Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 10906 del 27/11/2013


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 4 Num. 10906 Anno 2014
Presidente: ZECCA GAETANINO
Relatore: ESPOSITO LUCIA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D’APPELLO DI
TRIESTE
nei confronti di:
TECCHIO MAURO N. IL 18/02/1962
inoltre:
TECCHIO MAURO N. IL 18/02/1962
avverso la sentenza n. 808/2012 GIP TRIBUNALE di UDINE, del
17/10/2012
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 27/11/2013 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. LUCIA ESPOSITO
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
che ha concluso per era,,,,,,ALn,
tJ j

pLJJLQ.

tust

ou cuoicki

Udito, per la payf e civile, l’Avv

Data Udienza: 27/11/2013

Ritenuto in fatto

Il Procuratore Generale della Repubblica di Trieste propone ricorso per cassazione avverso la
sentenza emessa dal Tribunale di Udine ai sensi dell’art. 444 nei confronti di Tecchio Mauro per
il reato di cui all’art. 186 comma 2 lett. c), comma 2 bis D.Ivo 285/1992, per avere condotto
un’autovettura in stato di ebbrezza alcolica causando un sinistro stradale. Il Tribunale, oltre a
comminare la pena di giustizia, disponeva la sospensione della patente di guida di cui era

Con il ricorso il Procuratore generale deduce violazione di legge, osservando che non era stata
disposta la revoca della patente di guida, derivante ope legis dalla consumazione del reato in
questione, pur essendo stato accertato che l’interessato avesse provocato un incidente
stradale; conclude, pertanto, chiedendo l’annullamento della sentenza

in parte qua con i

conseguenti provvedimenti.
Il ricorso deve essere accolto.
L’art. 186 cod. della strada, al comma 2 bis, prevede, infatti, che, ove sia commesso un reato
rientrante nell’ipotesi di cui alla lett. c) “la patente di guida è sempre revocata ai sensi del capo
II, sezione II, del titolo VI”. Tale ipotesi ricorre nella specie, posto che dalla stessa
formulazione dell’imputazione risulta la contestazione della predetta circostanza aggravante nei
seguenti termini: “con l’aggravante di aver causato un sinistro stradale senza feriti (fuoriuscita
di strada con danni alle cose)”. E’ stato condivisibilmente affermato in proposito ( Cass. Sez. 4,
Sentenza n. 31360 del 04/07/2013 Rv. 256836

) che “la nozione di ‘incidente stradale’

(nell’accezione rilevante nella prospettiva di cui all’art. 186, comma 2-bis, c.d.s.) risulta
sottoposta a un’adeguata elaborazione interpretativa ad opera di questa corte di legittimità,
che ne ha evidenziato il ricorso in qualsiasi avvenimento inatteso che, interrompendo il
normale svolgimento della circolazione stradale, possa provocare pericolo alla collettività,
senza che assuma rilevanza l’avvenuto coinvolgimento di terzi o di altri veicoli (Cass., Sez. 4,
n. 47276/2012, Rv. 253921). In particolare, ai fini dell’aggravante di cui all’art. 186, comma
2-bis, c.d.s., nella nozione di incidente stradale sono da ricomprendersi, tanto l’urto del veicolo
contro un ostacolo, quanto la sua fuoriuscita dalla sede stradale; a tal fine, non sono, invece,
previsti né i danni alle persone né i danni alle cose, con la conseguenza che è sufficiente
qualsiasi, purché significativa, turbativa del traffico, potenzialmente idonea a determinare
danni (Cass., Sez. 4, n. 42488/2012, Rv. 253734; v altresì Cass., Sez. 4, n. 6381/2011)”
La sentenza deve essere quindi annullata senza rinvio limitatamente alla mancata applicazione
della revoca della patente di guida, di cui va disposta l’applicazione ai sensi dell’art. 620 c.p.p.

P.Q.M.

i

titolare l’imputato e la confisca del veicolo di sua proprietà, nell’occasione condotto.

La Corte annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla omessa revoca della
patente di guida, revoca che applica.
Così deciso in Roma il 27/11/2013
Il Presidente

Il Consi liere estensore

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA