante, in ossequio alle indicazioni delle Sezioni unite,
allorquando il quantitativo detenuto di principio attivo non sia inferiore a kg. 1.
E, dunque, non appare illogica la valutazione, per il caso di specie, secondo cui,
per quanto modesto possa ritenersi il principio attivo del quantitativo di hashish
caduto in sequestro, al di là di ogni ragionevole dubbio, certamente, rispetto a
169 chilogrammi lordi, esso supera il chilogrammo netto.

Sez. 1, Sentenza n. 6302 del 14/04/1999, Rv. 213460 Sez. 6, Sentenza n. 3042

Altrettanto condivisibile è l’analogo ragionamento che va fatto per i
sequestri di cocaina, ricordando che per tale sostanza il quantitativo massimo di
principio attivo è pari a mg. 750, e certamente, in riferimento al quantitativo
lordo caduto in sequestro (Kg.9,6 di cocaina e Kg. 11 di pasta di coca) è
superato il parametro al netto di Kg 1,5 fissato dalle Sezioni Unite.
Sempre con riferimento alla dedotta insussistenza dell’aggravante in
questione è inaccettabile, in punto di diritto, la tesi difensiva proposta dal TITAS
secondo cui egli, tutt’al più, deve rispondere, in qualità di destinatario, nella

al capo n.

1 o quella indicata al capo n. 3), e quindi, considerata tale

percentuale, non si raggiungerebbe la soglia minima richiesta per poter ravvisare
l’aggravante. Il ricorrente, però, dimentica che egli risponde delle contestazioni a
titolo di concorso, insieme agli altri imputati, nell’importazione delle intere
partite di stupefacenti.
4. 1. Passando ai motivi che riguardano le singole posizioni, quello oggetto
del ricorso dell’ANTONUCCI è chiaramente inammissibile perché si pretende che
il Collegio debba rivisitare tutti gli elementi di fatto e di diritto posti a
fondamento della decisione adottata, in essa indicati con puntualità, chiarezza e
completezza, e confutando, in maniera analitica, astrattamente persuasiva e
scevra da vizi logici, anche la diversa valutazione delle risultanze istruttorie
proposta dal ricorrente.
Il motivo, per altro, è, inoltre, privo di specificità, risolvendosi nella
semplice enunciazione del dissenso del deducente rispetto all’interpretazione dei
dati probatori.
E il requisito della specificità dei motivi implica non soltanto l’onere di
dedurre le censure che la parte intenda muovere in relazione ad uno o più punti
determinati della decisione, ma anche quello di indicare, in modo chiaro e
preciso, gli elementi che sono alla base delle censure medesime, al fine di
consentire al giudice dell’impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare
il proprio sindacato (cfr. ex plurimis Cass. 5, 21 aprile 1999, Macis, RV 213812;
Cass. 6, 1 dicembre 1993, p.m. in c. Marongiu, RV 197180;Cass. 4, 1 aprile
2004, Distante, RV 228586),In ogni caso, il giudice di merito ha osservato
l’insegnamento giurisprudenziale secondo cui non può farsi carico all’imputato
dell’obbligo di provare la destinazione al solo uso personale della sostanza
stupefacente posseduta, ma, rappresentando la destinazione allo spaccio un
elemento costitutivo della fattispecie, tale specifica finalità della illecita

misura del 25% dell’intera partita di droga (non si indica però se quella indicata

detenzione deve essere provata dalla pubblica accusa (cfr. tra le altre Cass. 6,
19 giugno 2003, Pezzella, RV 226276).
La Corte territoriale evidenzia che dal complesso delle intercettazioni
telefoniche (dettagliatamente riportate) emerge con tutta evidenza la
partecipazione dell’ANTONUCCI, innanzitutto, proprio al primo episodio che diede
la stura alle altre indagini, vale a dire quello dell’importazione dal Venezuela dei
quantitativi di droga nascosti nelle attrezzature industriali, nonché ad altre
importazioni in qualità di referente per la zona romana.

