Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 10907 del 27/11/2013


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 10907 Anno 2014
Presidente: ZECCA GAETANINO
Relatore: ESPOSITO LUCIA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
HALILOVIC KEN N. IL 23/02/1991
HALILOVIC KASMIR N. IL 06/08/1992
HALILOVIC ALEX N. IL 06/12/1990
avverso la sentenza n. 245/2013 TRIBUNALE di RAVENNA, del
05/03/2013
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 27/11/2013 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. LUCIA ESPOSITO
ni
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. \C 03 gl 7 M-t ‘1^-915 9
che ha concluso per p 44,423vil rum’ (14,
(ve° ruko

Udito, per la pa civile, l’Avv
Uditi difen r Avv.

Data Udienza: 27/11/2013

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Halilovic Ken, Halilovic Kasmir e Halilovic Alex propongono ricorso per cassazione avverso la
sentenza del Tribunale di Ravenna che aveva applicato ai predetti la pena concordata, ai sensi
dell’art.444 cod.proc.pen., per il reato di furto aggravato ai sensi dell’art. 625 n. 2, 5 e 7,
nonché, per il solo Halilovic Alex, anche per il reato di cui all’art. 495 c.p. (false generalità

Nell’imputazione relativa al reato di furto si legge che gli imputati, in concorso tra loro, dopo
aver divelto la recinzione della unità operativa in costruzione della ditta denominata “ODA
Conselice s.p.a.” al fine di creare un varco per far passare il veicolo Fiat Ducato, si
impossessavano di materiale ferroso depositato all’interno dell’area aziendale recintata.
Deducono gli istanti violazione di legge e vizio motivazionale, avendo il giudice operato giudizio
di valenza tra le attenuanti generiche e alcune circostanze aggravanti non configurabili, poiché
non poteva ritenersi sussistente quella dell’esposizione alla pubblica fede in un caso in cui i
beni erano collocati all’interno di un’area recintata protetta, con interdizione dell’accesso a
terzi, così come non poteva configurarsi quella della violenza sulle cose, poiché l’azienda aveva
subito furti e danneggiamenti, tanto che non poteva escludersi che il varco utilizzato fosse già
presente nella recinzione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso è infondato e va rigettato. Premesso, infatti, che “in tema di patteggiamento, il
controllo sulla contestazione di una circostanza rientra nell’ambito della verifica della corretta
qualificazione del fatto, devoluta al giudice chiamato a sindacare la legittimità dell’accordo
intervenuto tra le parti” (Cass., sez. 2, n. 36 del 15/12/2010), va rilevato che risulta corretta
la qualificazione del fatto con riferimento alle aggravanti oggetto di contestazione. La
preesistenza di un varco nella recinzione, infatti, sulla quale si fonda la contestazione in ordine
all’aggravante della violenza sulle cose, resta circostanza solo ipotizzata e in alcun modo
provata. Con riferimento alla contestazione relativa all’aggravante della esposizione alla
pubblica fede, poi, è da rilevare che detta aggravante deve ritenersi sussistente in virtù del
principio giurisprudenziale in forza del quale “la circostanza aggravante della esposizione alla
pubblica fede è configurabile anche quando la cosa si trova in luogo privato, ma aperto al
pubblico o comunque facilmente accessibile” (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 8798 del 17/01/1991,
Rv. 188119), principio perfettamente calzante nel caso in esame, posto che dagli atti risulta
che nel luogo del furto era presente una “recinzione metallica protettiva” inidonea a rendere il
luogo ove era conservato il materiale sottratto difficilmente accessibile.
Per tutte le ragioni indicate il ricorso va rigettato. Ne consegue la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali.

dichiarate ai Carabinieri in sede di interrogatorio).

P. Q. M.

Rigetta4 ricorsa, e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processualic,ZoAe,v~_

Così deciso in Roma il 27-11-2013.

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