Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 10877 del 21/02/2014


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 10877 Anno 2014
Presidente: PETTI CIRO
Relatore: PRESTIPINO ANTONIO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
ALTAMURA FRANCESCO N. IL 16/11/1956
avverso l’ordinanza n. 1348/2012 CORTE APPELLO di ROMA, del
17/05/2013
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANTONIO
PRESTIPINO;
lette/sentitele conclusioni del PG Dott.

Uditi difensor Avv.;

Data Udienza: 21/02/2014

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4f– C-

In fatto e in diritto
Letto il ricorso proposto nell’interesse di Altamura Francesco avverso l’ordinanza della Corte di
Appello di Roma del 17.5.2013, che rigettò l’istanza di restituzione in termini presentata dallo
stesso ricorrente per impugnare la sentenza di condanna pronuncia nei suoi confronti dal
tribunale di Roma il 13.9.2010; sul rilievo della mancata dimostrazione della data dell’effettiva
conoscenza, da parte dell’istante, del provvedimento da impugnare;
ritenuto che il ricorso è fondato;
che ai fini della decisione sull’istanza di restituzione nei termini per
Ritenuto infatti
l’impugnazione di una sentenza contumaciale, e in particolare per la valutazione
dell’osservanza del termine di decadenza di trenta giorni per la proposizione dell’istanza, il
giudice, quando non ritenga esaustive le ragioni addotte dall’istante, deve compiere gli
opportuni accertamenti in ordine al momento in cui il soggetto istante abbia avuto effettiva
conoscenza del procedimento e del provvedimento e abbia, se del caso, volontariamente
rinunciato a proporre impugnazione.
Sez. 6, Sentenza n. 25415 del 28/05/2007 Imputato: Malaj; nello stesso senso, Cass. sez. 5,
Sentenza n. 19072 del 31/03/2010
Dove la precisazione che una diversa e restrittiva interpretazione trasformerebbe l’onere di
allegazione della parte in un onere di prova, con il sostanziale ripristino di quegli ostacoli
all’effettività del diritto ad un giusto processo individuati dalla Corte europea dei diritti
dell’uomo nel testo dell’art. 175 cod. proc. pen., precedente alla novella del D.L. n. 17 del
2005, conv. con modif., con L. n. 60 del 2005.
Ritenuto che nella specie la Corte territoriale si è limitata a prendere atto delle insufficienti
indicazioni dell’istante senza compiere alcun accertamento in ordine al momento in cui lo
stesso abbia avuto conoscenza del provvedimento impugnato
P.Q. M
Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio alla Corte di Appello di Roma per nuovo esame.
Così decis n Roma, nella camera di consiglio, il 21.2.2014.
Il Presidente
Il consig er r 14tore

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