Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 10890 del 03/12/2013


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 10890 Anno 2014
Presidente:
Relatore:

SENTENZA
sui ricorsi proposti da
BELLUZZI Marco nato a Roma il 27/01/1977
LAUDONIO Luca nato a Roma il 10/12/1974
LAUDONIO Vincenza nata a Roma il 6/11/1951
NUPIERI Giancarlo nato a Roma il 30/09/1973
ANCONETANI Fabio nato a Roma il 14/10/1974
TOSTI Federico nato a Roma il 7/2/1975
MUSTO Gennaro Ivan nato a Finale Ligure il 30/11/1976
contro l’ordinanza del Tribunale di Roma emessa in data 10/07/2013;
e sul ricorso proposto da
NOCENTE Alessandro nato a Roma il 05/03/1976
contro l’ordinanza del Tribunale di Roma emessa in data 18/07/2013;
– udita la relazione del cons. F. Ippolito;
– udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del sostituto
Procuratore generale Roberto Aniello, che ha concluso per il rigetto di
tutti i ricorsi;
– uditi i difensori: avv. G. Liserre per Nocente, avv. S. Valenza per
Laudonio Luca e Vincenza, avv. N. Caricaterra per Belluzzi, avv. F.
Merluzzi per Anconetani e avv. C. Placanica per Tosti e Musto che
hanno concluso per raccoglimento dei ricorsi;
Ritenuto in fatto

1. Con ordinanza emessa in data 11 giugno 2013, il giudice per le
indagini preliminari del tribunale di Roma applicò la misura cautelare
della custodia in carcere ai fratelli Luca e Daniele Laudonio (promotori
ed organizzatori), nonché a Marco Belluzzi, Gennaro Ivan Musto,
Federico Tosti, Moreno Farro, Cristoph Eric Tenegal e Alessandro

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Data Udienza: 03/12/2013

i

Nocente (partecipi) per il delitto di associazione finalizzata al traffico di
sostanze stupefacenti (capo 1 dell’imputazione provvisoria) e per
specifici reati-fine relativi allo spaccio e all’illecita detenzione di cocaina
(artt. 73 e 74 d.P.R. n. 309/1990).
Lo stesso giudice dispose la misura cautelare degli arresti
domiciliari nei confronti di Vincenza Laudonio, zia di Luca e dì Daniele
Laudonio, per il solo reato associativo e nei confronti di Giancarlo
Nupieri per la violazione di cui all’art. 73 d.P.R. cit. per avere detenuto

a fine di spaccio.
Le contestazioni fecero seguito ad una serie di intercettazioni
telefoniche ed ambientali disposte, dopo l’omicidio di Flavio Simmi,
sulle utenze dei fratelli Laudonio, intercettazioni da cui emersero
conversazioni ritenute riferite a transazioni di sostanze stupefacenti,
anche per i riscontri costituiti dal sequestro di tali sostanze a Cristoph
Eric Tenegal e a Moreno Farro, arrestati in flagranza di reato
rispettivamente nel settembre e nell’ottobre del 2011.

2. Contro l’ordinanza ex art. 309 c.p.p. emessa in data 11
giugno 2013, con cui il Tribunale di Roma ha confermato il
provvedimento

del

g.i.p.,

ricorrono

Marco

Belluzzi,

Luca

Laudonio,.Vincenza Laudonio, Giancarlo Nupieri, Anconetani Fabio,
Federico Tosti, Gennaro Ivan Musto.
Alessandro Nocente ricorre invece avverso l’ordinanza del
Tribunale emessa il 18 luglio 2013.

3. Il Nupieri in data 29.11.2013 ha rinunciato al ricorso, in
quanto la misura degli arresti domiciliari è stata sostituita con quella
meno afflittiva dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.

4. Con separati atti, a mezzo dei rispettivi difensori di fiducia,
tutti gli altri ricorrenti denunciano, ex art. 606.1 lett. b) ed e) c.p.p.,
violazione di legge e vizio di motivazione sia in relazione alla
sussistenza dei gravi indizi del reato di cui all’art. 74 d.P.R. n. 309/90
(contestando la mancata dimostrazione degli elementi costitutivi del
delitto associativo e l’omessa risposta a specifici motivi dedotti dinanzi
al Tribunale del riesame; censurando l’impugnata ordinanza per avere
confuso il delitto associativo con il concorso di persone nei contestati

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illecitamente e ceduto a Cristoph Eric Tenegal 47,30 grammi di hashish

reati di cui all’art. 73 stesso d.P.R.; lamentando l’indicazione della
continuità, frequenza e intensità di rapporti tra i pretesi associati) sia
in ordine alle ritenute esigenze cautelari, di cui si contesta la
valutazione comulativa, non specificamente riferita ai singoli indagati,
nonché la mancata motivazione sull’inidoneità di misure cautelari meno
afflittive.

5. In particolare, il difensore di Vincenza Laudonio (indagata

motivazione in relazione alla sussistenza di gravi indizi di colpevolezza
sulla partecipazione al sodalizio criminoso della ricorrente, la cui
attività potrebbe essere qualificata come favoreggiamento personale
non punibile commesso nei confronti dei nipoti Luca e Daniele
Laudonio.

6. Analogamente, il difensore di Fabio Anconetani – indagato
per la partecipazione all’associazione in qualità di addetto alla
“logistica” connessa all’importazione dello stupefecante, per avere
procurato appartamenti ove collocare il “corriere” Moreno Farro nei
suoi soggiorni in Itala finalizzati alla consegna dello stupefacente al
Laudonio – deduce totale mancanza di vizio di motivazione e violazione
dell’art. 273 c.p.p. e lamenta che il Tribunale ha ignorato tutte le
specifiche e documentate deduzioni difensive prodotte in sede di
riesame. L’ordinanza viene impugnata non soltanto per avere
trascurato la documentazione attestante la professione di affittacamere
dell’Anconetani, ma anche per non aver considerato adeguatamente gli
elementi emergenti dalle conversazioni telefoniche attestanti la sfiducia
del preteso capo Laudonio nel ricorrente e il divieto posto al Moreno
Laudonio di rivolgersi all’Anconetani per la ricerca dell’alloggio.

Considerato in diritto

1. Va innanzitutto adottata declaratoria di inammissibilità del
ricorso del Nupieri (indagato per il reato di cui all’art. 73 d.P.R.
309/90), che ha fatto pervenire valida rinuncia, per essere stata la
misura cautelare degli arresti domiciliari sostituita con quella non
detentiva dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. La

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soltanto per il delitto associativo) deduce carenza assoluta di

sopravvenuta mancanza di interesse consente di non disporre la
condanna alla pena pecuniaria.

2.

In accoglimento degli altri ricorsi sul delitto associativo,

l’ordinanza impugnata va annullata senza rinvio nei contronti di
Vincenza Laudonio e Fabio Anconetani, mentre nei confronti degli altri
ricorrenti va disposto annullamento con rinvio per nuovo esame.

innanzitutto il Collegio la genericità dell’imputazione provvisoria, che
contesta all’indagata il ruolo di partecipe al sodalizio “con il compito di
fornire ausilio agli associati e di mantenere rapporti riservati tra gli
stessi”. Tale contestazione non è sostenuta nell’ordinanza impugnata
dall’indicazione di un grave quadro indiziario. Inoltre i rilievi formulati
con la memoria difensiva (secondo cui l’attività della donna potrebbe al
più essere qualificata come favoreggiamento personale non punibile
commesso nei confronti dei nipoti Luca e Daniele Laudonio), sono stati
rigettati affermando che l’ipotesi delittuosa di cui all’art. 378 c.p. non
ricorre quando il soggetto sia stato coinvolto nel reato presupposto, né
oggettivamente né soggettivamente. Affermazione ovviamente
corretta, ma irrilevante giacché presuppone ciò che è da dimostrare,
ossia il coinvolgimento oggettivo e soggettivo della indagata nel reato
associativo.
L’apporto fornito dalla Laudonio al sodalizio criminoso è basato
su elementi scarsamente signficativi: – l’accompagnamento alle 5 del
mattino, a mezzo di autoveicolo, all’aeroporto di Fiumicino del nipote
Luca, in procinto di partire per la Spagna con l’aereo delle 6.15; – una
telefonata, fatta poco dopo dalla donna, su richiesta del nipote, a suo
fratello (padre del ragazzo), per “fare una ricarica” telefonica; l’informazione a Luca di aver ricevuto una telefonata da tale Andrea, il
cui fratello voleva parlargli; – la richiesta di Luca alla zia di aprire il
proprio profilo facebook per leggere il messaggio di tale Tommaso.
Si tratta di elementi di cui non emerge alcuna valenza indiziaria: i
primi due costituiscono attività di banale e comune quotidianità tra
parenti, che non possono acquistare valenza di indizi del concorso nel
reato, in mancanza di più sicuri elementi per, fondare la consapevolezza
della donna circa la finalizzazione del viagdb del nipote al commercio
illecito di droga e la sua consapevole prestazione di aiuto a tale

4

3. Per quanto riguarda la ricorrente Laudonio, il Collegio rileva

attività; gli ultimi due appaiono del tutto neutri, per l’assoluta mancata
identificazione dei predetti Andrea e Tommaso e per l’impossibilità allo stato – di mettere le due richieste in relazione al traffico di droga.
Così stando le cose, nessuna deduzione retrospettiva appare possibile
ricavare dalle intercettazioni nel carcere delle conversazioni effettuate
dalla donna con il nipote Luca, in periodo successivo alla contestazione
mossa alla ricorrente.

concerne Fabio Anconetani (a cui viene contestato il ruolo di addetto alla
logistica, per avere procurato alloggi al corriere Moreno Farro, nel suo
primo viaggio romano, tra fine settembre ed ottobre 2011), le cui
deduzioni difensive, con allegata documentazione relativa alla sua
attività di affittacamere e alle dichiarazioni rese dalla sig.ra Mazzelli, non
hanno trovato nel provvedimento impugnato una persuasiva
dimostrazione di infondatezza.
Nelle note prodotte al Tribunale del riesame il difensore aveva
evidenziato, oltre all’attività professionale svolta dall’Anconetani e ai
rapporti con il socio Zerboni: la mancanza di intercettazioni sfavorevoli
riguardanti l’indagato; le dichiarazioni favorevoli della signora Mazzelli;
quelle rese nel corso dell’interrogatorio dal coindagato Moreno Fabbro
che escludeva ogni conoscenza dell’Anconetani; il pagamento del
prezzo per gli appartamenti in cui aveva trovato alloggio il Moreno,
che, avendo un braccio rotto, aveva necessità di essere accompagnato
anche dall’affittacamere; la conversazione intercettata tra Tosti e
Laudonio, da cui emergeva sia l’irritazione di entrambi nei confronti di
Anconetani e Zerboni, che avevano “tutto pieno”, sia l’accordo per le
modalità di pagamento del prezzo dell’alloggio; il contenuto delle
telefonate registrate il 31 maggio 2012, in cui l’Anconetani, richiesto di
una stanza dal Moreno Farro in occasione del suo secondo viaggio in
Italia, dichiarava di non avere appartamenti disponibili e, in una
seconda telefonata, prospettava la possibilità di un alloggio (peraltro
non per l’intero periodo richiesto) al prezzo di 80 euro a notte, poi
ridotto a 70 euro su insistenza del richiedente, che valutava troppo
caro tale prezzo; l’indifferenza dell’Anconetani per la permanenza del
corriere Moreno Farro nell’appartamento di via Gandusio, tanto da
recarsi all’estero per un viaggio di piacere; la conversazione
intercettata il 31 maggio in cui Laudonio nega al Moreno Farro il
permesso di alloggiare nel posto indicato dall’Anconetani nella
5

4. La stessa conclusione il Collegio deve adottare per quanto

precedente telefonata; infine, la mancanza di ogni comunicazione
all’Anconetani dell’arresto del Laudonio da parte dei “sodali”, che pur si
scambiarono la notizia tra loro.
La legittima osservazione finale formulata dalla difesa
sull’inconciliabilità di siffatti elementi con la condizione di partecipe
dell’Anconetani all’associazione e al concorso nei delitti-fine contestati
è rimasta sostanzialmente senza replica, cosicché al Collegio non
rimane che prendere atto dell’inesistenza di una significativo e grave

analogamente a quanto si è costatato per Vincenza Laudonio. Entrambi
vanno scarcerati se non detenuti per altra causa.

5. Tutti i ricorrenti (salvo Naupieri) avevano insistito dinanzi al
Tribunale del riesame sull’inesistenza del reato associativo per mancanza
degli elementi costitutivi, a cominciare dalla sussistenza di un vincolo
stabile volto ad un programma delinquenziale indefinito in materia di
sostanze stupefacenti.
In realtà, dall’ordinanza risulta una serie di fatti, diversamenti
collocati nel tempo, di volta in volta riferiti a una o più persone (così, il
capo 2 riguardante Luca Laudonio e una cessione al Tenegal; i capi 8, 13,
14, 15, 16, 17 concernono episodi di spaccio che coinvolgono Tosti; i capi
9 e 10 sono relativi a cessioni di droga da Belluzzi a Luca Laudonio: i capi
6 e 12 riguardano l’importazione di droga da parte di Moreno Farro,
destinata ai fratelli Laudonio, etc.) senza che emerga – se non nelle
affermazioni alquanto apodittiche dell’ordinanza – un nesso o un legame
idoneo a configurare le illecite detenzioni e cessioni di droga come parte
di un programma basato sull’accordo tra più soggetti, disponibili a dare il
proprio consapevole apporto al sodalizio.
Sul coinvolgimento degli indagati ricorrenti nel commercio illecito
di sostanze stupefacenti vi è adeguata motivazione nel provvedimento
impugnato (con l’eccezione delle posizioni della Laudonio e
dell’Anconetani), tant’è che i ricorrenti non avanzano motivi di ricorso
sulle contestazione di cui all’art. 73 d.R.R. cit. ovvero prospettano
doglianze del tutto generiche e quasi rituali. Ma non risulta plausibilmente
motivato il grave quadro indiziario circa la sussistenza di una struttura
associativa in cui i singoli episodi si inseriscono.
Dalla lettura dell’ordinanza impugnata il Collegio ricava
l’impressione che siano stati collegati fatti delittuosi commessi da persone

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quadro indiziario a carico del ricorrente Fabio Anconetani,

diverse, in tempi diversi, con taluni soggetti coinvolti in più episodi (che
potrebbero ben integrare concorso nel reato continuato). Il collegamanto
avviene sulla base di asserzione di esistenza di vincolo tra i vari soggetti,
di taluno dei quali non emerge né l’apporto né la consapevolezza di
essere inseriti un una struttura unitaria.
Così, per esempio, lo specifico rilievo difensivo che Belluzzi aveva
intrattenuto rapporti soltanto con Luca Laudonio, a cui aveva ceduto
quantità di cocaina con una quantificazione dei guadagni esclusivamente

nell’ordinanza impugnata, risposta necessaria, dovendosi escludere la
condotta di partecipazione nel delitto associativo quando il contributo al
sodalizio sia solo occasionale o episodico.
Nell’ordinanza si legge anche di ripetute forti sollecitazioni dello
stesso Belluzzi al Laudonio ad acquistare parte del quantitativo di droga
da lui importata e a commercializzarla dopo averla tagliata. Tale
sollecitazione mal si concilia con l’affermato ruolo di committente del
Laudonio (che avrebbe contribuito ad organizzare il viaggio in America
Latina finalizzato all’acquisto della sostanza), ruolo che avrebbe dovuto
spingere il Laudonio a reclamare immediatamente la consegna dello
stupefacente importato, senza alcun bisogno né di particolare
sollecitazione né di evocazione, da parte del Belluzzi, di prospettiva di
facile e pronto guadagno.
Così pure non trova alcuna replica nel provvedimento impugnato il
rilievo difensivo che, se il vincolo associativo può sussistere anche tra
persone che non si conoscono, è tuttavia indispensabile la dimostrata
consepavolezza da parte dei ritenuti sodali di partecipare ad una struttura
unitaria comprendente anche persone sconosciute.

6. L’ordinanza datata 10 luglio 2013 va, perciò, annullata anche
nei confronti di Marco Belluzzi, Luca Laudonio, Federico Tosti e Gennaro
Ivan Musto, limitatamente al delitto di cui all’art. 74 d.P.R. n. 309 del
1990, con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Roma.
Analogamente deve annullarsi l’ordinanza emessa in data
18/7/2013 nei confronti di Alessandro Nocente, con rinvio per nuovo
esame al Tribunale di Roma.
P.Q.M.
La Corte preliminarmente riunisce i ricorsi n. R.G. 32822/2013 e n. R.G.
32794/2013. Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata nei confronti di

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tra loro e con divisione concordate di volta in volta, non trova risposta

Anconetani Fabio e di Laudonio Vincenza e ne ordina l’immediata
liberazione se non detenuti per altra causa. Manda alla Cancelleria per
gli adempimenti di cui all’art. 626 cod. proc. pen..
Annulla la medesima ordinanza nei confronti degli altri ricorrenti
limitatamente all’ipotesi associativa di cui all’art. 74 d.P.R. n. 309 del
1990 e rinvia per nuovo esame sul punto al Tribunale di Roma.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94-1/ter disp.
att. cod. proc. pen.

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Roma, 3 dicembre 2013

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