Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 1088 del 09/12/2015


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 6 Num. 1088 Anno 2016
Presidente: ROTUNDO VINCENZO
Relatore: PATERNO’ RADDUSA BENEDETTO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
DODARO VINCENZO N. IL 30/10/1950
FOGLIA GIORGIO N. IL 23/02/1953
SANGALLI DANIELA N. IL 27/01/1968
SANGALLI GIANCARLO N. IL 14/06/1932
SANGALLI GIORGIO GIUSEPPE N. IL 03/05/1974
SANGALLI PATRIZIA ANNAMARIA N. IL 10/05/1964
DELEIDI FORTUNATO N. IL 14/09/1954
avverso la sentenza n. 371/2015 GIP TRIBUNALE di MONZA, del
19/01/2015
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. BENEDETTO
PATERNO’ RADDUSA;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott.

Uditi difensor Avv.;

Data Udienza: 09/12/2015

Ritenuto in fatto e diritto
Con la sentenza impugnata Dodaro Vincenzo, Foglia Giorgio, Deleidi
Fortunato, Sangalli Daniela, Sangalli Giorgio Giuseppe, Sangalli Giancarlo,
Sangalli Patrizia Anna Maria sono stati condannati alla pena da ciascuno dei
suddetti imputati patteggiata ex art. 444 cod.proc.pen. per le imputazioni loro
rispettivamente mosse.
Ai detti imputati, Dodaro Vincenzo, Sangalli Daniela, Sangalli Giorgio Giuseppe,
Sangalli Giancarlo, Sangalli Patrizia Anna Maria è stata inoltre applicata la
sanzione accessoria della interdizione temporanea di cui all’art. 29 comma I
cod.pen.; al solo Dodaro quella della estinzione del rapporto di lavoro ex art. 32
quinquies stesso codice; agli imputati Sangalli anche della interdizione
temporanea di cui all’art. 32 bis cod.pen. nonchè della incapacità a contrattare
con la PA di cui all’art. 32 ter cod.pen..
E’ stata, infine, disposta la confisca delle utilità meglio precisate nel dispositivo
della decisione impugnata ai danni del Dodaro nonchè di ciascuno dei Sangalli.
2. Hanno interposto ricorso tramite i rispettivi difensori di fiducia i sopra indicati
imputati.
Nell’interesse di Sangalli Daniela, Sangalli Giorgio Giuseppe, Sangalli Giancarlo,
Sangalli Patrizia Anna Maria i ricorsi proposti sono stati, per ciascuna posizione,
due : i primi a firma dell’avvocato Raffaele della Valle; gli altri sottoscritti
dall’avvocato Domenico Aiello.
Nell’interesse del Dodaro è stata infine depositata memoria con motivi aggiunti.
3. Con la requisitoria scritta la Procura Generale ha concluso per l’annullamento
senza rinvio della decisione impugnata nei confronti del Dodaro limitatamente
alle sanzioni accessorie allo stesso applicate; per la rideterminazione della
misura delle sanzioni accessorie , nei termini meglio precisati nella citata
requisitoria , ex art. 32 bis e 32 ter cod.pen. applicate agli imputati Sangalli; per
l’annullamento con rinvio sempre nei confronti dei ricorrenti Sangalli quanto alla
interdizione temporanea ex art. 29 cod.pen.; per l’annullamento con rinvio nei
confronti del Dodaro e dei Sangalli avuto riguardo alla disposta confisca; per la
reiezione delle altre doglianze articolate dal Dodaro e dai Sangalli; per la
inammissibilità dei ricorsi degli altri imputati, Deleidi e Foglia.
4. In linea di principio va ribadito che il c.d. patteggiamento, regolato dagli artt.
444 e segg. del codice di rito, è un istituto processuale in base al quale il
pubblico ministero e l’imputato si accordano sulla qualificazione giuridica del
fatto contestato, sulla concorrenza delle circostanze e sulla comparazione di
esse, sull’entità della pena.
Su questo accordo il sindacato del giudice di merito non ha la stessa ampiezza
prevista qualora si proceda al giudizio ma si limita (oltre che alla valutazione di
congruità della pena a seguito della sentenza della Corte Costituzionale 2 luglio
1990 n. 313) alla valutazione in ordine all’esistenza, che deve apparire evidente,
di una delle cause di non punibilità previste dall’art. 129 c.p.p.
Il sindacato della Corte di Cassazione ha margini ancor più ristretti:
il giudice di legittimità, oltre a non poter entrare nel merito delle pattuizioni, non
può sindacare la congruità della pena, il titolo di reato (a meno che sia
palesemente erroneo) ne’ può rimettere in discussione i presupposti della
responsabilità dell’imputato.
5. Ciò premesso in linea generale, propongono questioni in punto di erronea
qualificazione del fatto :
– Foglia Giorgio , quanto al reato di cui al capo A 3, contestando la qualificazione
dello stesso in termini di truffa aggravata per la natura pubblica del destinatario
della truffa, id est la società Metropolitana Milanese spa , che non poteva essere
ritenuta tale, con la conseguente natura semplice della truffa contestata e
l’applicabilità dell’art. 129 per l’assenza di querela;
1

