Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 10873 del 21/02/2014
Penale Sent. Sez. 2 Num. 10873 Anno 2014
Presidente: PETTI CIRO
Relatore: GALLO DOMENICO
SENTENZA
Sul ricorso proposto dala Pubblico Ministero presso il Tribunale di Livorno
nei confronti di
Marino Giovanni, nato a Napoli il 7/3/1961
avverso l’ordinanza 24/5/2013 del Tribunale di Livorno
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Domenico Gallo;
Letta la relazione del Pubblico Ministero in persona del Sostituto
Procuratore generale, Alfredo Pompeo Viola, che ha concluso per il rigetto
del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
1.
Il P.M. presso il Tribunale di Livorno ha proposto ricorso avverso il
provvedimento 24/5/2013 con il quale il Giudice monocratico non ha
convalidato l’arresto in flagranza di reato di Marino Giovanni, in riferimento
al delitto di uso abusivo di carta di credito, dolendosi di violazione delle
regole e dei limiti imposti al giudizio in sede di convalida.
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Data Udienza: 21/02/2014
CONSIDERATO IN DIRITT
1.
Il ricorso è infondato.
2.
Secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, che questo
Collegio condivide, nel giudizio di convalida dell’arresto facoltativo in
flagranza di reato, il controllo del giudice circa il provvedimento adottato
dei requisiti formali dell’arresto (esistenza della flagranza, titolo del reato,
osservanza dei termini), ma deve essere estesa al controllo dei presupposti
sostanziali per l’arresto (gravità del fatto o pericolosità del soggetto desunta
dalla sua personalità e dalle circostanze del fatto) da valutare in termini di
ragionevolezza con riferimento agli elementi conosciuti e conoscibili da
parte della Polizia al momento del fatto (Cass. Sez. 6, Sentenza n. 48429
del 20/11/2008 Cc. (dep. 30/12/2008 ) Rv. 241994; Sez. 4, Sentenza n.
14474 del 22/02/2007 Cc. (dep. 06/04/2007) Rv. 236204).
3.
Nel caso di specie il giudicante ha esaminato il parametro della
gravità del fatto, ritenendolo lieve, nonché quello della pericolosità
dell’autore, che ha escluso. Il provvedimento, pertanto, sfugge ad ogni
censura essendo correttamente motivato, né sarebbe possibile una diversa
valutazione del fatto in sede di legittimità. Di conseguenza il ricorso del P.M.
deve essere respinto.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Così deciso, il 21 febbraio 2014
Il Consigliere estensore
Il Presidente
dalla polizia giudiziaria, non può essere limitato al riscontro dell’osservanza