Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 1090 del 18/12/2015


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 6 Num. 1090 Anno 2016
Presidente: ROTUNDO VINCENZO
Relatore: VILLONI ORLANDO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

RISPOLI Giovanni, n. Castellammare di Stabia (Na) 2.7.1992
avverso l’ordinanza n. 352/2015 Tribunale del Riesame di Lecce del 05/05/2015

esaminati gli atti e letti il ricorso ed il provvedimento decisorio impugnato;
udita in camera di consiglio la relazione del consigliere, dott. Orlando Villoni;
udito il pubblico ministero in persona del sostituto P.G., dr. Mario M. S. Pinelli, che ha concluso per l’inammissibilità e in subordine per il rigetto;
udito il difensore del ricorrente, avv. Salvatore Maggio, che ha insistito per l’accoglimento del
ricorso

RITENUTO IN FATTO

1. Con l’ordinanza impugnata, il Tribunale di Lecce ha parzialmente accolto l’istanza di rie1

Data Udienza: 18/12/2015

same proposta avverso quella emessa dal GIP dello stesso ufficio giudiziario il 25/11/2014, con
cui erano stati disposti gli arresti domiciliari nei confronti di Rispoli Giovanni in ordine al delitto
di associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti (art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990,
capo 1 dell’imputazione provvisoria) e ad un episodio di acquisto, trasporto e detenzione di
hashish (art. 73, commi 1-bis e 6 st. d.P.R., capo 58), annullando il provvedimento impugnato limitatamente all’imputazione di cui al capo 1 e sostituendo alla misura detentiva domiciliare l’obbligo di dimora nel Comune di Castellaneta (Ta) con annesse prescrizioni.

zione di hashish commesso il 10/09/2011, ritenendo sufficientemente provata, sulla base di
intercettazioni telefoniche ed ambientali, l’avvenuta partecipazione dell’indagato all’acquisto di
un cospicuo quantitativo di hashish, verosimilmente dell’ordine di mezzo kilogrammo, dal fornitore Antonio Casciello residente in Angri (Sa), ma ha escluso la compresenza di un quadro di
gravità indiziaria riguardo all’ipotesi di reato associativa, la figura del Rispoli emergendo dalle
indagini come quella di un mero consumatore di stupefacente, da poco maggiorenne all’epoca
dei fatti, incensurato e privo di carichi pendenti.

2. Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso l’indagato, che deduce l’insussistenza di gravi
indizi di colpevolezza riferiti ad entrambe le imputazioni provvisorie, evidenziando l’equivocità
e la scarsa significatività del contenuto delle intercettazioni nonché l’assenza di servizi di appostamento e/o pedinamento atti a comprovare la propria presenza in territorio campano alla
epoca del presunto viaggio effettuato per l’approvvigionamento della sostanza stupefacente.
All’odierna camera di consiglio, il difensore avv. Maggio ha, peraltro, partecipato l’intervenuta revoca dell’ordinanza impositiva dell’obbligo dì dimora e la remissione in libertà del ricorrente.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. La revoca anche della misura coercitiva disposta in sostituzione della custodia in carcere
fa evidentemente venir meno l’interesse del ricorrente all’impugnazione, da cui consegue la
relativa inammissibilità ai sensi dell’art. 591 lett. a) cod. proc. pen..
Né, ai fini dell’esame nel merito dei motivi di ricorso, è stata presentata specifica richiesta
funzionale alla proposizione di istanze di riparazione per l’ingiusta detenzione, la cui necessità
è stata ribadita, per limitarsi alle più recenti decisioni sul punto oggetto di massimazione, da
Sez. 6, sent. n. 39123 del 16/09/ 2014, Maresca, Rv. 260466.

2. La sopravvenienza alla proposizione del ricorso per cassazione di carenza di interesse alla
2

Il Tribunale ha ritenuto sussistenti gravi indizi di colpevolezza del reato di acquisto e deten-

sua definizione, determinata da ragione non imputabile al ricorrente, lo esonera, tuttavia, dallo
obbligo di pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria prevista dall’art. 616
cod. proc. pen. come conseguenze della sua inammissibilità (ex plurimis Cass. Sez. 3, sent. n.
8025 del 25/01/2012, Oliverio, Rv. 252910; Sez. 1 sent. n. 2483 del 09/01/2009, Larosa, Rv.
242816; Sez. 6 sent. n. 44805 del 05/11/2003, P.C. in proc. Scarpelli, Rv. 227168).

dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza d’interesse.

Roma, 18/12/2015

P. Q. M.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA