Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 1089 del 25/11/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 1089 Anno 2014
Presidente: LOMBARDI ALFREDO MARIA
Relatore: DUBOLINO PIETRO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
ADZOVIC FRANCESCO N. IL 23/02/1976
SEFEROVIC PASO N. IL 28/07/1971
avverso la sentenza n. 7485/2012 CORTE APPELLO di NAPOLI, del
25/01/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIETRO DUBOLINO;

Data Udienza: 25/11/2013

CONSIDERATO IN DIRITTO:
– che il ricorso proposto nell’interesse di Adzovic va dichiarato inammissibile, a
fronte del fatto che, contrariamente a quanto in esso affermato, la corte di merito ha
fornito specifica e più che adeguata motivazione a sostegno del confermato diniego
delle attenuanti generiche, facendo riferimento, oltre che alle modalità delle condotta
criminosa, caratterizzata dal concorso di persone e dalla violenza sulle cose, anche
dalla non contestata esistenza, a carico di entrambi gl’imputati, di “specifici
precedenti penali);
– che parimenti va dichiarato inammissibile il ricorso proposto nell’interesse di
Seferovic, siccome basato su valutazioni meramente soggettive circa la pretesa
eccessività della pena inflitta all’imputato (peraltro ben lontana dai massimi edittali),
dalle quali non è dato desumere l’esistenza di alcun vizio di legittimità deducibile in
questa sede, ivi compreso il vizio di motivazione, avendo la corte territoriale fatto un
complessivo, ancorché sintetico, riferimento a tutti gli elementi di potenziale rilievo
ai fini delle determinazione del trattamento sanzionatorio, non escluso quello
costituito dal comportamento processuale, per pervenire ad un risultato che, siccome
espressione di una scelta discrezionale non palesemente arbitraria o illogica, non può
in alcun modo formare oggetto di sindacato da parte del giudice di legittimità;
– che la ritenuta inammissibilità dei ricorsi comporta le conseguenze di cui all’art.
616 c.p.p., ivi compresa, in assenza di elementi che valgano ad escludere ogni profilo
di colpa, anche l’applicazione della prescritta sanzione pecuniaria, il cui importo
stimasi equo fissare in euro mille per ciascun ricorrente;
P. Q. M.

RILEVATO IN FATTO:
– che con l’impugnata sentenza la corte d’appello di Napoli, nel confermare il
giudizio di penale responsabilità di tali ADZOVIC Francesco e SEFEROVIC Paso in
ordine al reato di furto aggravato, con il riconoscimento dell’attenuante di cui all’art.
62 n. 4 c.p., valutata come equivalente alle aggravanti ed alla contestata recidiva,
ridusse tuttavia la pena nei confronti di entrambi da anni due di reclusione ed euro
200 di multa ad anni uno e mesi sei di reclusione ed euro 180 di multa;
– che avverso detta sentenza hanno proposto ricorso per cassazione, a mezzo dei
rispettivi difensori, entrambi gl’imputati;
– che la difesa di Adzovic ha denunciato “difetto di motivazione in ordine al rigetto
della richiesta difensiva di concessione delle attenuanti generiche”;
– che la difesa di Seferovic ha denunciato violazione di legge e difetto di
motivazione in ordine alla determinazione della pena, da riguardarsi — si afferma —
come eccessiva a fronte del buon comportamento processuale del ricorrente, il quale
aveva ammesso l’addebito contestatogli, ed alle sue condizioni di vita familiari,
sociali ed economiche;

La Corte dichiara inammissibili i ricorsi e condanna ciascun ricorrente al pagamento
delle spese del procedimento nonché al versamento della somma di euro mille alla
cassa delle ammende.
Così decio in Rtmai il 25 novembre 2013
Il Presidente
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