Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 10908 del 27/11/2013


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 4 Num. 10908 Anno 2014
Presidente: ZECCA GAETANINO
Relatore: ESPOSITO LUCIA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
CONTINI ANTONELLO N. IL 09/10/1980
avverso la sentenza n. 1324/2009 CORTE APPELLO di CAGLIARI,
del 23/01/2013
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 27/11/2013 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. LUCIA ESPOSITO
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. \(;(b O’ 9 4,,,to aro
che ha concluso per eu,o_m..4.4.( rul i‘Ld (C ad n i

Udito, per la p e civile, l’Avv
Udit i dif sor Avv.

Data Udienza: 27/11/2013

Ritenuto in fatto

Con sentenza del 23/1/2013 la Corte d’Appello di Cagliari confermava la
sentenza del giudice di primo grado che aveva ritenuto Contini Antonello
responsabile dei reati di furto aggravato e falso in scrittura privata,
condannandolo, concesse le attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti
dell’essersi approfittato del rapporto di ospitalità e del mezzo fraudolento, alla
pena di giustizia.

di profitto di tre assegni di conto corrente dal portafoglio di Simone Salis, il quale
pochi giorni dopo avergli offerto ospitalità presso la propria abitazione si era
accorto dell’avvenuto incasso, da parte dello stesso Contini, di tre assegni da lui
non emessi, sui quali risultava apposta la sua firma falsificata.
Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione l’imputato, deducendo vizio
motivazionale per non avere la Corte territoriale precisato i motivi per il quali la
testimonianza del Salis sarebbe stata ritenuta attendibile e sufficiente ai fini
dell’affermazione di responsabilità.
Deduce, ancora, violazione di legge, sotto il profilo di erronea applicazione
dell’art. 192 c.p.p., e vizio motivazionale per omessa motivazione riguardo al
mancato espletamento di perizia calligrafica e alla mancata considerazione di
altri elementi utili ai fini della decisione.
Con l’ultimo motivo deduce, infine, l’erronea applicazione dei criteri di cui all’art.
133 c.p., lamentando la mancata considerazione di elementi che avrebbero
dovuto condurre al contenimento della pena entro il minimo edittale.

Considerato in diritto

Va rilevata, in primo luogo, la genericità del primo motivo di ricorso, il quale
risulta privo di ogni specificità, in violazione del combinato disposto ex artt.581591C.P.P., non contenendo specifiche censure al ragionamento con il quale la
Corte territoriale, sulla scorta dei numerosi riscontri offerti dalle ulteriori
risultanze istruttorie, ha ritenuto la testimonianza della persona offesa idonea a
integrare la prova della responsabilità dell’imputato.
Il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato in ragione della congrua
motivazione in forza della quale la Corte territoriale perviene all’affermazione di
responsabilità mediante utilizzazione del quadro indiziario in conformità ai
principi di cui all’art. 192 c.p.p., ponendo in luce i molteplici elementi che
inducono alla chiara individuazione dell’imputato, presentatosi personalmente
allo sportello bancario per l’incasso dei titoli sottratti, quale unico beneficiario

Al Contini era attribuita la condotta consistente nell’essersi impossessato al fine

dell’operazione illecita. A fronte del descritto grave quadro indiziario non poteva
assumere rilevanza l’espletamento di perizia grafologica, palesandosi l’inutilità di
espressa motivazione sul punto.
Allo stesso modo si palesa manifestamente infondata la censura relativa ai criteri
fissati per la determinazione della pena, stante la congrua motivazione che pone
in luce la gravità del fatto ai±ZflI

delle sue connotazioni etiche, nonché la

AA4

personalitàirdesumi ile dai precedenti penali contro il patrimonio a suo carico.

La dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali e, non emergendo ragioni di esonero, anche
della sanzione pecuniaria ex art.616 C.P.P.

P. Q. M.

La Corte di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso e condanna iericorrenteal
pagamento delle spese processuali, nonché della somma di C 1.000,00 in favore
della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 27/11/2013
Il C nsigliere relatore

Il Presidente

Per tutte le ragioni indicate il ricorso va dichiarato inammissibile.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA