Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 1088 del 08/11/2012


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 1088 Anno 2013
Presidente: TERESI ALFREDO
Relatore: SABEONE GERARDO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
1) DIOUF MODOU N. IL 10/07/1973
avverso la sentenza n. 5345/2009 CORTE APPELLO di FIRENZE, del
20/01/2011
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 08/11/2012 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. GERARDO SABEONE
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. r—k4414CAnco
che ha concluso per )? oLuAutto 144(44 fe44v,0
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Udito, per la parte civile, l’Avv
Udit i difensor Avv.

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Data Udienza: 08/11/2012

RITENUTO IN FATI-0

1. la Corte di Appello di Firenze, con la sentenza del 20 gennaio 2011, ha
confermato la sentenza del Tribunale di Livorno del 6 luglio 2009 con la quale
Diuof Modou era stato condannato per i reati di omessa esibizione di un

2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, a
mezzo del proprio difensore, lamentando, da un lato, una violazione di legge
nell’applicazione della contravvenzione di cui all’articolo 6 del D. Lvo 286/98 e,
d’altro canto, una motivazione illogica in merito all’affermazione della penale
responsabilità per il delitto di cui all’articolo 495 cod.pen..

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Pur a fronte di un ricorso per cassazione inammissibile, va annullata
d’ufficio la sentenza impugnata con riferimento alla contestazione di cui al D.Lgs.
n. 286 del 1998, articolo 6, comma 3, che non può più applicarsi allo straniero in
posizione irregolare, cioè a colui che è entrato illegalmente in Italia o qui è
rimasto nonostante la scadenza del titolo di soggiorno, a seguito della modifica
del citato articolo 6, recata dalla L. 15 luglio 2009, n. 94, articolo 1, comma 22,
lettera h), che ha comportato una “abolitio criminis”, ai sensi dell’articolo 2
cod.pen., comma 2 della preesistente fattispecie per la parte relativa agli
stranieri in posizione irregolare.
La norma incriminatrice non può riguardare tale straniero perché egli, in
quanto irregolarmente presente nel territorio dello Stato, non può, per ciò
stesso, essere titolare di permesso di soggiorno (v. Cass. Sez. Un. 24 febbraio
2011, n. 16453).
In conseguenza del suddetto annullamento deve procedersi alla
eliminazione della pena inflitta dai Giudici del merito che è stata quantificata
nella misura di giorni dieci di reclusione.
2. Nel resto deve dichiararsi inammissibile il ricorso.
In primo luogo, perchè i motivi di doglianza ricalcano pedissequamente
quanto già esposto avanti la Corte territoriale e dalla stessa disattesi con
motivazione logica e ispirata ai principi della materia.
1

documento d’identificazione e false dichiarazioni sulla propria identità personale.

A ciò si aggiunga come la motivazione dell’impugnata sentenza, circa la
sussistenza anche della coscienza e volontà di attestare falsamente le proprie
qualità personali, sia non solo logica ma altresì ispirata ai pacifici principi
affermati da questa stessa Sezione (v di recente, Cass. Sez. V 3 luglio 2008 n.
41166).
Sulla scorta delle circostanze del fatto, che non è consentito rimettere in
discussione avanti questa Corte, il Giudice del merito (v. pagina IV della
chiarito come nella specie non si sia trattato di un errore dei verbalizzanti
nell’indicazione delle generalità dell’imputato bensì di un atto cosciente e
volontario di fornire false generalità.
P.T.M.

La Corte annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al
reato di cui all’art. 6 comma 3 D.Lgs. n. 286/98 perché il fatto non è previsto
dalla legge come reato ed elimina la relativa pena di giorni 10 di reclusione.
Dichiara inammissibile il ricorso nel resto.
Così deciso in Roma, 1’8/11/2012.

motivazione con riferimento al nome e cognome e alla data di nascita diversi) ha

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