Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 10904 del 26/11/2013


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 10904 Anno 2014
Presidente: ZECCA GAETANINO
Relatore: ESPOSITO LUCIA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PANZETTI YURI – RINUNCIA AL RICORSO – N. IL 16/04/1981
avverso la sentenza n. 2967/2011 CORTE APPELLO di BOLOGNA,
del 16/05/2012
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 26/11/2013 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. LUCIA ESPOSITO
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. -4419’1410 cdeAftultal.
che ha concluso per
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Udito, per 1 parte civile, l’Avv
Uditi e ensor Avv.

Data Udienza: 26/11/2013

Ritenuto in fatto
Con sentenza del 16/5/2012 la Corte d’Appello di Bologna, in parziale riforma
della sentenza del giudice di primo grado, appellata dall’imputato, concedeva allo
stesso il beneficio della non menzione della condanna e confermava nel resto la
sentenza con la quale Panzetti Yuri era stato ritenuto responsabile del reato di
cui all’art. 186 cod. str. per aver condotto un’autovettura in stato di ebbrezza
(fatto del 14/9/2007), riportando la condanna alla pena di un mese di arresto e €
1.000,00 di ammenda, con la sospensione condizionale della pena.

primo motivo, violazione di legge per omessa applicazione dell’art. 33 I.
120/2010, con conseguente sostituzione della pena detentiva con la sanzione del
lavoro di pubblica utilità. Rileva che la Corte territoriale si era soffermata
esclusivamente sulla dosimetria della pena e i benefici relativi, ancorché non
fosse necessaria esplicita richiesta per applicare il novum normativo più
favorevole.
Deduce, ancora, vizio motivazionale per omessa motivazione in punto di
mancata applicazione della disciplina più favorevole richiamata, sicché il contesto
motivazionale doveva reputarsi gravemente carente per la mancata
considerazione dell’art. 9 bis dell’art. 186 c. della strada, nella nuova
formulazione.
Con motivo aggiunto deduce violazione di legge in punto di verifica della
sussistenza delle condizioni per la sostituzione della pena con quella del lavoro
di pubblica utilità di cui all’art. 186 comma 9 bis Dlgs 285/1992 e successive
modificazioni, potendo trovare applicazione al riguardo la disciplina introdotta
dalla legge n. 120/2010, a tutti gli effetti norma più favorevole alla luce dei tanti
vantaggi introdotti a fronte del contestuale inasprimento della sanzione. Rileva
che la Corte territoriale nell’applicare la norma più favorevole doveva intaccare il
trattamento punitivo applicato dal giudice di prime cure in quanto più mite di
quello previsto da tale nuova disciplina. Osserva, inoltre, che la concessione della
pena sostitutiva avrebbe comportato rinuncia implicita del beneficio della
sospensione condizionale della pena. Rileva che, riguardando il ricorso
esclusivamente il beneficio della sospensione condizionale della pena, non poteva
ritenersi formato il giudicato e doveva ritenersi, pertanto maturata la
prescrizione del reato.

Considerato in diritto

Va rilevato che è pervenuta rituale rinuncia al ricorso, sottoscritta dal ricorrente
e autenticata dal difensore.

Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione l’imputato deducendo, con il

Ne consegue che l’impugnazione va dichiarata inammissibile ai sensi dell’art. 591
c.p.p., comma 1, lett. d), in relazione all’art. 589 c.p.p.
La dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali e, non emergendo ragioni di esonero, anche
della sanzione pecuniaria ex art.616 C.P.P.

La Corte di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso e condanna Aricorrenttal
pagamento delle spese processuali, nonché della somma di C 500,00 in favore
della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 26-11-2013
Il C nsigliere Est.

Il Presidente

P. Q. M.

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