Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 109 del 30/11/2012


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 109 Anno 2013
Presidente: BARDOVAGNI PAOLO
Relatore: LA POSTA LUCIA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
1) NUCCIO ANTONINO N. IL 14/06/1961
avverso l’ordinanza n. 6769/2011 TRIB. SORVEGLIANZA di ROMA,
del 08/03/2012
sentita lyelazione fatta dal Consigliere Dott. LUCIA LA POSTA;
ly.tre/softite le conclusioni del PG Dott. F.
c-44… e,A 2

Uditi dif or Avv.;

Data Udienza: 30/11/2012

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza in data 8.3.2012 il Tribunale di sorveglianza di Roma
rigettava l’istanza presentata da Antonino Nuccio, volta ad ottenere la
detenzione domiciliare, ai sensi dell’art. 47-ter Ord. Pen. e art. 16 -nonies

d.l.

n. 8 del 1991.
Premetteva che l’istante deve espiare la pena residua di anni tre mesi
cinque e giorni ventinove di reclusione in relazione alla condanna per i reati di

d.P.R. n. 309 del 1990, commessi tra il 2007 ed il 2008. Rilevava, altresì, che a
carico del Nuccio risultano altre condanne per fatti gravi commessi a far data dal
1978 – tra i quali il reato di cui all’art. 416 -bis cod. pen. commesso nel 1996 nonché, la pendenza di un procedimento per il reato di cui all’art. 73 d.P.R. n.
309 del 1990, commesso nel dicembre 2006.
Il tribunale, quindi, dava atto del contenuto del parere favorevole espresso
dalla Procura nazionale antimafia in data 7.3.2012 che richiamava, altresì, le
valutazioni della Procura distrettuale antimafia di Palermo in ordine alla elevata
valenza probatoria delle dichiarazioni rese dal Nuccio, utilizzate in più processi a
carico degli appartenenti al sodalizio «Cosa Nostra», nonché, alla correttezza
del comportamento del collaboratore, evidenziando, altresì, l’assenza di elementi
indicativi di pericolosità sociale e di attuali collegamenti con l’organizzazione
criminale di appartenenza.
Riferisce, altresì, dell’attestata condotta regolare da parte del servizio
centrale di protezione.
Ad avviso del tribunale, tuttavia, non sussistono, allo stato, le condizioni per
ammettere il condannato alla misura domiciliare in mancanza di elementi di fatto
che consentono di ritenere integrato, pienamente provato e consolidato il
ravvedimento del condannato che non può desumersi esclusivamente dalla scelta
di collaborare che può avere motivazioni diverse, non sempre espressione di
ravvedimento. Quindi, a fronte di evidenti manifestazioni di elevata pericolosità
sino ad epoca recente, riteneva necessario un congruo ulteriore periodo di
osservazione della personalità al fine di verificare la reale manifestazione di
resipiscenza e di scelte comportamentali conformi al reinserimento sociale.

2. Avverso tale pronuncia ha proposto ricorso per cessazione il Nuccio, a
mezzo del difensore di fiducia, denunciando la violazione d legge ed il vizio di
motivazione per manifesta illogicità e contraddittorietà dell’ordinanza impugnata.
Il ricorrente rileva che la motivazione assai succinta del tribunale risulta
carente e contraddittoria. Invero, nel caso di specie sussistono tutti i requisiti
richiesti dalla normativa speciale ai fini dell’applicazione della detenzione
2

cui all’art. 416 -bis e 629 cod. pen., nonché, per la violazione degli artt, 74 e 73

domiciliare, così che, con l’ordinanza impugnata, risulta disattesa la ratio posta a
fondamento della legislazione premiale in oggetto.
Il tribunale, pur avendo dato atto che sussistono tutti gli elementi richiamati
dalla normativa, nonchè quelli afferenti alla complessiva condotta
comportamentale del soggetto, ha rigettato l’istanza ritenendo che il
ravvedimento sia da correlare alla presenza di ulteriori e non meglio specificati
elementi, utilizzando affermazioni del tutto generiche ed infondate se rapportate
alla fattispecie concreta. Rileva, quindi, il ricorrente di avere dimostrato: di

dal tribunale); di avere mantenuto per tutto il periodo una condotta regolare,
rispettando tutte le cogenti prescrizioni del programma speciale di prevenzione;
di avere consapevolmente partecipato all’opera di rieducazione aderendo ai
valori sociali condivisi con conseguente sicuro ravvedimento.
Contesta l’affermazione della necessità di un ulteriore periodo di
osservazione in ambito carcerario al fine di valutare l’affidabilità esterna in
considerazione dei gravi reati commessi, rilevando che tale motivazione è in
contrasto con la lettera e con lo spirito della normativa speciale applicabile nel
caso concreto, con conseguente macroscopica violazione di legge. Invero, il
ricorrente ha scontato oltre un anno e mezzo di reclusione e circa cinque anni di
ininterrotta osservazione durante la sottoposizione alle speciali e rigorose misure
di protezione.
Richiama, ancora, le pronunce di questa Corte sottolineando che ai fini della
ammissione alla misura alternativa, anche la più ampia della liberazione
condizionale, è necessario accertare l’inizio di un percorso di ravvedimento a
differenza di quanto assume il tribunale.
Con memoria in data 24.10.2012 il ricorrente ribadisce le predette
doglianze, sottolineando come nel caso di specie vi sia una collaborazione con la
giustizia costante e risalente a molti anni; così che il periodo di osservazione è
particolarmente significativo sia in termini quantitativi che qualitativi, ancorché,
il tribunale non lo abbia adeguatamente valorizzato nella sua interezza,
rapportandosi esclusivamente all’ultimo limitato periodo di arresti domiciliari.

CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso, ad avviso del Collegio, è fondato nei termini di seguito indicati.
Come è stato ribadito in più occasioni, ai fini della concessione dei benefici
penitenziari in favore dei collaboratori di giustizia, il requisito del ravvedimento
previsto dall’art. 16 -nonies, d.l. n. 8 del 1991, convertito nella legge 15 marzo
1991 n. 82, non può essere oggetto di una sorta di presunzione, formulabile
sulla sola base dell’avvenuta collaborazione e dell’assenza di persistenti

3

collaborare da ben cinque anni (2007 non 2008 come erroneamente affermato

collegamenti del condannato con la criminalità organizzata, ma richiede la
presenza di ulteriori, specifici elementi, di qualsivoglia natura, che valgano a
dimostrarne in positivo, sia pure in termini di ragionevole probabilità, l’effettiva
sussistenza (Sez. 1, n. 1115, 27/10/2009, Brusca, rv. 245945).
Il ravvedimento, in particolare, deve consistere nell’insieme degli
atteggiamenti concretamente tenuti ed esteriorizzati dal soggetto durante
l’esecuzione della pena, idonei a consentire un motivato apprezzamento della
convinta revisione critica delle pregresse scelte criminali di vita anteatta e la

confinante con la certezza – di un serio, affidabile e ragionevole giudizio
prognostico di pragmatica conformazione della futura condotta di vita del
condannato al quadro di riferimento ordinamentale e sociale.
Pertanto, è sempre necessario che il giudice verifichi l’opportunità della
concessione del beneficio in relazione alla personalità del richiedente ed alla
finalità dell’istituto.
Ribaditi tali principi, il Collegio osserva che dal tessuto motivazionale
dell’ordinanza impugnata non si evincono sufficienti argomentazioni logicogiuridiche, adeguatamente esposte, in ragione delle quali il tribunale di
sorveglianza ha negato la detenzione domiciliare pur in presenza degli elementi
positivi indicati. Nella specie, il tribunale non ha adeguatamente motivato in
ordine al convincimento di non poter formulare una prognosi di affidabilità,
nonostante la collaborazione e la regolare condotta tenuta dal Nuccio, risultando,
all’evidenza, insufficiente il mero richiamo alla pericolosità manifestata
attraverso la commissione di numerosi reati gravi prima dell’inizio della
collaborazione.
Conseguentemente, l’ordinanza deve essere annullata con rinvio al Tribunale
di sorveglianza di Roma che dovrà procedere ad una nuova valutazione degli
elementi acquisiti ed argomentare compiutamente in ordine alla sussistenza di
revisione critica delle condotte passate da parte del collaboratore.

P.Q.M.

Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di
sorveglianza di Roma.

(111/

2
c.pa

Così deciso, il 30 novembre 2012.

formulazione – in termini di certezza ovvero di elevata e qualificata probabilità

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