Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 1088 del 25/11/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 1088 Anno 2014
Presidente: LOMBARDI ALFREDO MARIA
Relatore: PALLA STEFANO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
DI MAURO ANTONIO N. IL 09/06/1951
IACCARINO MASSIMO N. IL 16/12/1970
avverso la sentenza n. 12802/2011 CORTE APPELLO di NAPOLI, del
30/03/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. STEFANO PALLA;

Data Udienza: 25/11/2013

Di Mauro Antonio e Iaccarino Massimo ricorrono avverso la sentenza 30.3.12 della Corte di appello
di Napoli con la quale, in parziale riforma di quella in data 11.11.11 del locale tribunale, concesse
ad entrambi attenuanti generiche equivalenti ad aggravanti e recidiva, è stata rideterminata la pena,
per il reato di concorso in tentato furto aggravato in abitazione, in mesi dieci di reclusione ed
€400,00 di multa per ciascuno.

violazione dell’art.606, comma 1, lett.b), d) ed e) c.p.p. per non avere i giudici considerato che
intenzione dei due imputati era stata solo quella di introdursi nel palazzo (il cui portone era aperto)
perché intimoriti, solo perché entrambi pregiudicati, dal sopraggiungere delle Forze dell’ordine,
senza che vi fosse stata la contestata forzatura della serratura dello studio medico asseritamente
preso di mira dai due, i quali erano da considerarsi estranei alla commissione della presunta azione
criminosa.
Osserva la Corte che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, sia perché sostanzialmente
aspecifici, atteso che le censure sono formulate in modo stereotipato, senza alcun collegamento
concreto con la motivazione della sentenza impugnata, sia perché argomentati in fatto e peraltro
anche manifestamente infondati, avendo i giudici territoriali correttamente evidenziato come sia
rimasto provato che i due odierni ricorrenti, dopo essere stati inseguiti dalla polizia,
opportunamente allertata dalla Sala operativa, all’interno del palazzo in cui si erano introdotti, erano
stati fermati al quinto piano e, nascosto sotto una pianta, era stato rinvenuto un grimaldello e, sotto
uno zerbino, una radiografia, mentre la porta dello studio medico ubicato al secondo piano dello
stabile (quello cioè dove inizialmente si trovavano i due imputati al momento dell’intervento della
polizia) era risultata forzata, tanto che non era stato possibile aprirla con la chiave ed era stato
chiesto l’ausilio di una squadra di vigili del fuoco per accedere ai locali.
Alla inammissibilità dei ricorsi segue la condanna di ciascun ricorrente al pagamento delle spese
processuali e di una somma di favore della Cassa delle Ammende che reputasi equo determinare in
€1.000,00.

Deducono i ricorrenti, nel chiedere l’annullamento dell’impugnata sentenza, con il primo motivo

P.Q.M.
La Corte, dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti, singolarmente, al pagamento delle
spese processuali e della somma di € 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Roma, 25 novembre 2013

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