1.

6. Propongono questioni relative alla immediata applicabilità alla specie dell’art.
129 cod.proc.pen. ,
Sangalli Giorgio Giuseppe , quanto al capo A 7 in ragione del mancato
coinvolgimento nella imputazione portata a giudizio del soggetto dotato
della qualifica pubblica originariamente coinvolto nella imputazione ( il
Cantalupo) , estromissione che , in ragione già di quanto emergente del
capo di imputazione, rendeva non configurabile il reato di cui all’art. 353
comma I, cod.pen.;
Deleidi Fortunato, quanto al capo A 8 ( imputazione ex art. 353 cod.pen.)
per avere quest’ultimo in aperto contrasto con la sentenza, nella quale
indistintamente si parla di ammissioni rese da tutti gli indagati, sempre
contestato il disvelamento di informazioni riservate comunicate dal
Pubblico ufficiale alla impresa Sangalli e riversate dal ricorrente nella
offerta veicolata dalla Sangalli, così da risultare trascurati gli argomenti a
contrario addotti dall’imputato e dare luogo ad un evidente difetto di
motivazione rispetto all’obbligo di cui all’art. 129
cod.proc.pen.,conclusione resa ancor più evidente considerando l’assenza
di puntuali riferimenti rispetto al ruolo svolto nel concorso dall’imputato e
la genericità delle condotte , tra quelle tipizzate nell’art. 353 cod.pen. ,
descritte nel capo di imputazione.
6.1. Sul punto va ricordato che nella motivazione della sentenza di
patteggiamento il richiamo all’art. 129 cod. proc. pen. è sufficiente a far ritenere
che il giudice abbia verificato ed escluso la presenza di cause di proscioglimento,
non occorrendo ulteriori e più analitiche disamine al riguardo. (Sez. 6, n. 15927
del 01/04/2015 – dep. 16/04/2015, Benedetti, Rv. 263082; (Sez. 2, n. 6455 del
17/11/2011, dep. 17/02/2012, Rv. 252085).).

2

– Sangalli Patrizia Annamaria , Daniela, Giancarlo , Giorgio , tutti con la difesa
dell’avvocato Della Valle, avuto riguardo al capo S, che andrebbe qualificato
quale corruzione impropria piuttosto che propria in linea con quanto statuito in
sede di abbreviato dal medesimo Gup nel trattare la posizione relativa al
coimputato Concas e in coerenza con il dato emergente dall’attività di indagine;
-Dodaro Vincenzo, con i motivi aggiunti pervenuti il 25 novembre 2015„
rivendicando la qualifica di mero incaricato di pubblico servizio che andava
ascritta all’imputato, mero dipendente della Metropolitana Milanese spa tale da
rendere incompatibile l’applicazione dell’art. 319 cod.pen. ritenuta dal primo
giudice ratificando il patto.
5.1. Rispetto a siffatte contestazioni vale ribadire
che in tema di
patteggiamento, la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo l’erronea
qualificazione del fatto contenuto in sentenza deve essere limitata ai casi di
errore manifesto, ossia ai casi in cui sussiste l’eventualità che l’accordo sulla
pena si trasformi in un accordo sui reati, mentre deve essere esclusa tutte le
volte in cui la diversa qualificazione presenti margini di opinabilità ( da ultimo
Sez. 3, n. 34902 del 24/06/2015 – dep. 17/08/2015, Brughitta e altro, Rv.
264153); e anche quando opinabile, resta comunque da rimarcare che la relativa
deve essere compiuta esclusivamente sulla base dei capi di imputazione, della
succinta motivazione della sentenza e dei motivi dedotti nel ricorso (Sez. 6, n.
15009 del 27/11/2012 – dep. 02/04/2013, Bisignani, Rv. 254865), così che ove
la diversa qualificazione dipenda da un elemento non univocamente ivi
contenuto, resta precluso l’intervento della Corte di legittimità (Sez. 2, n. 35576
del 13/07/2011 – dep. 30/09/2011, Tutino, Rv. 251158).
Nel caso, i motivi addotti si legano ad approfondimenti argomentativi ( la natura
della società Metropolitana Milanese spa; la comparazione con la posizione
processuale del Concas rispetto a quelle dei ricorrenti Sangalli; il tipo di mansioni
espletate dal Dodaro) che presuppongono valutazioni in fatto, inerenti
circostanze non definitivamente cristallizzate dagli atti consultabili dalla Corte,
incompatibili con la verifica imposta in questa sede.

7. E’ inammissibile la doglianza addotta nell’interesse del Dodaro quanto alla
congruità della pena applicata ed alla motivazione spesa sul punto; rilievo
sollevato emarginando il diverso e più favorevole trattamento garantito
dall’accordo ratificato per altri imputati, caratterizzati da posizione che la difesa
del citato imputato descrive siccome dotata di maggior disvalore complessivo.
7.1. In tema di sentenza di applicazione della pena, deve ritenersi inammissibile
il ricorso per cassazione che proponga motivi concernenti la misura della pena,
salvo non si versi in ipotesi di pena illegale. (Sez. 3, n. 10286 del 13/02/2013 dep. 06/03/2013, Matteliano, Rv. 254980).La richiesta dì applicazione della pena
e l’adesione alla pena proposta dall’altra parte integrano, infatti, un negozio di
natura processuale che, una volta perfezionato con la ratifica del giudice che ne
ha accertato la correttezza, non è revocabile unilateralmente, sicchè la parte che
vi ha dato origine, o vi ha aderito e che ha così rinunciato a far valere le proprie
difese ed eccezioni, non è legittimata, in sede di ricorso per cassazione, a
sostenere tesi concernenti la congruità della pena, in contrasto con
l’impostazione dell’accordo al quale le parti processuali sono addivenute.
Nel caso di specie la pena applicata non può ritenersi illegale solo perche filtrata
dalle considerazioni afferenti il diverso rilievo ponderale da ascrivere ad altri
imputati, più gravemente coinvolti nelle situazione delittuose portate a giudizio.
Né, ancora, può dolersi la parte di un asserito vizio di motivazione sul punto una
volta che, come nella specie, si dia atto in sentenza che, prima di ratificare il
patto, il giudice ha proceduto alla valutazione del tema legato alla qualificazione
del fatto ed alla applicazione comparata delle circostanze indicate dalle parti ,
tutti profili destinati infine a sorreggere il giudizio finale speso sulla congruità
della pena proposta e ratificata, risultando una siffatta argomentazione, come
già segnalato, coerente con gli obblighi imposti in parte qua al giudice del
merito.
8. Quanto alle sanzioni accessorie, propongono ricorso Dodaro e tutti i ricorrenti
Sangalli, questi ultimi con la difesa dell’avvocato Aiello.
Al Dodaro , condannato per diverse ipotesi di corruzione propria, delitti ex art.
353 cod.pen., truffa aggravata , falso ex art. 479 , oltre alla pena detentiva, è
stata irrogata la sanzione accessoria della interdizione dai pubblici uffici per
cinque anni e quella della estinzione del rapporto di lavoro o impiego nei
confronti di amministrazioni o enti pubblici. Il dispositivo contiene anche una
3