base del ricorso del GRIECO.
Non è assolutamente rispondente alla realtà delle carte processuali la
deduzione secondo cui la sentenza è una mera riproduzione del testo letterale
dell’ordinanza di custodia cautelare. Dimentica il ricorrente che egli ha ammesso
gli addebiti (per altro, come osservato, sia pure per ragioni opportunistiche
essendo gravato da un coacervo di gravi indizi) ed, in ragione del suo
comportamento processuale di collaborazione, avendo operato anche chiamate
di correo, ha ottenuto la concessione delle attenuanti generiche, vedendosi
ridurre sensibilmente la pena inflittagli in primo grado.
E proprio con riguardo a tale profilo va disattesa anche la censura relativa
alla quantificazione della pena, apparendo non sindacabile il giudizio espresso,
avendo la Corte partenopea correttamente esercitato il potere discrezionale, in
punto di trattamento dosimetrico, alla luce della pena detentiva inflitta, con
riferimento allo stato di recidivo dell’imputato e con la concessione delle
attenuanti generiche, così dimostrando di aver tenuto conto degli elementi
indicati nell’art. 133 c.p..
4. 3 Per quanto riguarda la posizione processuale di SEPE Alfredo possono
essere trattate unitariamente le questioni poste a base dei due ricorsi che lo
riguardano.
Relativamente all’eccezione di nullità e/o inutilizzabilità della videochiamata, che riguarda la contestazione di cui al capo 11), (i cui fotogrammi
sono stati estrapolati dalla comunicazione telefonica dell’1.11.2004 tra il SEPE ed
il Guardascione sull’utenza telefonica di quest’ultimo, debitamente autorizzata)
dalla quale si vede una pistola ed una busta contenente polvere bianca, si
condividono le osservazioni della Corte distrettuale.
Il problema che si pone non è tanto quello di valutare se la busta
contenente la polvere bianca sia droga o meno, atteso che la motivazione sul
punto è inattaccabile, avendo la Corte del merito dedotto la natura della

11

4. 2 Pari valutazione di inammissibilità riguarda il principale motivo posto a

sostanza, oggetto delle immagini, dal globale contesto in cui si è svolta la
comunicazione in video-chiamata ed in particolare dalle frasi usate di
inequivocabile significato, quanto quello della utilizzabilità o meno di tale mezzo
di prova.
Sul punto si richiama il principio giurisprudenziale già esplicitato in
precedenza in base al quale con la richiesta di giudizio abbreviato l’imputato non
soltanto rinuncia ad avvalersi delle regole ordinarie in cambio di un trattamento
sanzionatorio più favorevole attraverso l’applicazione della diminuente di un

tutte le emergenze acquisite anteriormente alla sua istanza e legittimamente
confluite nel fascicolo del pubblico ministero.
E’ inoltre da precisare che la giurisprudenza di questa Corte sul tema ha
affermato (Sez. 6, n. 1287 dell’8.11.2012 rv. 254198; sez. 6, sentenza n. 44936
del 23.10.2011, rv. 254116) che sono inutilizzabili le riprese video, pur se
autorizzate dal Gip, di comportamenti non comunicativi, eseguite all’interno del
domicilio anche se esse abbiano registrato attività direttamente criminose.
(Fattispecie in tema di reato di corruzione e turbativa d’asta, i cui gravi indizi
erano documentati attraverso videocaptazioni di scambio di denaro, a mezzo di
telecamera ivi installata), ritenendo, invece, utilizzabili le videoregistrazioni, pur
effettuate in ambito domiciliare, se aventi ad oggetto comportamenti a carattere
comunicativo, risultando in tal caso applicabile, in via interpretativa, la disciplina
legislativa della intercettazione ambientale in luoghi di privata dimora.
Orbene, la video chiamata, oggetto della censura, si inserisce in una
comunicazione telefonica, debitamente autorizzata, ed ha, quindi ad oggetto
comportamenti a carattere comunicativo.
Quanto, poi alla eccepita contraddizione motivazionale con riferimento
all’assoluzione del ricorrente dal delitto di detenzione illegale di arma, le cui
immagini anche esse sono oggetto dei fotogrammi estrapolati dalla video
chiamata di cui trattasi, l’eccezione è manifestamente infondata. Come si è già
evidenziato la Corte partenopea ha ritenuto di attribuire alla polvere bianca la
natura di sostanza stupefacente dall’inequivocabile tenore delle frasi usate dagli
interlocutori telefonici, ma non ha potuto fare altrettanto con la pistola dal
momento che l’arma non è stato oggetto della conversazione; quindi,
correttamente, i giudici di merito hanno ritenuto di non poter affermare la
responsabilità per la relativa illegale detenzione in mancanza di una prova certa
che fosse un’arma vera.

