Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 10909 del 28/11/2013


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 10909 Anno 2014
Presidente: SIRENA PIETRO ANTONIO
Relatore: FOTI GIACOMO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
FOIS ANTONIO N. IL 12/06/1972
SOLINAS SALVATORE N. IL 01/05/1955

c

avverso la sentenza n. 20/2005 CORTE APPErI~. di
SASSARI, del 07/06/2012
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 28/11/2013 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. GIACOMO FOTI
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
che ha concluso per

Pro

r`;‘cAli3f:

Ar r 11*

Udito, per la pa

civile, l’Avv

Uditi difen r Avv.

Data Udienza: 28/11/2013

-1- Con sentenza del 7 giugno 2012, il Gup del Tribunale di Sassari ha dichiarato, tra gli
altri, Fois Antonio e Solinas Salvatore colpevoli del delitto di concorso in detenzione a fini
di spaccio di gr. 450 di sostanza stupefacente del tipo cocaina e, riconosciute le circostanze
attenuanti generiche, applicata la diminuente del rito abbreviato li ha condannati alla pena di
quattro anni di reclusione e 12.000,00 euro di multa ciascuno.
-2- Avverso detta sentenza hanno proposto appello gli imputati, mentre il procuratore
generale territoriale ha proposto ricorso per cassazione, convertito in appello ex art. 580 cod.
proc. pen., con riguardo al riconoscimento agli imputati delle circostanze attenuanti
generiche, rilevando come la motivazione sul punto fosse così sintetica da doversi
considerare inesistente, oltre che irragionevole.
-3- Con sentenza del 7 giugno 2012, la Corte d’Appello di Cagliari, sezione distaccata di
Sassari, ha respinto gli appelli degli imputati e, in accoglimento dell’impugnazione proposta
dal PG, escluse le attenuanti generiche, ha rideterminato la pena, per ciascuno di essi, in sei
anni di reclusione e 18.000,00 euro di multa.
-4- Avverso detta sentenza ricorrono per cassazione il Fois ed il Salinas.
1) Fois Antonio denuncia:
a) Violazione dell’art. 591 lett. c) cod. proc. pen.
Osserva il ricorrente che l’impugnazione proposta dal PG, in quanto concernente censure
non proponibili nella sede di legittimità, avrebbe dovuto esser dichiarata inammissibile; tali
censure, invero, concernevano il vizio di motivazione della sentenza di primo grado in punto
di riconoscimento delle attenuanti generiche laddove, a giudizio del ricorrente, le stessa, pur
sintetica, era sufficiente e non meritava le proposte censure;
b) Violazione degli art. 584 e 178 lett. c) del codice di rito atteso che non consta, secondo
il ricorrente, che il ricorso per cassazione proposto dal PG sia stato notificato all’imputato;
ciò che avrebbe impedito allo stesso di svolgere un’adeguata difesa;
c) Vizio di motivazione in punto di affermazione della responsabilità;
2) Salinas Salvatore denuncia:
a) Violazione degli artt. 443 co. 3 e 597 co. 3 cod. proc. pen.
Sostiene il ricorrente che la corte territoriale avrebbe indebitamente esteso l’operatività
dell’art. 580 cod. proc. pen. al giudizio abbreviato ed avrebbe eluso il principio secondo cui
il potere di proporre appello incidentale non spetta a chi è privo del potere di proporre
appello in via principale; di guisa che, nel caso di specie, il PG, che non avrebbe potuto
appellarsi, in ossequio al disposto dell’art. 443 co. 3 cod. proc. pen., non poteva proporre
appello incidentale.
Il ricorso del PG sarebbe un mero artifizio diretto a consentirgli di proporre, attraverso il
ricorso all’art. 580 cpp, un appello incidentale, laddove tale potere gli era precluso, ex art.
443 co. 3 cpp;
b) Violazione dell’art. 591 lett. c) cod. proc. pen. (si tratta di censura analoga a quella
dedotta dal coimputato Fois).
Considerato in diritto.
Ambedue i ricorsi sono infondati.
-1- Le doglianze proposte da Solinas Salvatore e quelle svolte dal Fois con il primo motivo
di ricorso, concernenti la presunta inosservanza e l’erronea applicazione degli artt. 580, 443
co. 3, 597 co. 3 e 591 co 1 lett. c) cod, proc. pen., contestualmente esaminabili avendo tutte
sostanzialmente ad oggetto la mancata declaratoria di inammissibilità dell’appello del PG,
sono certamente infondate.

Ritenuto in fatto.

P.Q.M.
Rigetta il ricorstVe condanna il ricorrentval pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 28 novembre 2013.

In realtà, precisato che, secondo quanto sostenuto nella sentenza impugnata, il PG
territoriale non ha proposto appello incidentale avverso la sentenza di primo grado, bensì
ricorso per cassazione, osserva la Corte che tale ricorso, poi convertito in appello,
denunciava la mancanza di motivazione della sentenza di primo grado in punto di
riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. Con tale censura, cioè, ha inteso il
ricorrente non, come sostiene il Solinas, proporre valutazioni di merito dirette a contrastare
la decisione del primo giudice di concedere dette attenuanti, bensì denunciare la totale
assenza di motivazione sul punto, atteso il laconico riferimento, in sentenza, ai “non gravi
precedenti penali” degli imputati.
Considerazione che si sostanzia in una effettiva assenza di motivazione, giustamente
censurata dal PG davanti al giudice di legittimità.
-2- Generiche ed assertive sono le ulteriori censure proposte dal Fois.
Quella concernente un’asserita mancata notifica all’imputato del ricorso per cassazione,
poi convertito, proposto dal PG, che non risulta essere stata mai in precedenza sollevata e
che non si presenta autosufficiente, attesa la mancanza di più precise indicazioni e senza
alcuna allegazione documentale.
Quella concernente l’affermazione di responsabilità, posto che il ricorrente si limita alla
generica contestazione dell’iter argomentativo della sentenza, senza indicare quali siano le
specifiche censure, dallo stesso proposte alla sentenza di primo grado, non esaminate dal
giudice d’appello benché le stesse contenessero elementi di novità rispetto a quelli esaminati
dal primo giudice. La censura è, peraltro, manifestamente infondata, ove si consideri che il
giudice del gravame non si è limitato a richiamare la sentenza di primo grado, ma ha altresì
compiutamente esaminato la vicenda processuale ed ha svolto un’approfondita valutazione
dei fatti e delle censure svolte dagli imputati.
-3- Il ricorso deve essere, quindi, rigettato ed il ricorrente condannato al pagamento delle
spese processuali.

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