Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 10884 del 26/02/2014


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 2 Num. 10884 Anno 2014
Presidente: GALLO DOMENICO
Relatore: CARRELLI PALOMBI DI MONTRONE ROBERTO MARIA

1/8/2013;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Roberto Maria Carrelli Palombi di
Montrone;
udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale,
dott. Massimo Galli, che ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio del
provvedimento impugnato;
udito per il ricorrente l’avv. Romualdo Truncè che ha concluso per
l’accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza del 27/6/2013 il giudice per le indagini preliminari presso il
Tribunale di Catanzaro disponeva l’applicazione della misura della custodia
cautelare in carcere nei confronti di Cazzato Alfonso in ordine ai reati di cui
ai capi A), B2), C1), D) ed E).
1.1. Avverso tale provvedimento proponeva istanza di riesame l’indagato
contestando la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza e delle esigenze

1

g,b,„

Data Udienza: 26/02/2014

cautelari meritevoli di tutela attraverso la misura della custodia in carcere.
1.2. Il Tribunale di Catanzaro, sezione del riesame, respingeva l’istanza
proposta, confermando l’ordinanza impugnata in relazione ai soli reati di
cui ai capi A) e C1), annullando il provvedimento impugnato in relazione ai
reati di cui ai capi B2), D) ed E).

2.

Ricorreva per Cassazione l’indagato, sollevando i seguenti motivi di

gravame:

2.1. violazione di legge e vizio di motivazione, ai sensi dell’art. 606 comma
1 lett. b) ed e) cod. proc. pen., in relazione agli artt. 273, 292 cod. proc.
pen. e 629 cod. pen. Evidenzia al riguardo che le fonti di prova acquisite
non danno contezza di una partecipazione materiale del ricorrente
all’episodio estorsivo di che trattasi, né di una sua adesione cosciente e
volontaria al fatto da altri eventualmente commesso; risultando, invece,
soltanto che il ricorrente aveva intrattenuto contatti telefonici con il
coindagato La Forgia Gianluca al fine di accordarsi per prendere parte ai
servizi di scorta nel trasporto delle pale eoliche predisposto dalla società
«Taranto Scorte>>.
2.2. violazione di legge e vizio di motivazione, ai sensi dell’art. 606 comma
1 lett. b) ed e) cod. proc. pen., in relazione agli artt. 273 e 292 cod. proc.
pen. ed in relazione all’art. 7 legge n. 203 del 1991. Ci si vuole riferire alla
ritenuta sussistenza dell’aggravante del metodo mafioso, avendo il
Tribunale omesso di considerare le specifiche censure mosse dalla difesa
sul punto.
2.3. violazione di legge e vizio di motivazione, ai sensi dell’art. 606 comma
1 lett. b) ed e) cod. proc. pen., in relazione agli artt. 273 e 292 cod. proc.
pen. e 416 bis cod. pen. Rileva al riguardo che la partecipazione del
ricorrente al sodalizio criminoso era stata desunta sulla base della
partecipazione dello stesso ai delitti fine dell’organizzazione, evidenziando
come detta argomentazione non possa più reggere in presenza di una
decisione che ha ravvisato la gravità indiziaria solo per un solo dei fatti di
reato contestati. Rileva che allo stato degli atti non è ravvisabile la
sussistenza di elementi idonei a dimostrare il vincolo associativo e
l’elemento soggettivo del reato cioè l’affectio societatis.
2.4. violazione di legge e vizio di motivazione, ai sensi dell’art. 606 comma
1 lett. b) ed e) cod. proc. pen., in relazione agli artt. 274 e 275 cod. proc.
pen. Si duole, al riguardo, della mancata considerazione, ai fini della

2

6,-

valutazione delle esigenze cautelari, della condotta addebitata al ricorrente,
costituente al più un’adesione morale al proposito altrui, del fatto che la
gravità indiziaria sia stata ravvisata in un soltanto degli episodi contestati e
dell’assoluta incensuratezza del ricorrente.

