Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 10914 del 05/12/2013


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 10914 Anno 2014
Presidente: SIRENA PIETRO ANTONIO
Relatore: ROMIS VINCENZO

SENTENZA

suí ricorsO, proposth da:
CONFORTIN CLAUDIO N. IL 25/11/1976
LA PIANA MARCO N. IL 01/01/1978
avverso la sentenza n. 4156/2012 CORTE APPELLO di TORINO, del
19/12/2012
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 05/12/2013 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. VINCENZO ROMIS
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
che ha concluso per

Udito, per la parte civile, l’Avv
Udit i difensor Avv.

Data Udienza: 05/12/2013

RITENUTO IN FATTO

Il Tribunale di Torino, per la parte che in questa sede rileva, nell’ambito di un procedimento a
carico di più persone per reati di varia natura, condannava tra gli altri: La Piana Marco, per il
reato di cui all’art. 648 c.p. per aver acquistato o comunque ricevuto, in concorso con Confortin Claudio, una pistola di tipo semiautomatico di marca sconosciuta, priva di matricola, calibro
9 x 21, arma comune da sparo, munita di due serbatoi e 5 cartucce, proveniente dal mercato
clandestino; Confortin Claudio, per plurime violazioni dell’art. 73 del d.P.R. n. 309/90 avendo

Con sentenza in data 19 dicembre 2012 la Corte d’Appello di Torino confermava tali statuizioni, disattendendo le tesi difensive svolte al riguardo e finalizzate a prospettare, quanto al La
Piana, la insussistenza del reato di ricettazione sul rilievo che l’arma oggetto della contestazione non sarebbe stata priva dei segni identificativi e sarebbe mancato il reato presupposto, indispensabile per la configurabilità di quello di ricettazione, e, quanto al Confortin, la configurabilità dell’attenuante dell’ipotesi della lieve entità del fatto di cui al quinto comma dell’art. 73
del d.P.R. n. 309/90.
Ricorrono per cassazione il La Piana ed il Confortin, tramite i rispettivi difensori, deducendo vizio di motivazione e violazione di legge con censure che possono così riassumersi: La Piana sostiene che la pistola in argomento presentava il numero di matricola, ed afferma che gli adempimenti previsti dall’art. 11 della legge n. 110/75, nella formulazione in vigore al momento
del fatto, prevedeva, per le armi comuni da sparo introdotte nello Stato italiano, l’obbligo di
sottoporre l’arma stessa al Banco Nazionale di Prova per i controlli del caso; di tal che, secondo
il ricorrente, l’inosservanza di tali adempimenti non poteva essere che successiva al possesso
dell’arma, così venendo a mancare il reato presupposto indispensabile per la configurabilità
della ricettazione al momento della ricezione dell’arma; Confortin – deduce che avrebbero errato i giudici del merito a negare la configurabilità dell’ipotesi lieve prevista dal quinto comma
dell’art. 73 del d.P.R. n. 309/90, non avendo considerato lo scarso principio attivo contenuto
nella droga oggetto delle singole cessioni e non avendo tenuto conto che parte della droga ricevuta e detenuta era stata utilizzata dal Confortin per il proprio uso personale.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Entrambi i ricorsi devono essere rigettati.

2.1. Quanto alle doglianze del Confortin – concernenti il diniego della riconducibilità degli episodi di cessione di droga contestatigli all’ipotesi della lieve entità prevista dall’art. 73 del d.P.R.
n. 309/90, ed ai limiti della inammissibilità – i giudici del merito hanno ancorato il loro convincimento alle modalità della condotta, all’abitualità dell’illecita attività (prolungata ed intensa:
circa cento episodi), alla diversità delle sostanze oggetto delle cessioni, al dato ponderale in

più volte ceduto a terzi sostanze stupefacenti di tipo cocaina ed hashish.

occasione di un episodio (100 grammi di hashish). Orbene, mette conto sottolineare che, per la
configurabilità dell’ipotesi lieve in argomento, le Sezioni Unite di questa Corte, ribadendo un
principio costantemente affermato nella giurisprudenza di legittimità, hanno precisato che detta ipotesi può essere riconosciuta solo in casi di “minima offensività penale della condotta, deducibile sia dal dato qualitativo e quantitativo, sia dagli altri parametri richiamati dalla disposizione (mezzi, modalità, circostanze dell’azione), con la conseguenza che, ove venga meno anche uno soltanto degli indici previsti dalla legge, diviene irrilevante l’eventuale presenza degli

24/06/2010 Ud. – dep. 05/10/2010 – Rv. 247910): l’impugnata decisione si pone, dunque, perfettamente in sintonia con tale principio.
2.2. Passando ad esaminare il ricorso del La Piana, va rilevata l’infondatezza delle censure dedotte.
Sostiene il ricorrente che non sussisterebbe il reato di ricettazione perché gli adempimenti previsti dall’art. 11 della legge n. 110 del 1975 sarebbero successivi alla materiale disponibilità
dell’arma e quindi la loro omissione non potrebbe considerarsi reato presupposto, consumato
prima che il La Piana avesse il possesso dell’arma.
Orbene trattasi di doglianza che non coglie nel segno. Ed invero, nel caso di specie,
l’arma – munita di numero di matricola come accertato dal consulente balistico del P.M., ma
comunque sprovvista del marchio – era stata ceduta al La Piana dopo la sua importazione in Italia (come si rileva dalla sentenza di primo grado laddove viene descritta la consegna dell’arma al La Piana da parte del Romano – il quale l’aveva ricevuta da terzi – e del Confortin, nell’auto di quest’ultimo soggetta a captazione ambientale e servizio di osservazione): quindi il
reato presupposto (vale a dire la clandestinità dell’arma per il mancato adempimento delle
formalità prescritte dall’art. 11 della legge 110/75) si era già consumato ad opera di colui il
quale aveva ceduto la pistola al Romano, e, comunque, gli adempimenti previsti dalla legge
erano stati certamente già omessi – il che aveva comportato che l’arma assumesse le connotazioni di clandestinità – prima che il La Piana avesse la materiale disponibilità della pistola; d’altra parte, tenuto conto delle modalità della cessione dell’arma – il Romano aveva agito come
mediatore dai fornitori inizial,i ed il Confortin come mediatore tra il Romano ed il La Piana – e
della mancanza del marchio sulla pistola, il La Piana non poteva non rendersi conto che si trattava di arma proveniente dal mercato clandestino. Quanto alla possibilità di ritenere sussistente il reato presupposto, ai fini della configurabilità di quello di ricettazione, attraverso prove logiche, la giurisprudenza di questa Corte si è espressa in tal senso attraverso plurime decisioni,
tra le quali può esemplificativamente evocarsi quella, recente, così massimata: “in materia di
delitto di ricettazione, per l’affermazione della responsabilità non è necessario l’accertamento
giudiziale della commissione del delitto presupposto, nè dei suoi autori, nè dell’esatta tipologia
del reato, potendo il giudice affermarne l’esistenza attraverso prove logiche” (Sez. 2, n. 10101
del 15/01/2009 Ud. – dep. 06/03/2009 – Rv. 243305).

altri” (Sez. Un., n. 17/2000, imp. Primavera ed altri, RV. 216668; conf. Sez. U, n. 35737 del

A ciò aggiungasi che l’importazione in Italia di un’arma comune da sparo comporta la necessità
dell’autorizzazione del Questore (nel caso in esame ovviamente inesistente avuto riguardo alla
dinamica ed alle modalità della vicenda), la cui mancanza rende dunque automaticamente
clandestina l’arma): “l’importazione di armi comuni da sparo necessita sempre dell’autorizzazione del questore, anche per una sola arma, rendendosi necessaria, in aggiunta, anche la licenza del prefetto per l’importazione di armi comuni da sparo in numero superiore a tre”
(Sez. 1, n. 28856 del 27/05/2009 Cc. – dep. 15/07/2009 – Rv. 244309).

processuali.
P.Q.M.

Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
Roma, 5 dicembre 2013
Il Consigliere estensore

Il Presidente

(Vince o Romis)

Pietro Antonio Sirena)

O .

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
INT Sezione Penale

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3. Al rigetto dei ricorsi segue, per legge, la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese

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