Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 10899 del 06/02/2018

Penale Ord. Sez. 7 Num. 10899 Anno 2018
Presidente: TADDEI MARGHERITA
Relatore: PELLEGRINO ANDREA

ORDINANZA
sui ricorsi proposti da:
A.A.
B.B.

avverso la sentenza del 12/01/2017 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso aie parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere ANDREA PELLEGRINO;

Data Udienza: 06/02/2018

e

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

La Corte di Appello di Milano, con sentenza in data 12/01/2017, confermava la condanna alla
pena ritenuta di giustizia pronunciata dal Tribunale di Pavia, in data 22/03/2016, nei confronti
di A.A. e di B.B., in relazione al reato di cui agli artt. 110, 648 cpv. cod.

Propongono, con unico atto, ricorso per cassazione gli imputati, deducendo il seguente formale
unico motivo:
-violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 125, comma 3, 546 cod. proc.
pen., 648 cpv., 62 n. 4 cod. pen.
Il motivo è aspecifico e manifestamente infondato.
Lo stesso si fonda su censure che ripropongono le medesime ragioni già discusse e ritenute
infondate dal giudice del gravame. La mancanza di specificità del motivo, invero, deve essere
apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza
di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a
fondamento dell’impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice
censurato senza cadere nel vizio di aspecificità conducente, a mente dell’art. 591, comma 1
lett. c) cod. proc. pen., all’inammissibilità (Sez. 4, n. 5191 del 29/03/2000, Barone, Rv.
216473; Sez. 1, n. 39598 del 30/09/2004, Burzotta, Rv. 230634; Sez. 4, n. 34270 del
03/07/2007, Scicchitano, Rv. 236945; Sez. 3, n. 35492 del 06/07/2007, Tasca, Rv. 237596).
Alla inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese
processuali, nonché, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella
determinazione della causa di inammissibilità emergenti dai ricorsi (Corte cost. 13 giugno
2000, n. 186), ciascuno al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a
favore della cassa delle ammende

P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e
ciascuno della somma di euro tremila alla cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 06/02/2018

pen.

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