Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 10901 del 07/11/2013


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 4 Num. 10901 Anno 2014
Presidente: BRUSCO CARLO GIUSEPPE
Relatore: VITELLI CASELLA LUCA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PANETTI EMANUELE N. IL 27/01/1984
PROTO SANTO N. IL 04/01/1979
PROTO LUIGI N. IL 04/04/1949
avverso la sentenza n. 1589/2011 CORTE APPELLO di CATANIA, del
14/12/2011
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 07/11/2013 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. LUCA VITELLI CASELLA
Udito il Procuratore Geyerale in persona del Dott.
e ‘che ha concluso per ,e
ac-e

O erz-

#A1 Gerwr-t-A 1″47″ii

(9 911cl

19,-z,t/f-cf-

rtA

Uditi i difensoriAvv.


U-

7—A—Acr

,

rti-per

Data Udienza: 07/11/2013

ote,e

ru`cow

vizz< O*4 ekw.tr e ete-4-cr (tufcr Ricorrenti PANETTI Emanuele - PROTO Santo e PROTO Luigi. Ritenuto in fatto Con sentenza in data 14 dicembre 2011, la Corte d'appello di Catania, 10 marzo 2011 dal Tribunale di Siracusa, riconosciuta a PANETTI Emanuele, in relazione all'imputazione di cui al capo n.5 ( artt. 81 cpv,110,99 comma 4 0 cod. pen., 73 n.1 d.P.R. n. 309/1990, di acquisto detenzione e cessione continuata a terzi di sostanza stupefacente tipo eroina; fatti commessi in Lentini nel dicembre 2009 ) la speciale attenuante prevista dall'art. 73, comma V° d.P.R. n. 309/1990, dichiarata equivalente alla contestata recidiva, riduceva la pena nella misura ritenuta di giustizia. Confermava le statuizioni ,della sentenza di primo grado, in punto naffermazione di colpevolezza dello stesso PANETTI 4di PROTO Santo / e di PROTO Luigi in ordine alle imputazioni agli stessi ascritte sub capi nn. 1 e 2 della rubrica, concernenti in realtà la stessa violazione degli artt. 81 cpv,110 cod. pen., 73 n. 1 d.P.R. n. 309/1990, di acquisto, detenzione e vendita, in concorso tra loro, a diversi soggetti, di sostanza stupefacente tipo eroina, commessi da entrambi in concorso, in Augusta dal 7 novembre al 18 dicembre 2009.eon la recidiva ex art. 99, comma 4 0 cod. pen. oltrechè quanto al trattamento sanzionatorio a questi ultimi irrogato. Gli imputati propongono cystinti ricorsi per cassazione per tramite dei rispettivi difensori. PROTO Luigi e PROTO Santo, con ricorso cumulativo, articolano due motivi per vizi della motivazione e per violazione di legge, così riassunti. Con il primo, il difensore lamenta l'insufficienza e la illogicità della motivazione alla cui stregua la Corte d'appello ha ritenuto di confermare l'affermazione della penale responsabilità di PROTO Santo, ancorchè in presenza di due intercettazioni ambientali captate il 20 novembre ed il 10 dicembre 2009 di dubbio contenuto, in difetto di obiettivi riscontri ed in mancanza del sequestro di stupefacente e delle inverosimili dichiarazioni accusatorie de relato del collaborante Mangiameli Alfio, smentito da altro collaborante Sampugnaro Sebastiano che mai ebbe invece ad indicare quale spacciatore l'imputato, aggiungendo che il Mangiameli acquistava droga da altri soggetti e non dai due Proto. Quanto a PROTO Luigi, deduce la difesa che la Corte d'appello sarebbe incorsa in vizio motivazionale per aver denegato la concessione delle attenuanti generiche e per aver determinato in termini sproporzionati per eccesso, il parzialmente riformando la sentenza emessa il trattamento sanzionatorio, omettendo peraltro di escludere la recidiva contestata. Avrebbe immotivatamente disatteso la Corte distrettuale la fattiva collaborazione resa dall'imputato che fin dalla fase delle indagini preliminari si era assunto la piena responsabilità dei fatti contestati,protestando l'estraneità del figlio e del coniuge. Con il secondo motivo entrambi i ricorrenti denunziano la violazione dell'art. 73 d.P.R. n. 309/1990, mancando ogni prova certa della sussistenza del reato di spaccio di sostanza stupefacente, in difetto di sicuri elementi probatori a Proto Luigi. In subordine lamentano l'erroneo diniego della speciale attenuante del fatto lieve a fronte delle obiettive risultanze che deponevano in tal senso, avendo evidenziato i le indagini ed i sequestrifortati a termine nell'arco di quaranta giorni, saltuarie cessioni di modiche quantità di stupefacente a non più di quattro soggetti per importi di 40/50 euro per volta, Con distinto ricorso, PANETTI Emanuele articola due censure violazione di legge e per vizi per vizi di motivazionali sia in punto responsabilità ( avendo dimostrato le intercettazioni che l'imputato si trovava all'interno dell'autovettura del Di Mauro per acquistare la propria dose ) sia in relazione alla ritenuta recidiva che, a fronte del riconoscimento della speciale attenuante del fatto lieve, avrebbe dovuto logicamente od esser esclusa o neutralizzata per effetto della declaratoria di prevalenza su detta aggravante, della citata attenuante, invece applicata con giudizio di mera equivalenza. Considerato in diritto PANETTI Emanuele Il ricorso proposto dal difensore può trovare accoglimento limitatamente alle censure riferite al giudizio di comparazione tra la recidiva di cui all'art. 99, comma 4 0 cod.pen. e l'attenuante speciale prevista dall'art. 73, comma V° d.P.R. n. 309/1990, riconosciuta dalla Corte d'appello. Deve osservarsi che la tanto generica quanto lapidaria censura dedotta con i motivi d'appello in cui si legge: "non andava computata la recidiva ai fini della quantificazione della pena " ( cui unicamente segue la richiesta, con le conclusioni, della disapplicazione dell'aggravante ) vale a precludere, in questa sede, ex art. 606, comma 30 cod.proc.pen., l'esame della pretesa violazione di legge, risultando essa sufficientemente articolata e motivata, per la prima volta, con il ricorso per cassazione. Il giudizio di comparazione tra le circostanze ex art. 69 cod. pen. dovrà invece esser riformulato,secondo le autonome determinazioni cui perverrà il giudice di rinvio riesaminando tale statuizione ( da individuarsi in altra sezione della stessa Corte d'appello di Catania ) alla stregua della sopravvenuta 2 riscontro della prospettata attività illecita, eventualmente ascrivibile al solo declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art.69,quarto comma cod.pen. nella parte in cui prevede il divieto di prevalenza della circostanza attenuante di cui all'art. 73, comma quinto d.P.R.n. 309 del 1990 (Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti) sulla recidiva di cui all'art. 99, comma quarto cod. pen. , pronunziata dal Giudice delle leggi, con sentenza 19 settembre 2012 n. 251. Tanto ovviamente non sarebbe stato possibile eccepire con i motivi d'appello, proposti in data 16 marzo 2011. Tuttavia questa Corte, anche in difetto di deduzione della specifica questione ex art. 609, comma 2° cod. proc. pen. in ottemperanza al quivi sancito ampliamento, in via eccezionale, del principio devolutivo. Da ultimo va rilevato che,qualora il Giudice di rinvio intenda in ipotesi ritenere l'attenuante speciale, prevalente sull'aggravante, dovrà trarne le ovvie conseguenze in punto alla rideterminazione del trattamento sanzionatorio. Non meritano invece accoglimento le ulteriori doglianze proposte dall'imputato invero del tutto genericamente - in punto responsabilità. La Corte d'appello, condividendo quanto argomentato dal Giudice di prime cure, ha ribadito che, dal complesso degli indizi gravi, precisi e concordanti raccolti in esito all'istruttoria, era risultato sufficientemente dimostrato che il Panetti ebbe ad acquistare, detenere e cedere a terzi, sostanza stupefacente tipo eroina in concorso con Di Mauro Sebastiano Mauro, in conformità alla contestazione sub capo n. 5. A fronte delle generiche ed apodittiche censure riportate in ricorso ( al limite dell'inammissibilità) la motivazione della sentenza impugnata riporta il contenuto di talune conversazioni ambientali (specificamente analizzate e testualmente ritrascritte ) captate all'interno dell'abitacolo dell'autovettura Renault Mègane tg. CW 145 3D di proprietà del Di Mauro grazie ad apposita apparecchiatura ivi installata, tra costui e l'imputato. L'oggetto dei diversi colloqui era quindi pacificamente sintetizzabile nella concordata determinazione dei correi di procedere alle cessioni dello stupefacente, previa fissazione del censura con il proposto ricorso,avrebbe comunque dovuto esaminare la relativo prezzo, una volta acquisitane la disponibilità dal fornitore, individuato anche in Luigi Proto. PROTO Luigi - PROTO Santo Anche i ricorsi cumulativi proposti dal difensore di entrambi gli imputati Proto vanno rigettati, perché infondati con il conseguente onere a carico dei ricorrenti del pagamento delle spese processuali. Le censure dedotte con il primo motivo di ricorso in relazione alla posizione di PROTO Luigi non hanno pregio. La Corte distrettuale ha,con motivazione esaustiva, appropriata e congrua, confermato le statuizioni della sentenza di primo grado con le quali era stato denegato il riconoscimento all'imputato delle 3 /( attenuanti generiche e della speciale attenuante prevista dall'art. 73, comma V° d.P.R. n. 309/1990 con la conseguente determinazione della pena in corretta applicazione dei parametri stabiliti