CONSIDERATO IN DIRITTO

eccepito nel primo e nel terzo motivo proposto, risultando assorbite le altre
dog I ia nze sollevate.
Con riferimento al primo motivo proposto, dalla lettura del
provvedimento impugnato non emerge in che cosa sia consistito il ruolo
effettivamente assunto dal ricorrente nel fatto criminoso descritto nella
provvisoria imputazione di cui al capo C1), essendosi limitato il Tribunale a
riportare il contenuto delle conversazioni intercettate ed a descrivere le
attività poste in essere dagli altri soggetti coinvolti nella vicenda;
segnatamente non risulta dal compendio investigativo menzionato nel
provvedimento in che cosa sia consistita la partecipazione, materiale o
anche solo morale, del ricorrente all’episodio estorsivo di che trattasi.
Quanto poi al terzo motivo proposto, rileva il Collegio che, se il
Giudice per le indagini preliminari, nell’applicare nei confronti del ricorrente
la misura della custodia cautelare in carcere, si è potuto rifare alla
giurisprudenza di questa Corte (sez. U. n. 10 del 28/3/2001, Rv. 218376;
sez. 2 n. 2740 del 19/12/2012, Rv. 254233), in base alla quale, in tema di
associazione a delinquere è consentito al giudice, pur nell’autonomia del
reato mezzo rispetto ai reati fine, dedurre la prova dell’esistenza del
sodalizio criminoso dalla commissione dei delitti rientranti nel programma
comune e dalle loro modalità esecutive, in quanto attraverso essi si

3. Il ricorso risulta fondato e merita accoglimento con riguardo a quanto

manifesta in concreto l’operatività dell’associazione; altrettanto non era
consentito al Tribunale di Catanzaro, in sede di riesame del provvedimento
cautelare, laddove è pervenuto alla conclusione di escludere la sussistenza
dei gravi indizi di colpevolezza, con conseguente annullamento
dell’ordinanza genetica, in relazione ai reati di cui ai capi B2) D) ed E),
confermandola, quanto ai reati fine dell’associazione, solo con riferimento
al reato C1). Il Tribunale ha evidentemente omesso di valutare le
implicazioni della decisione assunta in relazione ai reati di cui ai suddetti
capi B 2), D) ed E) sulla valutazione della gravità indiziaria in relazione al

3

gp,


delitto di associazione a delinquere di cui al capo A). Difatti la motivazione
sul punto si limita a fare rinvio a quanto argomentato dal RM. e dal G.I.P.,
omettendo di valutare il venir meno, ai fini cautelari, dei reati ritenuti
nell’ordinanza genetica elementi sintomatici idonei a provare l’esistenza del
sodalizio criminoso e la consapevole partecipazione ad esso da parte del
ricorrente. Era necessario valutare, e la mancanza di motivazione sul punto
dovrà essere colmata in sede di rinvio, se l’accertata gravità indiziaria in
relazione al solo episodio estorsivo di cui al capo C 1) risultasse

delle mere affermazioni di principio contenute nel provvedimento
impugnato, al livello della gravità indiziaria necessaria per l’applicazione di
una misura cautelare personale, il ricorrente effettivamente e
concretamente partecipante al sodalizio criminoso in questione.
Per colmare adeguatamente i segnalati deficit di motivazione
l’ordinanza impugnata deve essere annullata con rinvio al Tribunale di
Catanzaro per nuovo esame.
4.1. Inoltre, poiché dalla presente decisione non consegue la rimessione in
libertà del ricorrente, deve disporsi – ai sensi dell’articolo 94, comma 1 ter,
delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale – che copia
della stessa sia trasmessa al direttore dell’istituto penitenziario ove
l’indagato si trova ristretto perché provveda a quanto stabilito dal comma 1
bis del citato articolo 94.

P.Q.M.

Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Catanzaro per
nuovo esame.
Si provveda a norma dell’articolo 94, comma 1 ter, delle disposizioni di
attuazione del codice di procedura penale.

Così deliberato in camera di consiglio, il 26 febbraio 2014

accompagnata da altri elementi investigativi idonei a considerare, al di là

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA