Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 10882 del 26/02/2014


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 10882 Anno 2014
Presidente: GALLO DOMENICO
Relatore: CARRELLI PALOMBI DI MONTRONE ROBERTO MARIA

SENTENZA
sul ricorso proposto dal Pubblico Ministero presso il Tribunale di Enna
avverso l’ordinanza del Tribunale di Enna, in sede di riesame ex art. 322 cod.
proc. pen., in data 7/7/2013 nel procedimento, tra gli altri, nei confronti di:
Fazzi Gisella nata ad Enna il 7/12/1975
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Roberto Maria Carrelli Palombi di
Montrone;
udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale,
dott. Massimo Galli, che ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio del
provvedimento impugnato.

RITENUTO IN FATTO
1. Con decreto del 20/5/2013 il Giudice per le indagini preliminari del
Tribunale di Enna disponeva il sequestro preventivo della patente di guida
cat. A e B n. EN511227C rilasciata dalla M.T.T.V. di Enna il 29/12/2011
intestata a Fazzi Gisella, in relazione al reato di cui agli artt. 477 e 482 cod.
pen.

Data Udienza: 26/02/2014

1.1. Avverso tale provvedimento proponeva istanza di riesame l’indagata,
lamentando l’insussistenza di entrambi i requisiti costituiti dal

fumus

commissi delicti e dal periculum in mora.
1.2.

Il Tribunale di Enna, accogliendo l’istanza di riesame proposta

dall’indagata, annullava il decreto impugnata, disponendo l’immediata dei
beni in sequestro all’avente diritto.

2.

Ricorreva per Cassazione il Pubblico Ministero presso il Tribunale di

mancanza e manifesta illogicità della motivazione. Evidenzia la
contraddittorietà della motivazione del provvedimento del Tribunale,
laddove da un lato ammette l’esistenza degli estremi del reato di falsità
materiale ed ideologica e da un altro lato accoglie l’istanza di riesame
avanzata dall’indagata, ritenendo necessario procedere all’esame analitico
delle singole pratiche.

CONSIDERATO IN DIRITTO
3.

Il ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica presso il

Tribunale di Enna risulta fondato e merita, pertanto, accoglimento con
conseguente annullamento del provvedimento impugnato e rinvio al
Tribunale di Enna per nuovo esame.
Rileva, in via preliminare, il Collegio che in

materia di misure

cautelari reali, il giudizio di legittimità risulta estremamente circoscritto, in
quanto cade in un momento processuale, quale quello delle indagini
preliminari, caratterizzato dalla sommarietà e provvisorietà delle
imputazioni; ciò comporta che in sede di legittimità non è consentito
verificare la sussistenza del fatto reato, ma soltanto accertare se il fatto

Enna, sollevando il seguente motivo di gravame: violazione di legge,

contestato possa astrattamente configurare il reato ipotizzato; si tratta, in
sostanza, di verificare un controllo sulla compatibilità fra la fattispecie
concreta e quella legale ipotizzata, mediante una delibazione prioritaria
dell’antigiuridicità penale del fatto (sez. U. n. 6 del 27/3/1992, Rv. 191327;
sez. U. n. 7 del 23/2/2000, Rv. 215840; sez. 2 n. 12906 del 14/2/2007,
Rv. 236386). Sulla base di tale premessa, come correttamente argomenta
il RM. ricorrente, il provvedimento impugnato, risultando palesemente
contraddittorio e carente di motivazione, si pone in evidente contrasto con
le previsioni contenute nell’art. 321 cod. proc. pen. in ordine ai requisiti

2

Eh –

necessari per procedere al sequestro preventivo: difatti da un lato viene
riconosciuta, sulla base delle dichiarazioni rese dal dott. Gaudioso,
l’astratta configurabilità del delitto di falsità materiale ed ideologica e da un
altro lato, contraddicendo la premessa da cui si è partiti, il Tribunale ritiene
necessario, ai fine della sussistenza del

fumus commissi delicti,

un

accertamento analitico in relazione alle singole pratiche nelle quali
figuravano i certificati apparentemente emessi dal dott. Gaudioso. Ma
omette il Tribunale di considerare i dati investigativi emersi dalle sommarie

circostanze che lo stesso aveva esercitato la sua attività esclusivamente
nella provincia di Siracusa e che i timbri ed i modelli prestampati utilizzati
per la redazione dei certificati medici erano risultati ben diversi da quelli
apposti sui certificati sottoposti a sequestro. Tutto ciò ha comportato
un’evidente violazione dell’art. 321 cod. proc. pen. che richiede, quali
requisiti necessari per procedere al sequestro, l’esistenza del
commissi delicti

fumus

e del periculum in mora, interpretati nel senso sopra

indicato dell’astratta corrispondenza del fatto accertato all’ipotesi di reato e
della necessità di impedire l’aggravamento del reato. Viceversa l’esame
analitico delle singole pratiche rappresenta un accertamento che attiene
alla fase di merito del giudizio sulla responsabilità penale degli imputati e
non incide sulla ragionevole ipotizzabilità dei reati di cui agli artt. 477 e
482 cod. pen. in forza dei soli elementi sopra enunciati.
A quanto detto consegue l’annullamento del provvedimento
impugnato con rinvio al Tribunale di Enna per nuovo esame.

P.Q.M.

Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Enna per nuovo
esame.

Così deciso, il 26 febbraio 2014

Il C

Il Presidente

informazioni rese dal dott. Gaudioso, verificati dalla RG., quali le

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