dall'art. 133 cod.pen., rimarcando in sintesi: 1. la gravità del reato commesso avendo l'imputato concorso con il figlio, con apporto consapevole e volontario, nell'attività di spaccio professionalmente organizzata anche mediante una ben precisa ripartizione di ruoli; 2. la rilevante capacità a delinquere desumibile dai numerosi e specifici della confessione resa quando ormai erano stati acquisiti certi elementi di colpevolezza; 3. l'insussistenza della " minima offensività " della condotta in ragione della concreta esecuzione dell'attività di spaccio indirizzata " ad un cospicuo e variegato numero di consumatori " (come precisato dal Giudice di prime cure ) con i quali, secondo un ben collaudato "modus operandi ", solitamente prendeva contatti Proto Luigi presso il bar S.Alfio di Lentini per poi far intervenire il figlio Proto Santo, che curava la materiale cessione della droga, conducendoli nell"abitazione sita in via Tintoretto pal. A n. 3. La congrua ed esaustiva motivazione posta a base della quantificazione del trattamento sanzionatorio applicato in conformità alle previsioni di legge implica l'ovvio - ancorchè implicito - rigetto della richiesta di disapplicazione della recidiva contestata all'imputato ex art. 99, comma 4 0 cod.pen., maxime atteso il significativo rilievo attribuito ai precedenti penali riportati dal medesimo imputato. Inammissibili devono giudicarsi le ulteriori doglianze dedotte con il secondo motivo di ricorso in punto responsabilità ( peraltro confermata con la sentenza impugnata ) non contenendo i motivi d'appello alcun cenno a siffatta, presunta violazione di legge. Deve ritenersi insussistente il lamentato difetto di motivazione in punto alla conferma della penale responsabilità di PROTO Santo in relazione all'addebito sub capo n. 2 ( ascrittogli in concorso con il padre Luigi). La Corte d'appello, con apprezzamento critico appropriato e coerente con le emergenze di fatto (come tale insindacabile in sede di legittimità) ha opportunamente messo in luce il contenuto di una prima conversazione ambientale intercettata tra due soggetti: Marino Salvatore e Monti Antonio intenti a discutere di sostanza stupefacente ("roba di quella buona") da acquistare dal "figlio "ovvero da Proto Santo allorchè l'automobile del Marino ( al cui interno era installata l'apparecchiatura GPS e di captazione ) si era arrestata presso l'abitazione dei Proto, sita in Lentini, via Tintoretto Pal. A int. 3. Con una seconda conversazione intercettata sempre 4 precedenti penali riportati dall'imputato,ferma la sostanziale irrilevanza all'interno della stessa autovettura, Zappulla Salvatore riferiva di essersi recato nell'abitazione dei due Proto ove aveva perfezionato l'acquisto dello stupefacente: " una palla tanta ". Oltre a tali emergenze, la Corte distrettuale ha richiamato sia le accuse di concorso nello spaccio formulate a carico< di Proto Luigi e di Proto Santo, dal collaboratore Mangiameli Alfio sia i riscontri fattuali forniti alle prospettazioni dell'accusa dall'attività di pedinamento e controllo svolta dalla P.G. , anche a suffragio della sussistenza delle già riferite modalità di individuazione degli acquirenti che, preso contatto con il padre presso il bar all'abitazione surriferita ove questi all'epoca coabitava. La convergenza ed univocità verso un incontestabile significato accusatorio delle plurime risultanze non pare possa lasciare spazio allgi‘ccepite carenze argomentative, ferma comunque - conclusivamente - l'inammissibilità delle deduzioni finalizzate, specie sub dell'apparente rappresentazione di insussistenti vizi motivazionali,ad indurre questa Corte ad una " rivisitazione " del vaglio critico delle risultanze di fatto, esclusivamente demandato ai giudici di merito. Le considerazioni sopra riferite ai punti n. 1 e n. 3 trattando del primo motivo del ricorso proposto da PROTO Luigi vanno estese all'identica censura dedotta con il secondo motivo del ricorso di PROTO Santo, non potendo rilevare le mere prospettazioni in fatto articolate nell'atto di impugnazione, come già osservato. PQM Annulla la sentenza impugnata nei confronti di Panetti Emanuele limitatamente al giudizio di comparazione tra le circostanze e rinvia sul punto, alla Corte d'appello di Catania. Rigetta nel resto il ricorso di Panetti Emanuele e rigetta inoltre i ricorsi di Proto Santo e Proto Luigi che condanna al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma,lì 7 novembre 2013. S.Alfio di Lentini, erano poi condotti dal figlio Proto Santo con il motociclo,

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA