Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 10912 del 05/12/2013


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 10912 Anno 2014
Presidente: SIRENA PIETRO ANTONIO
Relatore: ROMIS VINCENZO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D’APPELLO DI
FIRENZE
nei confronti di:
AMRI CHOKRI N. IL 06/05/1971
avverso la sentenza n. 1755/2012 TRIBUNALE di LIVORNO, del
17/12/2012
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 05/12/2013 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. VINCENZO ROMIS
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
che ha concluso per

Udito, per la parte civile, l’Avv
Uditi difensor Avv.

Data Udienza: 05/12/2013

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza indicata in epigrafe, il Tribunale di Livorno – all’esito di giudizio celebrato
con il rito abbreviato – condannava Amri Chokri alla pena di anni uno e mesi sei di reclusione
ed euro 4.600,00 di multa per violazione contoinuata della legge sugli stupefacenti (eroina),
previo riconoscimento dell’ipotesi di cui al quinto comma dell’art. 73 del d.P.R. n. 309/90 e
ritenuta sussistente la contestata recidiva reiterata, specifica ed infraquinquennale; il giudicante perveniva alla pena così determinata attraverso i seguenti passaggi: pena base anni

due e mesi uno di reclusione ed euro 6.500,00 di multa, aumentata per la continuazione di
ulteriori mesi due di reclusione ed euro 400,00 di multa, “così da addivenire alla pena di mesi
27 di reclusione ed euro 6.900,00 di multa, ridotta per il rito alla pena finale sopra indicata”.
2. Avverso la predetta decisione ricorre per cassazione il Procuratore Generale presso la Corte di appello di Firenze, chiedendone l’annullamento.
Rileva il ricorrente che avrebbe errato il giudice posto che, pur avendo correttamente considerato l’ipotesi di cui al quinto comma dell’art. 73 del d.P.R. n. 309/90, quale circostanza attenuante ad effetto speciale, ha omesso di procedere al giudizio di comparazione con la recidiva, applicando l’aumento per quest’ultima dopo avere determinato la pena base in relazione alla forbice edittale stabilita per l’ipotesi attenuata in argomento; precisa ancora il ricorrente P.G. che la recidiva – avuto riguardo alla natura della stessa come reiterata – avrebbe
potuto essere al più posta in valutazione di equivalenza con l’attenuante, ma in tal caso la
pena base avrebbe dovuto essere determinata in anni 6 di reclusione oltre la multa.

CONSIDERATO IN DIRITTO

3. Il ricorso è fondato nei limiti di seguito precisati.
La disposizione di cui all’articolo 73, comma 5, del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, che disciplina con pene autonome la lieve entità dei fatti di reato previsti e puniti dallo stesso
articolo, configura una circostanza attenuante riconducibile al novero di quelle contemplate dall’articolo 63, terzo comma, c.p. (cfr., per tutte: Cass. S.U. 31 maggio 1991, Parisi,
RV 187930); e ciò pur alla luce della novella di cui alla legge n. 49 del 2006 (Sez. VI, 21
giugno 2007, p.m. in c. Filistad, RV 236865; ancora, Sez. 6, n. 26335/07).
Al pari delle altre circostanze, la “lieve entità del fatto” non si sottrae, dunque,
all’obbligatorio giudizio di bilanciamento con le circostanze aggravanti contestate e riconosciute sussistenti (nella specie, la recidiva reiterata infraquinquennale specifica), così come
condivisibilmente affermato da questa Corte: “In tema di stupefacenti, quando la circostanza attenuante ad effetto speciale della lieve entità del fatto, prevista dall’art. 73, comma 5,
concorre con una circostanza aggravante, si applica la previsione dell’art. 69, comma 4,
c.p., ossia l’obbligatorio giudizio di comparazione – con la conseguenza che, in caso di equi-

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uno e mesi tre di reclusione ed euro 3.900,00 di multa, aumentata per la recidiva ad anni

valenza, la pena è determinata senza tener conto di alcuna delle circostanze (art. 69, comma 3) – e non la disposizione dell’art. 63, comma 3, stesso codice, che riguarda esclusivamente il concorso di circostanze omogenee” (Cass. VI 15 ottobre 2002, Mazzei, RV 222845).
Di tal che, avrebbe dovuto essere effettuato il giudizio di comparazione tra l’attenuante
stessa e la recidiva. Ne deriva che: a) il giudice, ove avesse inteso implicitamente ritenere
l’equivalenza tra tali circostanze, o la prevalenza della recidiva, sarebbe incorso in una palese violazione di legge posto che, in tal caso, avrebbe dovuto tener conto della più severa

Tribunale, una volta applicata la pena nell’ambito dei limiti stabiliti per l’ipotesi attenuata
non avrebbe però potuto poi applicare, come invece ha fatto, un aumento di pena per la recidiva stessa. A tal riguardo è bene sottolineare che la Corte Costituzionale con la decisione
n. 251 del 2012 – G.U. n. 46 del 21/11/2012 – ha dichiarato la illegittimità costituzionale del
divieto di prevalenza dell’attenuante di cui al quinto comma dell’art. 73 del d.P.R. n. 309/90
sulla recidiva reiterata).
4. Conclusivamente, l’impugnata sentenza deve essere dunque annullata limitatamente al
trattamento sanzionatorio, con rinvio al Tribunale di Livorno che dovrà procedere alla rideterminazione della pena secondo i criteri sopra indicati.
Mette conto sottolineare infine che correttamente il P.G. ricorrente si è avvalso, quale mezzo
di impugnazione, del ricorso per cassazione, trattandosi di gravame avverso sentenza di
condanna pronunciata all’esito di giudizio celebrato con il rito abbreviato, senza modifica
della qualificazione del fatto (il riconoscimento dell’ipotesi lieve di cui al quinto comma
dell’art. 73 del D.P.R. n. 309/90 [pur a seguito della legge n. 49 del 2006] non determina
la modifica della qualificazione giuridica del fatto): di tal che il giudice del rinvio è quello di
primo grado (come detto, il Tribunale di Livorno).
PER QUESTI MOTIVI
Annulla la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio, con rinvio al Tribunale di Livorno.
Così deciso in Roma il 5 dicembre 2013

Il Consigl ere estensore

Il Presidente

cornice di pena prevista per l’ipotesi ordinaria di cui all’art. 73 del d.P.R. n. 309/90; b) il

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