La sentenza può, in coerenza, essere oggetto di controllo di legittimità, per vizio
di motivazione, soltanto se dal testo della stessa appaia evidente la sussistenza
di una causa di non punibilità ai sensi della disposizione ora menzionata.
6.2. E’, quindi, inammissibile il ricorso del Deleidi, avendo il Giudice fatto
riferimento alle emergenze di indagine ed escluso la presenza di elementi utili a
ritenere applicabili alla specie il disposto di cui all’art. 129 cod.proc.pen.
Del resto, l’impugnazione in disamina riposa su indicazioni generiche che in ogni
caso non assumono rilievo determinante nell’ottica volta ad emarginare, con la
dovuta specificità, la presenza delle ragioni che avrebbero dovuto imporre al
giudice l’assoluzione o il proscioglimento ai sensi dell’art. 129 cod. proc. pen..
Piuttosto il gravame si concreta in considerazioni che rimandano ad una verifica
di merito del materiale indiziario, dando alle doglianze un tono palesemente
eccentrico rispetto ai temi proponibili in questa sede in esito alla definizione del
giudizio con pena concordata.
6.3. Pari sorte tocca al ricorso del Sangalli Giorgio sul punto.
Ciò in termini ancor più radicali giacchè il Giudice ha mostrato di considerare la
possibile rilevanza delle situazioni emarginate con il ricorso che occupa, già
portate alla sua attenzione , deprivandole di rilievo rispetto alla configurabilità
del reato in imputazione con valutazione che la Corte ritiene non solo logica ma
coerente al dato normativo di riferimento, potendo le condotte esclusivamente
ascrivibili ai due concorrenti privati alterare la gara in disamina a prescindere
dall’interevento del soggetto qualificato.

8.1. Il ricorso del Dodaro merita l’accoglimento sul punto con conseguente
annullamento, senza rinvio, della decisione impugnata nella parte in questione.
Il giudice di merito, ai fini dell’applicazione della pena accessoria ai sensi dell’art.
445 co. 1 c.p.p., avrebbe dovuto avere riguardo, vertendosi in un ambito
processuale di più reati unificati sotto il vincolo della continuazione, alla pena
base stabilita per il reato più grave e non a quella complessiva includente gli
incrementi per la continuazione (cfr.: Sezione sesta 48787/14; Sez. 6,
13.2.2006 n. 17542, Prestipino Giarritta, rv. 234496; Sez. 1, 5.3.2013 n. 14375,
Aquila, r. 255407); avrebbe dovuto tenere conto inoltre anche delle eventuali
diminuzioni processuali ((Sez. 1, n. 18149 del 04/04/2014 – dep. 30/04/2014, Di
Benedetto e altro, Rv. 259749).
La soglia minima ( i tre anni di reclusione di cui alla seconda parte del primo
comma dell’art. 29 cod.pen.) ostativa all’applicazione della interdizione
temporanea dai pubblici uffici, in definitiva, in siffatti casi presuppone il
riferimento esclusivo alla una pena base per il più grave dei delitti in
continuazione rideterminata al netto delle riduzioni operate , compresa quella
afferente il rito.
Nei confronti del ricorrente, inoltre , non opera il disposto di cui all’art. 317 bis
perchè i fatti di corruzione allo stesso ascritti sono tutti , quanto alla relativa
consumazione, antecedenti alla novella del 2012.
Ciò precisato, il fatto di reato più grave allo stesso ascritto, considerate le
diminuenti e detratta la riduzione per il rito, porta la pena principale riferita al
ricorrente sotto la soglia dei tre anni.
Non poteva disporsi, dunque, l’interdizione temporanea dai pubblici uffici. E
tanto vale anche per la pena accessoria di cui all’art. 32 quinquies cod.pen.,
soggetta alla medesima soglia minima.
Ne viene l’annullamento sul punto senza rinvio potendo la Corte espungere
direttamente le sanzioni accessorie illegittimamente determinate, non incidendo
le stesse , per la autonomia di valutazione che attiene al tema, sul patto.
8.2 Una medesima conclusione non può ritenersi per i ricorrenti Sangalli.
Agli stessi l’interdizione dai pubblici uffici è stata comminata in misura di anni
cinque; quelle di cui agli artt 32 bis e 32 ter cod.pen. in misura coincidente con
quella della durata della pena principale applicata.
8.2.1. I ricorrenti in questione, a differenza del Dodaro, rispondono per alcune
ipotesi di corruzione, emarginate in precedenza, commesse dopo l’entrata in
vigore dell’art. 317 bis cod.pen..
Rispetto a tali ipotesi, dunque, non opera la soglia minima di riferimento della
pena principale sicchè l’interdizione temporanea può essere disposta
prescindendo da una condanna, per il reato ritenuto più grave, considerate le
diminuzioni di pena, per un periodo pari o superiore a tre anni di reclusione.
8.2.2. Non trovando applicazione il disposto di cui all’art. 29 comma I cod.pen.
seconda parte ( che determina la durata della misura in modo vincolato pari ad
anni cinque al verificarsi di una condanna , determinata come sopra , per la pena
principale non inferiore ai tre anni di reclusione) occorre comunque rideterminare
la misura della sanzione. Incombenza cui non può procedersi in questa sede non
4

