Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 109 del 02/10/2013


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 109 Anno 2014
Presidente: MANNINO SAVERIO FELICE
Relatore: MULLIRI GUICLA

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Adamo Paola, nata a Milano il 25.2.60
imputata art. 26 L. 15/68 in rel. artt. 477, 482 c.p.

DEPOSITATA IN CANCELLERIA

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avverso la sentenza della Corte d’Appello di Milano del 7.3.13
Sentita, in pubblica udienza, la relazione del cons. Guida Mùlliri;
Sentito il P.M., nella persona del P.G. dr. Nicola Lettieri, che ha chiesto annullamento
con rinvio della sentenza impugnata;
Sentito il difensore dell’imputata avv. Maria Sardelli, che ha insistito per l’accoglimento
del ricorso;

RITENUTO IN FATTO

1. Vicenda processuale e provvedimento impugnato – La ricorrente è stata giudicata
colpevole della violazione dell’art. 26 L. 15/68 in rel. artt. 477, 482 c.p. per avere presentato
dichiarazioni mendaci all’ufficio passaporti al fine di ottenere la convalida per l’espatrio a favore
del figlio minore (apponendo, cioè, la falsa firma del padre e producendo il passaporto di quest’ultimo con data di
rinnovo alterata).

La sentenza di primo grado è stata confermata dalla Corte d’appello.

Data Udienza: 02/10/2013

La ricorrente conclude invocando l’annullamento della sentenza impugnata.

CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Motivi della decisione –

Il ricorso è fondato.

Questa S.C. ha avuto più volte occasione di enunciare il principio secondo cui l’elezione
di domicilio dell’imputato conserva il suo valore finché non venga espressamente revocata
nelle forme prescritte (Sez. IV, 7.11.06, Moltisanti, Rv. 235297; Sez. III, 1.2.06, Morgillo, Rv. 233640). Inoltre,
qualora il domicilio sia stato eletto presso il difensore, la revoca del mandato difensivo o la
rinuncia ad esso come pure la sostituzione del difensore, non comportano revoca dell’elezione
effettuata ab origine, se essa non venga espressamente revocata (sez. I, 11.2.10, Bouhlga, Rv. 246387;
Sez. I, 29.3.07, Bardhi, Rv. 236789).

Ne consegue che, in mancanza di una revoca dell’originaria elezione di domicilio, è nulla
la notificazione di decreto di citazione effettuata presso lo studio del difensore di fiducia
sostituito al precedente, ovvero – come avvenuto nella specie – quella eseguita presso
l’abitazione dell’imputata ed, a seguire, effettuata ex art. 161 c.p.p. presso lo studio del
difensore di ufficio.
Il processo di appello nei confronti della ricorrente non si è, quindi, incardinato
correttamente e si è svolto nella contumacia dell’imputata, mai avvisata ritualmente ed
assistita da difensore di ufficio (mentre l’estratto contumaciale della sentenza di secondo grado è stato
notificato all’imputata correttamente presso il domicilio eletto).

Di qui, l’inevitabile accoglimento della presente impugnazione con rinvio ad altra
sezione della Corte d’appello di Milano per nuovo giudizio, da attivare alla luce dei rilievi sopra
esposti.

P.Q.M.
Visti gli artt. 615 e ss. c.p.p.
Annulla la sentenza impugnata e rinvia ad altra sezione della Corte d’appello di Milano.

Così deciso il 2 ottobre 2013
Il Presidente

2. Motivi del ricorso – Avverso tale decisione, la condannata ha proposto ricorso,
tramite difensore, deducendo, come unico motivo, la nullità della sentenza per omessa notifica
del decreto di citazione per l’udienza presso il domicilio eletto.
Si fa, infatti notare che l’imputata è stata sempre elettivamente domiciliata presso il
difensore di fiducia, avv. Franz Sarno del Foro di Milano, e che, per giurisprudenza pacifica,
anche in caso di revoca della nomina, l’elezione di domicilio mantiene effetto sino ad espressa
volontà contraria. Pertanto, è erronea la notifica, nei confronti della ricorrente, per il giudizio di
appello, eseguita presso l’abitazione di quest’ultima ed, a seguito di relata negativa, presso lo
studio del difensore di ufficio.

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