Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 1091 del 25/11/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 1091 Anno 2014
Presidente: LOMBARDI ALFREDO MARIA
Relatore: DUBOLINO PIETRO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
BEN HASSAN KDRIRIN N. IL 01/06/1986
avverso la sentenza n. 10/2013 TRIBUNALE di VERONA, del
23/01/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIETRO DUBOLINO;

Data Udienza: 25/11/2013

CONSIDERATO IN DIRITTO:
– che il ricorso va dichiarato inammissibile, in quanto si dà espressamente atto,
nell’impugnata sentenza, della ritenuta sussistenza delle condizioni tutte, positive e
negative, previste dall’art. 444 c.p.p. per l’applicazione della pena su richiesta, ivi
compresa quella costituita dalla riscontrata assenza dei presupposti per la pronuncia
di una sentenza assolutoria ai sensi dell’art. 129 c.p.p.; il che basta ad escludere ogni
violazione di legge ed a soddisfare le esigenze di motivazione proprie delle pronunce
del genere di quella impugnata, qualora facciano difetto (come si verifica nel caso di
specie) specifici elementi, ricavabili dal testo del medesimo provvedimento o indicati
nell’atto di gravame, dai quali possa invece desumersi che taluna delle suddette
condizioni fosse mancante (ved. in proposito, fra le altre: Cass. IV, 11 maggio — 7
luglio 1992 n. 7768, Longo, RV 191238; Cass. III, 19 aprile — 1 giugno 2000 n. 1693,
Petruzzelli, RV 216583; Cass. II, 21 maggio — 30 giugno 2003 n. 27930, Lasco, RV
225208; Cass. IV, 13 luglio 17 ottobre 2006 n. 34494, PG c. Koumya, RV 234824;
Cass. I, 10 gennaio —6 febbraio 2007 n. 4688, Brendolin, RV 236622; Cass. II, 17
novembre 2011 — 17 febbraio 2012 n. 6455, Alba, RV 252085);
– che la ritenuta inammissibilità del ricorso comporta le conseguenze di cui all’art.
616 c.p.p., ivi compresa, in assenza di elementi che valgano ad escludere ogni profilo
di colpa, anche l’applicazione della prescritta sanzione pecuniaria, il cui importo
stimasi equo fissare in euro millecinquecento;
P. Q. M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese del procedimento nonché al versamento della somma di euro millecinquecento
alla cassa delle ammende.
a, il 25 novembre 2013
Così dec

RILEVATO IN FATTO:
– che con l’impugnata sentenza, pronunciata ai sensi dell’art. 444 c.p.p., fu applicata
a tale BEN HASSAN KIDRIN, per i reati di furto aggravato e danneggiamento
seguito da pericolo d’incendio, uniti per continuazione, la pena concordata con la
pubblica accusa nella misura di mesi sei di reclusione ed euro 400 di multa;
– che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione la difesa
dell’imputata, denunciando violazione di legge e carenza di motivazione con
riguardo, in particolare, alla mancata applicazione dell’art. 129 c.p.p.;

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