duplicazione della prima sanzione ( delimitata temporalmente ala medesima
durata della pena , frutto evidente di un mero errore materiale destinato
integralmente a cadere in ragione di quanto si evidenziarà da qui a poco sulla
sorte in sé della sanzione).
Agli imputati Sangalli, condannati per diverse ipotesi di truffa, delitti ex art. 353
cod.pen., falso e corruzione impropria ( per queste ultime, tre risultano
consumate , quelle di cui ai capi I, M, S, in data successiva alla novella apportata
dalla legge 190 del 2012: si veda quanto indicato a pagina 46) è stata disposta
l’interdizione dai pubblici uffici per anni cinque; quella temporanea dagli uffici
direttivi, per la durata uguale a quella della pena principale applicata; infine , per
il medesimo arco temporale quella della incapacità a contrattare con la P.A.

9. Hanno, infine, interposto doglianze sulla disposta confisca oltre ai ricorrenti
Sangalli ( con il ricorso a firma del’avvocato Aiello ) , anche il Dodaro ( il cui
gravame risulta integrato dai motivi aggiunti sopra richiamati).
Dei motivi prospettati dalle difese, ritiene la Corte assorbente il tema del difetto
di motivazione.
9.1. All’uopo va evidenziato come, anche dopo la modifica dell’art. 445 cod.
proc. pen., che ha esteso le possibilità di provvedere alla confisca rendendola
adottabile in tutti i casi previsti dall’art. 240 cod. pen., il giudice è tenuto a
motivare l’esercizio del suo potere discrezionale, evidenziando i presupposti della
disposta misura, sicché, nel caso in cui la confisca sia stata disposta senza
motivazione, sussiste l’interesse all’impugnazione da parte dell’imputato (Sez. 6,
n. 9930 del 13/02/2014 – dep. 28/02/2014, Scivoli Di Domenico, Rv. 261533).
Motivazione, quella sulla confisca, che non può assumere le connotazioni di
sinteticità, sopra descritte, tipiche del rito, sicché il giudice, nel disporre la
misura ablatoria, deve specificamente esplicitare le ragioni per cui ritiene

5

potendo trovare immediata applicazione il disposto di cui all’art. 37 cod.pen. per
le seguenti ragioni.
8.2.3. Per tutti e quattro i ricorrenti in disamina, nel determinare la pena
principale, il reato più grave, ai fini della quantificazione della pena di riferimento
nell’ottica della continuazione, è stato individuato in una delle ipotesi di
corruzione contestate ai suddetti ( il capo B ), consumata in data antecedente
alla entrata in vigore della novella apportata dalla legge 190/12.
Tale riferimento, dunque, mal si presta a supportare la (determinazione della)
sanzione accessoria che, per contro, poggia, in ragione della previsione offerta
dall’art. 317 bis cod.pen., su diverse (e soprattutto ritenute meno gravi,
nell’accordo ratificato dal Giudice del merito), ipotesi di reato contestate ai
suddetti ( una tra quelle sopra indicate ricmprese tra i capo I , M, S, della
rubrica).
La quantificazione della sanzione accessoria della interdizione temporanea dai
pubblici uffici in coerenza non potrà che agganciarsi ad una di tali imputazioni.
8.2.4. In ragione di tanto, il giudice del merito, cui non può che ascriversi la
relativa valutazione, immediatamente legata ai fatti in questione, effettuando
una operazione meramente virtuale, esclusivamente finalizzata alla
individuazione della durata della citata sanzione accessoria, dovrà
valutare quale, tra le dette imputazioni, deve ritenersi la più grave;
considerare che, secondo quanto affermato da questa Corte, laddove,
come nel caso, i diversi reati portati in continuazione sono tra loro
omogenei (perché ad essi conseguirebbe parimenti l’applicazione della
sanzione), si impone la applicazione di una pena accessoria per ciascuno
di essi, di modo che la durata complessiva va commisurata all’intera pena
principale inflitta con la condanna, ivi compreso l’aumento per la
continuazione, ferma restando in ogni caso la necessità di rispettare il
limite edittale massimo previsto per la specifica sanzione accessoria da
applicare ex art. 37 cod.pen. ( cfr da ultimo Sez. 3, n. 14954 del
02/12/2014 – dep. 13/04/2015, Carrara ed altri, Rv. 263045);
comunque tenere conto delle riduzioni di pena, anche per rito, che
sarebbero state applicate laddove il substrato di riferimento fosse stato
limitato solo alle citate imputazioni.
Da qui la necessità di annullare con rimessione degli atti al Giudice del merito
per le superiori valutazioni di sua esclusiva pertinenza.
8.3. Tanto si impone, in coerenza, anche per le ulteriori sanzioni accessorie
applicate ai ricorrenti Sangalli, da rivalutare nel merito facendo corretta
applicazione del disposto di cui all’art. 37 cod.pen. , interpretato alla luce delle
indicazioni di principio sopra rassegnate, soprattutto con rferimento alla puntuale
individuazione dei reati avvinto dal vincolo della continuazione, da ritenersi
omogenei rispetto alla sanzione da applicare.

sussistenti i presupposti per adottarla (Sez. 5, n. 32678 del 11/03/2015 – dep.
24/07/2015, Di Lucrezia e altro, Rv. 264254).
9.2. Come, con la puntualità che connota l’intera requisitoria, ha evidenziato la
Procura Generale, nella decisione vi è un diffuso riepilogo dei diversi
provvedimenti di sequestro resi nel corso del procedimento avuto riguardo ai
beni di volta in volta sottoposti a vincolo in termini di valore corrispondente a
quanto ritenuto prezzo o profitto dei rispettivi reati.
9.3. Si afferma, tuttavia, del tutto apoditticamente che al sequestro di tali beni si
procede alla luce delle indicazioni offerte dai provvedimenti cautelari di sequestro
in ordine alla individuazione di ciò che è stato ritenuto al fine prezzo e profitto
rispetto ai reati contestati.
9.4. Tale riferimento non vale, tuttavia, a sanare l’obbligo di motivazione
imposto dal tema, estraneo all’accordo intercorso tra le parti.
Occorreva, piuttosto , argomentare dando puntuale indicazione dei criteri
attraverso i quali si è arrivati ad identificare nella specie prezzo o profitto dei
reati riferiti ai citati imputati, imputazione per imputazione, procedendo anche a
precisare le ragioni per le quali si è proceduto alla confisca per equivalente e non
a quella diretta. Il tutto alla luce del principio in diritto, espresso da questa Corte
in dissonanza con l’interpretazione contraria esposta dalla difesa del Dodaro (
oltre che dei meno recenti arresti resi sempre dalla Corte su tema, non condivisi
dal Collegio) in forza al quale la confisca per equivalente del profitto o del
prezzo può incidere contemporaneamente od indifferentemente sui beni di
ciascuno dei concorrenti nel reato anche per l’intero, senza, però, poter
complessivamente eccedere il valore complessivo del suddetto prezzo o profitto
(Sez. 6, n. 34566 del 22/05/2014 – dep. 06/08/2014, Pieracci, Rv. 260815).
E anche con riferimento a tale punto della decisione si impone l’annullamento
con rimessione al giudice del merito.
PQM
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di Dodaro Vincenzo
limitatamente alla interdizione ex art. 29 cod.pen. ed alla sanzione ex art. 32
quinquies stesso codice, che esclude.
Annulla la sentenza impugnata nei confronti di Sangalli Daniela, Sangalli
Giancarlo, Sangalli Giorgio Giuseppe, Sangalli Patrizia Anna Maria limitatamente
alle durata delle pene accessorie ex artt. 29, 32 bis e 32 ter cod.pen. e rinvia
per nuovo esame su detti punti al Tribunale di Monza.
Annulla la sentenza impugnata nei confronti dei predetti Sangalli e del Dodaro
limitatamente alla confisca e rinvia per nuovo esame sul punto al Tribunale di
Monza.
Rigetta nel resto i ricorsi dei Sangalli e di Dodaro.
Dichiara inammissibili i ricorsi di Foglia Giorgio e Deleidi Fortunato che condanna
al pagamento delle spese processuali e ciascuno a quello della somma di euro
1500,00 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 9 dicembre 2015
Il Presidente
Il Consigliere estensore

4

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA