Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 10897 del 11/02/2014

Penale Ord. Sez. 5 Num. 10897 Anno 2014
Presidente:
Relatore:

ORDINANZA

nel procedimento per la correzione di errori materiali di cui alla sentenza n.
36859/2013 emessa da questa Sezione il 16/01/2013 nei confronti di

M.M.

B.B.

G.G.

A.A.

C.C.

rilevato che il procedimento ex art. 130 cod. proc. pen. si fonda:
– sulla nota a firma del Presidente del collegio giudicante, datata 09/09/2013;
– sull’istanza del difensore del B.B., Avv. Massimo Dinoia, depositata il
28/10/2013;
– sull’istanza dell’Avvocatura distrettuale dello Stato di Milano, nell’interesse della
parte civile Agenzia delle Entrate, depositata il 16/01/2014

visti gli atti, il provvedimento impugnato e gli atti sopra evidenziati;
udita la relazione svolta dal consigliere Dott. Paolo Micheli;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott.
Antomile Mura, che ha concluso come da verbale;

Data Udienza: 11/02/2014

udito per gli imputati B.B. e F.F. l’Avv. Gianmichele Gentile, che ha
concluso rimettendosi alla Corte

RITENUTO IN FATTO

1. A seguito del deposito della sentenza richiamata in epigrafe, il Presidente
del collegio evidenziava – con nota del 09/09/2013 – che per effetto di una

cartaceo non risultava essere stata inserita, nel documento pubblicato, la pag.
93, pur presente nel file portato a stampa.

Rappresentava pertanto al

Presidente titolare della Quinta Sezione Penale di questa Corte l’opportunità di
correggere l’errore de quo.

2. Fissata l’udienza con rito camerale per provvedere alla correzione di cui al
punto precedente, il difensore di B.B. presentava una autonoma e
distinta richiesta ex art. 130 del codice di rito. Secondo la suddetta difesa, la
pronuncia aveva disposto l’annullamento senza rinvio delle statuizioni di
condanna concernenti il B.B. quanto ad una serie di reati, sul comune
presupposto della collocazione temporale degli addebiti in data posteriore al
29/09/2005, con la formula “per non avere l’imputato commesso i fatti
contestati”: nell’ambito di quella elencazione, tuttavia, non erano stati ricompresi
i fatti di cui al capo E4) della rubrica, parimenti da intendere successivi alla data
anzidetta, tanto da doversi intendere l’omessa indicazione un mero

lapsus

calami.

3. Con istanza depositata il 16/01/2014, infine, la difesa dell’Agenzia delle
entrate (parte civile costituita) chiedeva la correzione di un terzo errore
materiale della sentenza in esame, in ipotesi contenuto nel punto 4 del
dispositivo. Questa Corte aveva infatti pronunciato l’annullamento senza rinvio
di alcune statuizioni della sentenza di appello, in parte per insussistenza dei fatti
contestati o perché gli imputati non potevano intendersi averli commessi, in
parte per sopravvenuta prescrizione; conseguentemente, aveva annullato le
provvisionali già concesse dai giudici di merito, e rinviato ad altra sezione della
Corte di appello di Milano (anche) per la rideterminazione dei relativi importi,
senza tuttavia precisare che la nuova liquidazione delle provvisionali era da
intendere riferita agli annullamenti senza rinvio disposti per ragioni diverse dalla
prescrizione.

2

inadeguata attività materiale di spillatura del testo riprodotto su supporto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. La correzione di cui al punto 1 appare ictu ocull doverosa, non essendo
stata inserita nel documento pubblicato la pag. 93 della sentenza. Il relativo
testo viene riprodotto di seguito nel dispositivo della presente ordinanza.

2. Merita accoglimento anche l’istanza di correzione presentata dall’Avv.

Analizzando la posizione del B.B., questa Corte aveva evidenziato
quanto segue: «meritano […] accoglimento le censure della difesa con riguardo
alla contraddittorietà della motivazione della sentenza di secondo grado che,
assolvendo il B.B. quanto al reato associativo limitatamente ad una sua
partecipazione posteriore al 29/09/2005 (data del suo arresto, sopra ricordato),
non ha ritenuto di trarne analoghe conseguenze anche con riferimento ai reatifine da collocare nello stesso ambito temporale, se non con riguardo al solo
delitto contestato al capo B17). E’ verosimile che ciò derivi da una valutazione
meramente erronea del dictum della sentenza del giudice di prime cure, avendo
la stessa Corte affermato a pag. 31 che il Tribunale di Milano “ha operato una
cesura temporale ed ha limitato la partecipazione del B.B. ai reati fiscali
commessi prima del suo arresto”, quando così non era. Ne deriva
l’annullamento senza rinvio della sentenza medesima, anche con riferimento agli
altri addebiti successivi alla data suindicata, meglio indicati in dispositivo, perché
non può ritenersi che il B.B. li abbia commessi».
In seguito, elencando i reati da intendere realizzati in data posteriore al
29/09/2005, venivano indicati quelli di cui ai capi B9), B16), El), E3), E3-bis),
H1) e H2) (quest’ultimo, quanto ad una parte dell’addebito non ricompresa in
una precedente statuizione): il capo E4) non era invece richiamato, ma solo per
errore materiale, atteso che i fatti ivi descritti risultano espressamente da

Dinoia.

collocare, come si evince dalla rubrica, il 28/10/2005 ed il 27/10/2006. Il
dispositivo deve perciò correggersi in senso conforme a quanto rilevato, ed è
necessario indicare espressamente i fatti sub E4) anche nel corpo della suddetta

/i

pag. 93.

3. Quanto infine all’istanza dell’Agenzia delle entrate, è doveroso precisare
che l’annullamento delle statuizioni concernenti le provvisionali era pur sempre
da pronunciare, stante la parziale esclusione di alcuni addebiti e la conseguente
necessità di rideterminare il quantum dei danni di cui poteva intendersi raggiunta
la prova (non essendo stata operata dai giudici di merito alcuna distinzione

3

esatta, in punto di provvisionali, fra gli importi da correlare ai singoli reati). E’ in
re ipsa che le statuizioni civili di condanna al risarcimento del danno, e dunque al
pagamento delle relative provvisionali, per quanto da rideterminare, debbono
intendersi confermate anche con riguardo ai reati dichiarati estinti per
prescrizione: il collegio ritiene necessario inserire la relativa precisazione in
dispositivo nel punto 5 e nei termini di cui appresso, da ritenere più corretti

rispetto a quanto sollecitato dalla parte richiedente.

P. Q. M.

Dispone correggersi gli errori materiali contenuti nella sentenza n. 36859/2013
di questa Sezione (emessa il 16/01/2013 nei confronti di M.M.
Agostino + 4), nel senso che:
• nel corpo della motivazione, tra la pag. 92 e la pag. 94, vada inserita la pag.
93 che segue:
«e da Cofima), G1) (per le fatture emesse nel 2003) e G2) (quanto alle
dichiarazioni presentate prima del 18.08.2004). Per altri reati, in
particolare quelli di cui ai capi B2), B6), B8), B11), B12), B14), B15) e C1),
vi è già stata sentenza ex art. 531 cod. proc. pen.; va tenuto conto della
necessità di annullare senza rinvio la sentenza impugnata quanto ai reati ex
art. 10-quater del d.lgs. n. 74 del 2000, vale a dire gli addebiti sub G2) e in parte – H2), come precedentemente rilevato;
– il Berghella è imputato quanto ai reati sub A (per cui vi è stata parziale
assoluzione, ritenendosi la sua partecipazione limitata al periodo fino al
29/09/2005), B7), B9), B16), B17), E1), E3), E3-bis), E4), G1), G2), H1) e
H2); analogamente a quanto rilevato per il M.M., i reati sub E1), Gl) e
G2) sono stati già oggetto di parziale declaratoria di estinzione ex art. 157
cod. pen., e per ulteriori addebiti la prescrizione è già stata dichiarata in toto
[quelli di cui ai capi B6), B8), B14) e B15)]. L’imputato risulta essere stato
assolto nel merito quanto all’addebito sub B17, e nei suoi confronti deve
pronunciarsi annullamento senza rinvio della sentenza impugnata sia in
ordine ai reati di cui ai capi G2) ed H2) (per quest’ultimo, solo con
riferimento alla condotta di indebita compensazione) che per tutti i reati-fine
risalenti a data successiva al 29/09/2005: se ne rinvengono, come meglio
specificato in dispositivo, ai capi B9, B16, El, E3, E3-bis, E4, H1 e H2 (per
quest’ultimo, si tratta della imputazione residua rispetto a quella già
riqualificata dal Tribunale di Milano ai sensi del ricordato art. 10-quater);

401
1
4

°1

– al F.F. vengono addebitati i soli reati di cui ai capi C3), H2) e G2),
quest’ultimo nei limiti risultanti dalla prescrizione già dichiarata in appello
(limitatamente alle dichiarazioni presentate prima del 18.08.2004): anche se
il dispositivo della sentenza impugnata non lo menziona espressamente,
tuttavia è intervenuta riduzione della pena anche nei confronti del F.F.
quanto a due episodi

sub

G2), gli unici a lui riferibili quale legale

rappresentante di “XX” s.a.s. e “YY” s.a.s.
(per il M.M. ed il B.B., invece, la prescrizione già dichiarata in

ai capi G2) e, in parte, H2) debbono peraltro considerarsi non sussistenti, in
virtù dell’affermato difetto di continuità normativa rispetto al reato di truffa.
Ne deriva pertanto, all’esito delle già segnalate ragioni di annullamento
senza rinvio della sentenza della Corte di appello, che debbono considerarsi
prescritti alla data odierna:
– nei riguardi del M.M. e del B.B., i reati di cui ai capi B7, B9
(limitatamente al fatto commesso il 28/10/2004), E 1 (limitatamente»

nel punto 2, secondo periodo, del dispositivo, relativo alla posizione del
solo imputato B.B., fra i reati oggetto di annullamento
senza rinvio con formula assolutoria vadano inseriti quelli di cui al capo
E4), con richiamo di detto capo prima del capo H1);

nel punto 5 del dispositivo, quanto al disposto rinvio ad altra Sezione della
Corte di appello di Milano per la rideterminazione dell’entità delle
provvisionali, vada inserita – tra le parole “senza rinvio” e “di cui” – la
dicitura «, con formula assolutoria,».

Così deciso l’11/02/2014

relazione al reato in esame riguarda dodici episodi). Gli stessi delitti previsti

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