Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 10902 del 26/11/2013


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 10902 Anno 2014
Presidente: ZECCA GAETANINO
Relatore: ESPOSITO LUCIA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
GOUTZAMANI IOANNA N. IL 13/02/1972
avverso la sentenza n. 437/2012 CORTE APPELLO di BOLOGNA, del
24/04/2012
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 26/11/2013 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. LUCIA ESPOSITO
Udito il Procuratore Generale in persona del DottAnk.Cc,
C–(Q-e42che ha concluso per .2 ( ; u4.4,v.,,
kdi (12
Ako,,,), i

Udito, per la parte civile, l’Avv
Udit i diffisor Avv.

Data Udienza: 26/11/2013

Ritenuto in fatto

1.Con sentenza del 24/4/2012 la Corte d’Appello di Bologna confermava la
decisione del giudice di primo grado che aveva ritenuto Goutzamani Ioanna
responsabile del reato di cui all’art. 186 comma 2 lett. b) cod. strad. (fatto del
18/8/2007).
2.Avverso la sentenza l’imputata propone ricorso per cassazione, affidato a due

per avere la Corte territoriale ritenuto probante l’esito del rilevamento alcol metrico,
pur risultando in una delle due rilevazioni l’insufficienza dell’area alveolare espirata,
talché doveva considerarsi valida e attendibile una soltanto delle prove, di per sé
insufficiente a dimostrare lo stato di ebbrezza dell’imputato in conformità al
disposto del regolamento del Codice della strada, il quale all’art. 379 prevede che la
concentrazione debba risultare “da almeno due determinazioni concordanti
effettuate a un intervallo di tempo di 5 minuti”.
Con il secondo motivo deduce inosservanza o erronea applicazione della legge
penale. Rileva che in sentenza si legge che la prova dello stato di ebbrezza possa
essere fornita anche con elementi sintomatici ed indiziari, in difetto di accertamenti
strumentali. Osserva che, tuttavia, laddove il giudice formi il suo libero
convincimento sulla base alle sole circostanze sintomatiche riferite dagli agenti
accertatori, tale possibilità deve ritenersi circoscritta alla fattispecie meno grave
prevista dalla lettera a) del comma 2 dell’art. 186 cod. della strada. Il giudice,
pertanto, aveva errato a non inquadrare la violazione in tale fattispecie piuttosto
che in quella prevista dalla lettera b) del comma 2 dell’art. 186 C.d.S.

Considerato in diritto

3.11 ricorso è manifestamente infondato e va dichiarato inammissibile.
Secondo la giurisprudenza di questa Corte sussiste, infatti, la possibilità di inferire
esclusivamente da elementi sintomatici, pur in mancanza dell’accertamento
mediante test, il reato di cui all’art. 186 cod. strad. nelle sue differenti specie,
anche con riguardo alle ipotesi di reato caratterizzate da più alti livelli alcolmetrici,
purché la decisione risulti sorretta da congrua motivazione
(Sez. 4, Sentenza n. 43017 del 12/10/2011 Rv. 251004;Sez. 4, Sentenza n. 27940
del 07/06/2012 Rv. 253598).
Nel caso in argomento tale motivazione congrua è ravvisabile, in ragione della
evidenziata concordanza dei dati sintomatici (che indussero la Polizia Giudiziaria ad
eseguire l’accertamento strumentale), dell’esito dell’accertamento preliminare,
dell’indiscusso risultato di uno degli accertamenti strumentali, non contestato, dei

motivi. Con il primo deduce contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione

rilievi congrui e logici inerenti anche alla ritenuta attendibilità del primo test,
benché fosse emersa l’indicazione “volume insufficiente”, che fa ritenere la
rilevazione attendibile e conforme al dettato dell’art. 379 regolamento cod. strada.
Nessun vizio di motivazione né di violazione di legge è pertanto ravvisabile.
In presenza dei molteplici profili di inammissibilità evidenziati non assume rilevanza
la maturazione della prescrizione, in forza del chiaro principio espresso da
Sez. U, Sentenza n. 23428 del 22/03/2005, secondo cui l’intrinseca incapacità
dell’atto invalido di accedere davanti al giudice dell’impugnazione perché

eccezione della rinuncia ad un valido atto di impugnazione; art. 606, comma 3),
preclude ogni possibilità di far valere una causa di non punibilità maturatasi.
La dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali e, non emergendo ragioni di esonero, anche
della sanzione pecuniaria ex art.616 C.P.P.

P. Q. M.

La Corte di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso e condanna 4,ricorrentk al
pagamento delle spese processuali, nonché della somma di C 1.000,00 in favore
della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 26-11-2013
Il Lnsi
C
gliere Est.

contrassegnato da uno dei vizi indicati dalla legge (art. 591, comma, 1, con

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