Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 10869 del 20/02/2014


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 10869 Anno 2014
Presidente: PETTI CIRO
Relatore: CASUCCI GIULIANO

Data Udienza: 20/02/2014

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
VIVO GIUSEPPE N. IL 18/08/1953 parte offesa nel procedimento
c/
PANICO FRANCESCA N. IL 24/01/1975
avverso il decreto n. 1917/2013 GIP TRIBUNALE di NOLA, del
12/04/2013
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIULIANO CASIJCCI;
tm-0
lette/scatte le conclusioni del PG Dott. 1,4144.Ctito it1 utn,d) (
11′ tico

Ptt.t.A5 vu+144A3

3

Uditi difensor Avv.;

4t

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con decreto in data 12 aprile 2013, il GIP del Tribunale di Noia ha disposto l’
archiviazione del procedimento n. 2070/13 in accoglimento della richiesta del P.M.
Contro tale decisione ha proposto tempestivo ricorso la persona offesa Vivo
Giuseppe, a mezzo del difensore, che ne ha chiesto l’ annullamento per mancanza
assoluta di motivazione in relazione al mancato accoglimento dell’ opposizione, con
la quale si erano rappresentate le ragioni per le quali non poteva trovare
accoglimento richiesta di archiviazione del P.M., per insussistenza dei presupposti di

reato (art. 640, 646 in relazione alli art. 61 n. 11 e 570 cod. pen.).
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
Le note difensive di Panico Francesca non apportano argomentazioni utili a superare
il canone ermeneutico secondo il quale l’archiviazione può essere pronunciata “de
plano”, in presenza di opposizione della persona offesa alla richiesta, ove ricorrano
due condizioni, delle quali si deve dare atto con adeguata motivazione, e cioè
l’inammissibilità dell’opposizione, per l’omessa indicazione dell’oggetto
dell’investigazione suppletiva, e l’infondatezza della notizia di reato (Cass. Sez. 4,
24.11.2010-4.1.2011 n. 167)
In tema di archiviazione, l’omessa fissazione da parte del G.i.p. dell’udienza
camerale di cui all’art. 410 cod. proc. pen. e l’omessa motivazione in ordine
all’inammissibilità dell’opposizione proposta avverso la relativa richiesta formulata
dal P.M. costituiscono violazione sostanziale del diritto della persona offesa al
contraddittorio ex art. 178, comma primo, lett. c), cod. proc. pen., deducibile in
quanto tale come motivo di ricorso per cassazione (Cass. Sez. 6, 30.9.2008 n.
40601; Sez. 5, 7.102008-30.1.2009 n. 4320).
Il provvedimento, in quanto privo di motivazione in ordine all’ inammissibilità dell’
opposizione proposta, deve essere annullato e gli atti vanno trasmessi al Tribunale
di Noia per l’ ulteriore corso.

P.Q.M.
Annulla il provvedimento impugnato e dispone tramettersi gli atti al Tribunale di
Noia.
Roma 20 febbraio 2014
onsigliere Est.

Il Preside

non punibilità di cui all’ art. 649 cod. pen. in riferimento alla denunciata ipotesi di

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