Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 1089 del 09/12/2015


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 6 Num. 1089 Anno 2016
Presidente: ROTUNDO VINCENZO
Relatore: RICCIARELLI MASSIMO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PARLATI FRANCESCO N. IL 26/09/1979
avverso l’ordinanza n. 4782/2014 GIP TRIBUNALE di TRANI, del
17/04/2015
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MASSIMO
RICCIARELLI;
NiLf.f(A ,s o
lette/s91tfte le conclusioni del PG Dott.
cgs

cotuciuxo

Uditi difensor Avv.;

Pes2 L’h& OULZ.4 AbDTL3 CO4 R.3111(0

Data Udienza: 09/12/2015

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 17/4/2015 il G.I.P. del Tribunale di Trani ha respinto a
seguito di opposizione un’istanza di dissequestro di beni avanzata da Parlati
Francesco.

2. Ha proposto ricorso il Parlati.
2.1. Con il primo motivo deduce nullità dell’ordinanza ex art. 606, comma 1,

illogicità e contraddittorietà della motivazione: era stato dedotto che i beni
sequestrati non si sarebbero potuti considerare oggetti con i quali era stato
compiuto il reato, giacché il Parlati era stato semplicemente colto mentre
viaggiava a bordo dell’auto nella quale era stato rinvenuto un piccolo
quantitativo di sostanza stupefacente; i beni inoltre non si sarebbero potuti
considerare necessari per l’accertamento della verità; peraltro era stata chiesta
almeno la restituzione della targa prova e dei beni del tutto avulsi dall’attività
delittuosa; il provvedimento del GIP con cui era stato rilevato che l’auto e uno
dei telefoni erano stati sicuramente utilizzati e che il terzo telefono avrebbe
potuto essere soggetto a verifiche per stabilire se anche con esso venissero
contattati assuntori di stupefacenti, meritava censura, in quanto non aveva
preso in considerazione la targa prova e il denaro; inoltre non teneva conto che
essendo stata presentata richiesta di giudizio immediato non si sarebbero potuti
ravvisare ulteriori spunti investigativi; mancava altresì con riferimento al veicolo
la prova di un collegamento stabile con il reato, tale da esprimere un rapporto
funzionale con esso.
2.1. Con il secondo motivo denuncia violazione di legge e mancanza di
motivazione: non ricorrendo ipotesi di confisca obbligatoria, il provvedimento di
rigetto non avrebbe potuto in aggiunta basarsi sulla possibilità di
assoggettamento a confisca, non essendo emerso un nesso strumentale tra i
beni e il reato.

3. Il procuratore Generale ha depositato requisitoria scritta, concludendo per
l’annullamento con rinvio del provvedimento impugnato.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è fondato.
In primo luogo manca del tutto la motivazione in ordine alla richiesta di
restituzione della targa di prova e della somma di denaro.
2

lett. b), c), e), cod. proc. pen., violazione di norme, travisamento dei fatti e

In secondo luogo ai fini del mantenimento in sequestro occorre che vi sia
l’esigenza di disporre del bene nella sua materialità ai fini dell’accertamento dei
fatti (Cass. Sez. U. n. 5876 del 28/1/2004, Ferazzi; Cass. Sez. 2, n. 4155,
20/1/2015, Cheick, rv. 262379; Cass. Sez. 5, n. 46788 del 15/3/2013, Scriva,
rv. 257537), risultando in violazione di legge la motivazione incentrata
esclusivamente sul fatto che l’autovettura e uno dei telefoni fossero stati
utilizzati durante l’azione delittuosa contestata, fermo restando che, quanto alla
vettura, non consta che la stessa presenti modifiche o adattamenti tali da

In ogni caso risulta giuridicamente erroneo il riferimento finale alla
possibilità di disporre la confisca dei beni, giacché non ricorrono ipotesi di
confisca obbligatoria ai sensi dell’art. 240, comma secondo, n. 2, cod. pen.,
cosicché la possibilità di disporre la confisca avrebbe potuto semmai legittimare
la conversione del sequestro probatorio in sequestro preventivo ai sensi dell’art.
262, comma 3, cod. proc. pen., senza di che l’argomento risulta inidoneo a
sorreggere la permanenza del vincolo (si rinvia a Cass. Sez. 1, n. 8995 del
13/2/2008, Gentile, rv. 2395161).
Si impone dunque l’annullamento del provvedimento impugnato con rinvio
per un nuovo esame.

P. Q. M.

annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Trani
Così deciso in Roma, il 9/12/2015

Il Consigliere estensore

I Presidenp

renderla stabilmente funzionale alla commissione di reati analoghi.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA