Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 10878 del 21/02/2014
Penale Sent. Sez. 2 Num. 10878 Anno 2014
Presidente: PETTI CIRO
Relatore: PRESTIPINO ANTONIO
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
ASHBA GELA N. IL 19/09/1985
avverso la sentenza n. 8719/2013 TRIBUNALE di MILANO, del
18/07/2013
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANTONIO
PRESTIPINO;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott.
Uditi difensor Avv.;
Data Udienza: 21/02/2014
In fatto e in diritto
Letto il ricorso per cassazione proposto da Ashba Gela avverso la sentenza di patteggiamento
pronunciata nei suoi confronti dal giudice monocratico del Tribunale di Milano il 18.7.2013 per i
reati di ricettazione e altro;
ritenuto che il ricorso è inammissibile per evidente difetto di interesse, lamentando il ricorrente che
gli sia stata inflitta una pena inferiore a quella legale a causa dell’applicazione della riduzione per il
rito in misura superiore a quella massima consentita ;
ritenuto pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del
ricorrente, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., al pagamento delle spese processuali e della somma di euro
1000,00 alla Cassa delle Ammende, commisurata all’effettivo grado di colpa dello stesso ricorrente
nella determinazione della causa di inammissibilità.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e
della somma di euro 1600,00 alla Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 21.2.2014.