Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 10903 del 26/11/2013


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 10903 Anno 2014
Presidente: ZECCA GAETANINO
Relatore: ESPOSITO LUCIA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
FERRARO FRANCESCO N. IL 30/01/1973
avverso la sentenza n. 127/2012 CORTE APPELLO di BOLOGNA, del
26/06/2012
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 26/11/2013 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. LUCIA ESPOSITO
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. An,datt’ s o 634Q9Q.Atikp_.
che ha concluso per AA..12_~.M1.1.11. e Q& Lavo l

Udito, per la parte civile, l’Avv
Udit i difénsor Avv.

Data Udienza: 26/11/2013

Ritenuto in fatto

1.Con sentenza del 26/6/2012 la Corte d’Appello di Bologna confermava la
decisione del giudice di primo grado che aveva ritenuto Ferraro Francesco
responsabile del reato di cui all’art. 186 comma 2 lett. b) cod. strad.
2.Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione l’imputato, il quale,con unico
motivo l chiede sia dichiarata la prescrizione del reato maturata dopo la sentenza
d’appello e prima della proposizione del ricorso. Critica l’indirizzo della

questione relativa all’ammissibilità del ricorso proposto al solo fine di far valere la
prescrizione, citando a sostegno della tesi esposta la sentenza Cass. sez V 12
gennaio 2012 n. 595, che afferma essere di segno contrario.

Considerato in diritto

3.11 ricorso è manifestamente infondato e va dichiarato inammissibile.
Consolidato e univoco, infatti, è l’orientamento giurisprudenziale in materia di
inammissibilità del ricorso proposto al fine di far valere la prescrizione maturata
dopo il giudizio d’appello (si veda per tutte Cass. Sez. U, Sentenza n. 33542 del
27/06/2001 Rv. 219531 : “È inammissibile il ricorso per cassazione proposto
unicamente per far valere la prescrizione maturata dopo la decisione impugnata e
prima della sua presentazione, privo di qualsiasi doglianza relativa alla medesima,
in quanto viola il criterio della specificità dei motivi enunciato nell’art.581, lett. c)
cod. proc. pen. ed esula dai casi in relazione ai quali può essere proposto a norma
dell’art. 606 dello stesso codice – La Corte, in motivazione, ha chiarito che nella
specie si è in presenza di un ricorso soltanto apparente e, pertanto, inidoneo a
instaurare il rapporto di impugnazione”). Al contrario, la sentenza citata dal
ricorrente non appare pertinente, né espressiva di alcun contrasto giurisprudenziale
rispetto alla sentenza prima citata, giacché si riferisce al caso, diverso da quello in
esame, relativo alla possibilità di ricorrere al fine di far valere la prescrizione
maturata prima della sentenza d’appello.
La dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali e, non emergendo ragioni di esonero, anche
della sanzione pecuniaria ex art.616 C.P.P.

P. Q. M.

2

giurisprudenza di legittimità che, a Sezioni Unite, ha risolto negativamente la

-

La Corte di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso e condanna

if r i co r re n te a I

pagamento delle spese processuali, nonché della somma di € 1.000,00 in favore
della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 26-11-2013
Il Presidente

Il Consigliere Est.

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