12

terzo, ma accetta che rientrino nel novero delle risultanze probatorie utilizzabili

Quanto agli altri motivi riguardanti specificamente vizio di motivazione in
ordine alla ritenuta responsabilità del GRIECO per tutti i reati contestati, vale
l’analogo discorso fatto per le posizioni già esaminate. La motivazione
frt

-It. • i; r.”

dell’impugnata sentenza non’ jgegt ‘alcuna censura di irragionevolezza essendo
basata sull’analisi di elementi probatori gravi ed univoci, anche con riferimento
alle propalazioni del collaboratore Greco Francesco, per le quali la Corte ha
riservato un’approfondita analisi di attendibilità e credibilità (V. pagg. 1171-172173).

Corte, ha rinunciato al primo motivo del ricorso avente ad oggetto l’eccezione di
nullità per l’irregolarità della notifica dell’avviso ex art. 415 bis c.p.p..
Il Collegio prende atto di tale rinuncia ma, per completezza di motivazione,
ed, essendo stata eccepita una nullità cui è stata attribuita la natura “assoluta”,
per cui, anche in presenza della rinuncia al relativo motivo, questa Corte è
chiamata a delibarla ai sensi dell’art. 609, 2° comma c.p.p.(V.

Sez.

5,

Sentenza n. 45918 del 22/04/2005 Cc. Rv. 233031), la si affronta condividendo
la soluzione sul punto adottato dal giudice del gravame di merito, atteso che
nella relata di notifica si dà atto che lo SCUTO era sconosciuto all’indirizzo
indicato, il che fondatamente fa ritenere che il messo notificatore abbia eseguito
accertamenti sul posto, e di più non poteva fare; quindi correttamente è stato
ritenuto che si vertesse in un caso di “impossibilità” della notificazione.
Relativamente agli altri motivi, l’eccepita violazione di legge, con
riferimento all’erronea applicazione della disposizione di cui all’art. 192 c.p.p., e
l’evidenziato vizio di motivazione séno destituiti di ogni fondamento;in effetti, si
ripropone (in quanto già prospettata in appello) una interpretazione degli
elementi di accusa (intercettazioni telefoniche, relazioni di P.G. aventi ad
oggetto servizi di osservazione ed appostamento, sequestro della sostanza
stupefacente, ritrovamento di un Intercapedine nel vano frigorifero
dell’autotreno guidato dal ricorrente e di proprietà del padre, ove è stata
rinvenuta la droga) diversa da quella ineccepibile, in punto di logica, esposta
dalla Corte d’appello.
Ricorda il collegio, in punto di connotati dei vizi di motivazione deducibili in
sede di legittimità ex articolo 606, comma 1, lettera e, cod. proc. peri ‘ , che è
inammissibile il motivo di ricorso che si risolva nella prospettazione di una
diversa lettura del contesto probatorio, in quanto la Cassazione non è giudice
delle prove, non deve sovrapporre la propria valutazione a quella che delle
stesse hanno fatto i giudici di merito, ma deve stabilire – nell’ambito di un
13

4.4. Il difensore dello SCUTO, in sede di discussione innanzi a questa

controllo da condurre direttamente sul testo del provvedimento impugnato – se
questi ultimi abbiano esaminato tutti gli elementi a loro disposizione, se abbiano
dato esaustiva e convincente risposta alle deduzioni delle parti, se
nell’interpretazione del materiale istruttorio abbiano esattamente applicato le
regole della logica, le massime di comune esperienza e i criteri legali dettati in
tema di valutazione delle prove; in modo da fornire la giustificazione razionale
della scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre (confr. Cass. Sez.
Un. 29 gennaio 1996, n. 930; Cass. Sez. I, 4 novembre 1999, n. 12496): il vizio

consistere nella mera deduzione di una valutazione del contesto probatorio
ritenuta dal ricorrente più adeguata (Cass. pen., sez. V, 4 ottobre 2004,
n.45420),’ ma deve essere volto a censurare l’inesistenza di un plausibile e
coerente apparato argomentativo a sostegno della scelta operata in dispositivo
dal giudicante.
L’applicazione degli esposti principi al caso di specie impone la declaratoria
di inammissibilità del motivo trattato.
4.5

In ordine al restante motivo del ricorso del TITAS riguardante

l’erronea dosimetria della pena non si può che ripetere quanto già argomentato
per la posizione del GRIECO, risultando le censure del ricorrente del tutto
generiche.
Al rigetto dei ricorsi segue la condanna di tutti i ricorrenti al pagamento
delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese
processuali.
Così deciso in Roma alla pubblica udienza del 10 dicembre 2013.

di motivazione denunciabile ex art. 606, comma I, lettera e) non può cioè

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA